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11.2006.71 • TRAC TI 11.2006.71 Generato dall'IA

Appeal Regarding Appointment of Ad Hoc Representative Curator Dismissed as Inadmissible

Numero d'incarto 11.2006.71
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant, related to a person under administrative guardianship, appealed a supervisory authority's decision that upheld the appointment of a specific person as the *ad hoc* representative curator for the ward in an inheritance division matter and refused to address the appellant's challenge regarding the appointment of the administrative curator. The court dismissed the appeal as inadmissible to the extent it addressed matters rendered moot or outside the scope of the decision under review, specifically finding that the appellant's primary objections concerned the administrative curator appointment, while the appealed decision concerned only the appointment of the *ad hoc* representative curator, against whom no objections were raised; however, due to the supervisory authority's confusing reasoning, the court waived fees and costs.

Regesto Legislator

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Art. 392 cpv. 2 CC, Art. 39 LAC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 313bis CPC; Appeal Regarding Appointment of Ad Hoc Representative Curator Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the appeal as inadmissible to the extent it addressed matters rendered moot or outside the scope of the decision under review, specifically finding that the appellant's primary objections concerned the administrative curator appointment, while the appealed decision concerned only the appointment of the *ad hoc* representative curator, against whom no objections were raised; however, due to the supervisory authority's confusing reasoning, the court waived fees and costs.

Parole chiave

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nomina del rappresentante istituzione di una curatela materia tutelare autorità amministrativa decisione incidentale impugnabile nomina dell'amministratore fallimentare Curatela amministrativa, curatela di rappresentanza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

Cited as the basis for the court's decision to rule on the appeal.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited in reference to the principle governing the allocation of costs (though subsequently waived).

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Testo completo

Incarto n. 11.2006.71 · Lugano, 4 agosto 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretario: · Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 5.2004/R.40.2006 (curatela) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1 (patrocinato dalla lic. iur. __________, RA 1) alla

CO 1;

riguardo al curatore amministrativo designato in favore di

CO 3,

nella persona di

CO 2,

rispettivamente del curatore di rappresentanza *ad hoc*

PI 1,;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 4 luglio 2006 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 13 giugno 2006 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. CO 3 (1910) ha chiesto il 21 novembre 2003 alla Commissione tutoria regionale 12 di istituirle una curatela. A tal fine essa ha prodotto un certificato medico che attestava “una sindro­me psico-organica importante”, se non una totale incapacità d'intendere e di volere. Con decisione del 9 gennaio 2004 la Commissione tutoria regionale ha accolto l'istanza, ha istituito una curatela amministrativa (art. 393 n. 2 CC) e ha nominato quale curatrice la nipote CO 2, incaricata di amministrare i beni e i redditi della zia, di presentare alla Commissione entro 30 giorni un inventario degli averi con i rendiconti finanziari annui e di otte­nere, “se necessario, i consensi previsti dagli art. 421 e 422 CC”.

B. Il

23 agosto 2004 __________, __________, CO 2, __________ e CO 3 si sono rivolti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, postulando nei confronti

della stessa CO 3, di __________, AP 1, __________, __________, __________ e __________ la divisione delle eredità fu __________

(1879-1960, padre della curatelata) e fu __________ (1906-2000, sorella della curatelata). Così invitato dal Pretore, il 15 ot­tobre 2004 l'avv. __________, patrocinatore degli istanti, ha scritto alla Commissione tutoria regio­nale, segnalando una possibile collisione d'interessi tra CO

3 e CO 2, entrambe istanti nelle procedure di divisione ereditaria, e il 15 novembre 2004 ha proposto la nomina di PI

1 quale curatore *ad hoc* di CO 3 nelle due cause. Con decisione del 23 dicembre 2004 la Commissione tutoria regionale ha accolto la richiesta e ha istituito in favore di CO 3 una curatela di rappresentanza (art. 392 cpv. 2 CC), nominando quale curatore *ad hoc* PI 1, incaricato di difendere gli interessi della curatelata nella divisione dell'eredità paterna (all'eredità della sorella E__________ la decisione non accenna).

C. Venuto a conoscenza di tale risoluzione, AP 1 (nipote della curatelata) ha chiesto il 5 ottobre 2005 alla Commissione tutoria di annullare la risoluzione stessa e di verificare che la no­mina di CO 2 a curatrice amministrativa fosse regolare, il delegato del Comune di __________ sedente nella Commissione tutoria essendo figlio di un coerede della curatelata. Sostituito il delegato del Comune di __________ con il delegato supplente, il

30 dicembre 2005 la Commissione tutoria ha confermato l'istituzione della curatela amministrativa e la nomina di CO 2 quale curatrice (risoluzione n. 297), così come l'istituzione della curatela di rappresentanza e la nomina di PI 1 quale curatore *ad hoc* di CO 3 nella divisione dell'eredità paterna (risoluzione n. 298).

D. Contro quest'ultima risoluzione (n. 298) AP 1 è insorto il 30 aprile 2006 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo l'annullamento della risoluzione medesima e la nomina di un altro curatore. Statuendo il 13 giugno 2006, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, senza prelevare tasse né spese.

E. Il 4 luglio 2006 AP 1 ha presentato un appello contro la decisione appena citata per veder nominare PI 1 “quale curatore unico” di CO 3 e ottenere la riforma in tal senso della decisione impugnata. L'appello non è stato intimato per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioniemesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni dalla notifica (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424*a* CPC. Tempestivo, in concreto l'appello è pertanto ricevibile.

