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11.2006.88 • TRAC TI 11.2006.88 Generato dall'IA

Spousal Support Interpretation Denied as Modification Attempt

Numero d'incarto 11.2006.88
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party sought interpretation of a prior appellate decision concerning spousal and child support obligations, claiming the previously ordered monthly support amount for the spouse failed to account for family allowances received for the child, which the party alleged were immediately passed to the wife. The court deemed the interpretation request inadmissible because it sought a modification of the prior ruling rather than a clarification of ambiguity. Furthermore, the court reasoned that even if considered, the request lacked merit, as family allowances intended for child support are properly accounted for within the total child support payment, and any direct receipt by the spouse would entitle the paying party to an equivalent adjustment against the child support obligation.

Regesto Legislator

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Art. 333 CPC, Art. 66 cpv. 1 LTF; Spousal Support Interpretation Denied as Modification Attempt: The court deemed the interpretation request inadmissible because it sought a modification of the prior ruling rather than a clarification of ambiguity. Furthermore, the court reasoned that even if considered, the request lacked merit, as family allowances intended for child support are properly accounted for within the total child support payment, and any direct receipt by the spouse would entitle the paying party to an equivalent adjustment against the child support obligation.

Parole chiave

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modifica del mantenimento del figlio assegni familiari doveri di famiglia coniuge reddito ipotetico del coniuge ordine di pagamento Domanda di interpretazione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 333 CPC

Cited in the reasoning as the basis for clarifying ambiguous or obscure dispositive parts, which underpins the procedure for the interpretation request being examined.

Art. 66 cpv. 1 LTF

This article is the basis for ordering the costs (tassa di giustizia and spese) against the appellant (AP 1) because the interpretation request was rejected.

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Testo completo

Incarto n. 11.2006.88 · Lugano 15 settembre 2006/lw · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretario: · Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2002.511 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 22 luglio 2002 da

AP 1 (patrocinato dall' PA 1 ) contro

AO 1 (patrocinata da PA 2 ),

*giudicando ora* *sulla domanda di interpretazione* presentata il 4 settembre 2006 da AP 1 riguardante la sentenza emessa il 10 agosto 2006 da questa Camera (inc. 11.2003.135);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta la domanda di interpretazione;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che in esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata il 22 settembre 1999 da AO 1, con sentenza del 17 ottobre 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato AO 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 464.– mensili dal 22 settembre al 31 dicembre 1999 e di fr. 26.– mensili dopo di allora, oltre a un contributo alimentare di fr. 845.– mensili ciascuno per figli B__________ (1984) e N__________ (1986);

che, statuendo il 26 settembre 2003 su un'istanza volta alla modifica di tali misure presentata da AO 1, il Pretore ha fissato il contributo alimentare per quest'ultima in fr. 2700.– mensili dal 1° ottobre 2002 e quello per N__________ in fr. 1660.– mensili;

che entrambi i coniugi hanno appellato tale decisione, la moglie per ottenere un aumento del contributo alimentare per sé, il marito per ottenerne una riduzione;

che con

sentenza del 10 agosto 2003 questa Camera ha respinto l'appello del marito e ha parzialmente accolto quello della moglie (inc. 11.2003.135), riformando il dispositivo n. 1.1 della sentenza impugnata nel seguente modo:

L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che in modifica della sentenza emessa il 17 ottobre 2000 (inc. DI.1999.1031) AO 1 è tenuto a versare dal 1° ottobre 2002, anticipatamen­te entro il 5° giorno di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

fr. 2815.– per la moglie,

fr. 1670.– mensili, assegni familiari compresi, per la figlia N__________;

che il 4 settembre 2006 AP 1 ha presentato a questa Camera un'istanza di interpretazione per essere abilitato a versare alla moglie un contributo alimentare limitato a fr. 2721.50 mensili;

che l'istanza non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che qualora in una sentenza definitiva si riscontrino dispositivi ambigui od oscuri, il giudice, a richiesta di parte, li chiarisce in via di interpretazione (art. 333 CPC);

che una domanda di interpretazione è destinata solo ad appurare il significato di un determinato dispositivo, non a rivederne o a riesaminarne la portata;

che, secondo l'istante, questa Camera ha trascurato come l'assegno familiare da lui percepito per la figlia N__________ sia “trattenuto alla fonte e immediatamente riversato alla moglie”;

che, ciò posto, l'istante non pretende l'esistenza di ambiguità od oscurità nel citato dispositivo, ma postula una modifica del dispo­sitivo stesso;

che già per tale motivo la domanda di interpretazione va dichiarata d'acchito irricevibile;

che, si volesse pur trascendere – per ipotesi – ogni limite procedurale ed esaminare le argomentazioni dell'istante, non sussisterebbero i requisiti per ridurre il contributo alimentare in favore della moglie;

che, in effetti, l'assegno familiare è destinato al mantenimento della figlia ed è compreso perciò nel contributo destinato a quest'ultima;

che, di conseguenza, ove tale assegno fosse direttamente riscosso alla moglie, il marito ha il diritto di conguagliarne l'ammontare con quanto dovuto a N__________;

che nelle circostanze descritte l'istanza di interpretazione andrebbe perciò respinta quand'anche fosse ammissibile;

che le spese del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla convenuta, cui l'istanza non è stata notificata;

pronuncia: 1. La domanda di interpretazione è irricevibile.

2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 100.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico di AP 1. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario