Appeal Dismissed for Untimely Filing in Marital Separation Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal concerning measures for the protection of the marital union, where a lower court had granted separation, awarded custody of minor children to the mother, regulated visitation rights, and set alimony and child support obligations, the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the ten-day deadline, which began the day after the husband received the registered mail notification of the lower court's decision, and the appellant provided no justification for the delay; consequently, the appeal could not be reviewed on its merits, although the court exceptionally waived the collection of court fees and costs due to the appellant's lack of legal representation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 LAC, Art. 370 cpv. 2 CPC, Art. 137 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 313bis CPC; Appeal Dismissed for Untimely Filing in Marital Separation Case: che le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono adottate con il rito sommario contenzioso di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was applied for the final pronouncement of the court's decision.
This article, concerning the restitution in integrum against the time limit, was mentioned when examining the appellant's failure to justify an extension of the appeal deadline.
This article, concerning the allocation of procedural costs based on who lost, was cited to determine the decision on costs.
Testo completo
Incarto n. 11.2006.95 · Lugano 15 settembre 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria: · Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2005.1078 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 26 agosto 2005 da
AO 1 (patrocinata dall' PA 1 ) contro
AP 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 7 settembre 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 17 agosto 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che AP 1 (1949) e AO 1, nata __________ (1966), si sono sposati a __________ il 21 gennaio 2002;
che al momento di sposarsi la moglie era già madre di P__________ (1988), D__________
(1990) e I__________ (1993), avuti da un precedente matrimonio e a lei affidati;
che dal nuovo matrimonio sono nati S__________ (2000) e So__________ (2002);
che, adito da AO 1, con sentenza del 17 agosto 2006 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6 ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato S__________ e So__________ alla madre, ha regolato il diritto di visita del padre, ha stabilito un contributo mensile fr. 1116.– per la moglie e di fr. 800.– per ciascun figlio, ponendo le spese e la tassa di giustizia di fr. 450.– a carico del marito, con obbligo per quest'ultimo di rifondere alla moglie fr. 600.– per ripetibili;
che contro tale sentenza AP 1 ha introdotto un appello (“ricorso”) del 7 settembre 2006 nel quale contesta la decisione del Pretore e chiede “una verifica attenta della sentenza”;
che il memoriale non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono adottate con il rito sommario contenzioso di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art.
5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC);
che in esito a tale procedura il Pretore statuisce con sentenza appellabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC);
che il termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie la sentenza del Pretore, intimata per raccomandata venerdì 18
agosto 2006, è stata ritirata dall'istante lunedì 21 agosto 2006 (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito
98.00.69001.016431176 – R Svizzera);
che, di conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere martedì 22 agosto 2006 ed è scaduto giovedì 31 agosto 2006;
che nelle circostanze descritte il “ricorso”, consegnato alla posta di Cadro venerdì 8 settembre 2006 (data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta manifestamente tardivo;
che nel suo memoriale l'appellante non accenna ad alcun motivo suscettibile di entrare in linea di conto per un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine giusta l'art. 137 CPC;
che, di conseguenza, l'appello sfugge a qualsiasi esame;
che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che tuttavia l'appellante risulta sprovvisto di formazione giuridica e avere agito da sé solo, senza far capo a un legale, sicché appare equo rinunciare – eccezionalmente – al prelievo di tasse o spese, mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato all'istante;
in applicazione dell'art. 313*bis* CPC,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente La segretaria