2. In materia di tutele e curatele i terzi sono abilitati a ricorrere

non solo per far valere diritti soggettivi o aspettative proprie, ma anche per difendere interessi del pupillo (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 386 n. 1014 con

riferimenti), soprattutto ove si tratti del coniuge, di parenti in linea retta ascendente o discendente, di fratelli e sorelle (Meier, La position des tiers en droit de la tutelle – Une systématisation, in: RDT 51/1996 pag. 89 lett. bb). Nella fattispecie l'appellante è erede di G__________ P__________, alla stessa stregua della curatelata. Gli si può riconoscere dunque un interesse legittimo a contestare la nomina della curatrice amministrativa.

3. L'appellante si duole anzitutto che nella decisione impugnata l'autorità di vigilanza non abbia trattato la sua censura riguardante la nomina di CO 2 quale curatrice amministrativa. Alla Sezione degli enti locali egli rimpro­vera di non avere indicato se alla relativa decisione della Commissione tutoria regionale abbia preso parte il delegato del Comune di __________, ciò che renderebbe l'atto annullabile, oppure no. La critica cade nel vuoto, già per la circostanza che la risoluzione della Commissione tutoria regionale impugnata davanti all'autorità di vigilanza (n. 298) non verteva sull'istituzione della curatela di amministrazione né sulla designazione di CO 2 come curatrice amministrativa, bensì sull'istituzione della curatela *di rappresentanza* e sulla designazione di PI 1 come curatore di rappresentanza *ad hoc*. Nella misura in cui recriminava davanti all'autorità di vigilanza sulla nomina di CO 2, AP 1 era dunque fuori argomento. Per di più, la questione del delegato comunale è ormai superata. Come si è visto, il 30 dicembre 2005 sedeva nella Commis­sione tutoria regionale non più il delegato di __________, bensì quello supplente. E in tale composizione la Com­missione ha confermato la curatela am­ministrativa e la designazione di CO 2 in veste di curatrice (risoluzione n. 297), annullando e sostituendo la risoluzione precedente. Poco giova sapere, di conseguenza, quale fosse la composizione dell'autorità tutoria al momento in cui ha emanato la risoluzione originaria del 9 gennaio 2004.

4. Nel merito l'appellante insorge contro la nomina di CO 2 quale curatrice amministrativa,

reputandola inidonea ad assolvere la funzione perché “in passato non si è mai interessata e non ha mai dato prova di

particolare attenzione e legami verso la curatelata”. L'appellante definisce “quantomeno singolari” il successivo interesse e la disponibilità da lei mostrati,

esprimendo il timore che “la curatrice possa essersi attivata per meri interessi pecuniari” (memoriale, pag. 4, punto 6). L'argomentazione è irricevibile. Come si è spiegato, la risoluzione n. 298 della Commissione tutoria regionale non concerneva la designazione di CO 2 a curatrice amministrativa. Riguardava la nomina di PI 1 quale curatore di rappresentanza *ad hoc*, chiamato a difendere gli interessi della curatelata nella divisione dell'eredità paterna. E alla figura di PI 1 l'appellante non muove contestazioni. Anzi, lo reputa “persona idonea a svol­gere il mandato conferito, e soprattutto neutra” (memoriale, pag. 5 in alto). Certo, egli chiede che questi “venga nominato quale curatore unico ed a tutti gli effetti della signora CO 3” (loc. cit.), ma – si ripete – la risoluzione n. 298 non riguardava la persona del curatore amministrativo. Anche al proposito l'appello è pertanto fuori tema.

5. Un'altra questione è sapere se l'appellante possa ancora insorgere all'autorità di vigilanza contro la designazione di CO 2 quale curatrice amministrativa. Il fatto è che la risoluzione n. 297, come la risoluzione n. 298, non gli è nemmeno stata notificata. Mentre la risoluzione n. 298 gli è stata per lo meno spedita in copia dal notaio __________ di __________, incaricato di procedere alla divisione delle eredità fu __________ e fu __________ (ricorso del 30 aprile 2006 all'autorità di vigilanza, primo foglio in basso), la risoluzione n. 297 non consta essergli mai pervenuta. Un esemplare figura invero nel carteggio – privo di qualsiasi rubrica

– della Commissione tutoria regionale, ma l'appellante non poteva esserne a conoscenza, né l'autorità di vigilanza ha menzionato l'atto nella propria decisione. Ne segue che, stando al fascicolo processuale, per l'appellante il termine entro cui impugnare la risoluzione n. 297 non è nemmeno cominciato a decorrere. Il quesito non deve in ogni modo essere vagliato oltre, la sua soluzione non incidendo sull'esito dell'attuale giudizio.

6. Gli oneri del pronunciato odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.

148 cpv. 1 CPC). Si può presumere tuttavia che la laconica motivazione addotta dall'autorità di vigilanza a sostegno della decisione impugnata, consistente nelle ultime quattro righe di pag. 2, possa avere indotto l'appellante a ricorrere in buona fede. A nulla sussidiava in effetti rilevare che un atto amministrativo affetto da vizio di procedura non è nullo, ma sem­plicemente annullabile, quando il ricorrente chiedeva – appunto – di annullarlo. Nelle circostanze descritte appare equo perciò rinunciare al prelievo di tasse o spese. Non si pone invece proble­ma di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto privo d'interesse, l'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

–Gordola; –; –; –; –,.

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario