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11.2007.105 • TRAC TI 11.2007.105 Generato dall'IA

Withdrawal of Possessory Action Appeal and Waiver of Costs

Numero d'incarto 11.2007.105
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant, who had initially sought authorization for passage over an adjacent property through a possessory action, subsequently withdrew their appeal against the lower court's decision that rejected their claim. The court acknowledged the withdrawal, leading to the case being struck from the roll, citing that such a voluntary cessation of proceedings terminates the dispute under relevant procedural law. Consequently, the court decided exceptionally not to impose any court fees or expenses and awarded no costs for procedural reimbursements, reasoning that since the appeal had not yet been formally served on the opposing parties, it had not caused any foreseeable costs to them.

Regesto Legislator

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Art. 352 cpv. 2 CPC, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 115 LTF, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; Withdrawal of Possessory Action Appeal and Waiver of Costs: The court acknowledged the withdrawal, leading to the case being struck from the roll, citing that such a voluntary cessation of proceedings terminates the dispute under relevant procedural law. Consequently, the court decided exceptionally not to impose any court fees or expenses and awarded no costs for procedural reimbursements, reasoning that since the appeal had not yet been formally served on the opposing parties, it had not caused any foreseeable costs to them.

Parole chiave

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desistenza dall'azione spese di procedura azione mobiliare rinuncia al diritto procedura direttrice separazione dei beni azione possessoria: stralcio dell'appello per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

Cited as the basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll due to withdrawal.

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Testo completo

Incarto n. 11.2007.105 · Lugano 2 agosto 2007/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario: · Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2006.262 (azione di manutenzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 31 luglio 2006 da

AP 1 (patrocinato dall' RA 1 ) contro

AO 1, , e AO 2, (patrocinate dall' RA 2 );

premesso che con azione possessoria del 31 luglio 2006 AP 1, proprietario della particella n. 1764 RFD della __________, sezione di __________, ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, di essere autorizzato ad attraversare liberamente la particella n. 1680 del medesimo Comune, appartenente a AO 2 e AO

1 (formanti la comunione ereditaria fu __________), vietando a queste ultime di osta­colargli il passaggio;

rammentato che le convenute hanno proposto di respingere l'istanza;

osservato che con sentenza del 26 giugno 2007, emanata in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha respinto l'istanza, ponendo la tassa di giustizia (fr. 400.–) e le spese a carico dell'istante, tenuto a rifondere alle convenute fr. 600.– complessivi per ripetibili;

preso atto che contro tale sentenza AP 1 è insorto con un appello del 9 luglio 2007 nel quale chiede di accogliere la sua azione di manutenzione e di riformare in tal senso il giudizio impugnato;

ricordato che con ordinanza del 13 luglio 2007 il presidente di questa Camera ha invitato il Segretario assessore a determinare il valore litigioso, indicando almeno se il relativo ammontare raggiunga o non raggiunga la soglia dei fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile al Tribunale federale;

accertato che con lettera del 30 luglio 2007 ­l'istante dichiara ora di ritirare l'appello;

rilevato che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

richiamato il principio per cui il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), onde l'obbligo per chi recede dalla lite di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili;

considerato

nondimeno che nella fattispecie l'appello non ha ancora formato oggetto di intimazione, sicché si giustifica – in via eccezionale – di rinunciare al

prelievo di tasse e spese;

ritenuto che non si pone problema di ripetibili proprio perché l'appello non è stato notificato alle controparti e non ha cagionato costi presumibili;

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.