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11.2006.66 • TRAC TI 11.2006.66 Generato dall'IA

Child Support Obligation Appeal Dismissed for Insufficient Substantiation

Numero d'incarto 11.2006.66
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a lower court's decision regarding child support obligations stemming from marital protection measures, seeking a reduction in the monthly contribution from 1261 to 700 and an equal split of court costs. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to sufficiently substantiate claims for including specific professional expenses in his minimum living requirement and did not adequately justify his asserted taxable income figures, thus failing to meet the required legal grounds for appeal; consequently, the initial ruling confirming the higher child support and the allocation of costs against the appellant were upheld, while the request for a stay was rendered moot.

Regesto Legislator

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Art. 4 cpv. 1 Lag, Art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 313bis CPC; Child Support Obligation Appeal Dismissed for Insufficient Substantiation: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to sufficiently substantiate claims for including specific professional expenses in his minimum living requirement and did not adequately justify his asserted taxable income figures, thus failing to meet the required legal grounds for appeal; consequently, the initial ruling confirming the higher child support and the allocation of costs against the appellant were upheld, while the request for a stay was rendered moot.

Parole chiave

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obblighi di mantenimento dei figli spese per la protezione dei minori reddito minimo misure a protezione dell'unione caso di rigore coniugale credito di contributi Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per il figlio minorenne

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

The court explicitly cited this article as the basis for pronouncing the decision regarding the inadmissibility of the appeal.

art. 309 cpv. 2 lett. f CPC

Cited in the reasoning to support the finding that the appeal was inadmissible due to insufficient motivation (though not directly in the dispositive, it serves as the primary basis for the inadmissibility declared in order 1).

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited to determine that the costs of the current judgment follow the outcome (success/failure) of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 11.2006.66 · Lugano, 7 luglio 2006/lw · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretario: · Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2006.173 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 9 febbraio 2006 da

AO 1 ( PA 1 ) contro

AP 1 (ora patrocinato PA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 26 giugno 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 14 giugno 2006 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 14 giugno 2006 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato nell'ambito di svariate misure a protezione dell'unione coniugale AP 1

(1976) a versare, su istanza della moglie AO 1 (1977), un contributo alimentare di fr. 1261.– mensili (oltre agli eventuali assegni familiari) per il figlio D__________ __________, nato il 25 dicembre 1999. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste per un quinto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, senza obbligo di corrispondere ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

B. Contro la sentenza predetta è insorto AP 1 con un appello del 26 giugno 2006 per ottenere che, conferito al ricorso effetto sospensivo, il contributo alimentare in favore del figlio sia ridotto a fr. 700.– mensili e che gli oneri processuali siano addebitati alle parti in ragione di metà ciascuno. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. Il Pretore ha accertato il reddito del convenuto, operaio alle dipen­denze della succursale B__________ di Lugano, in fr. 3724.10 netti mensili (tredicesima compresa, senza assegni familiari). Quanto al fabbisogno minimo, egli l'ha calcolato in fr. 2462.85 men­sili come segue:

minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.—

locazione con spese accessorie fr. 870.—

premio della cassa malati fr. 321.—

assicurazione dell'economia domestica e RC fr. 12.—

assicurazione RC dell'automobile fr. 31.60

imposta di circolazione fr. 28.25

onere fiscale stimato fr. 100.—.

Constatato che con il proprio guadagno da attività dipendente all'80% (fr. 3283.– netti mensili) la moglie può mantenersi da sé (fabbisogno minimo fr. 3270.– mensili), ma non può sostentare anche il figlio, il Pretore ha obbligato il convenuto a versare per D__________ __________ la sua disponibilità mensile di fr. 1261.– mensili

(fr. 3724.10 meno fr. 2462.85). Onde il contributo alimentare litigioso.

2. L'appellante si duole che il Pretore non gli abbia riconosciuto nel fabbisogno minimo spese professionali per fr. 503.– mensili perché “non meglio precisate” e perché “le spese effettive di trasferta gli vengono rimborsate e non sono state conteggiate quali reddito” (sentenza, pag. 4 a metà). Sostiene di avere “manifestamente reso verosimili” tali esborsi, i quali risulterebbero “dalla documentazione fiscale agli atti e meglio dal “doc. 6”. Sottolinea inoltre che l'importo di fr. 503.– mensili non include le indennità di trasferta di fr. 385.– mensili, già direttamente rimborsate dal datore di lavoro “e che come tali non sono comprese nelle deduzioni ammesse dall'autorità fiscale” (memoriale, pag. 4 nel mezzo).

Nel

memoriale conclusivo trasmesso al Pretore il convenuto ave­va esposto generiche “spese professionali” di fr. 503.– mensili da computare nel proprio fabbisogno minimo con riferimento al doc.

6 (pag. 3). Ora, il “doc. 6” consiste nel fascicolo sottoposto al Pretore per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria (art. 4 cpv. 1 Lag). Dove risultino documentate (o anche solo elencate) in tale carteggio spese professionali per fr. 503.– mensili e perché il Pretore sarebbe

caduto in errore ritenendo tali spese “non meglio precisate” l'appellante non indica. Insufficientemente motivato, al riguardo

l'appello si rivela già di primo acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC com­binato con il cpv. 5).

Si presumesse del resto che, così argomentando, l'appellante intenda richiamarsi alle deduzioni ammesse ai fini della sua tassazione 2004 (nel fascicolo citato), le circostanze non cambierebbero. Il giudice chiamato a statuire su misure a protezione dell'unione coniugale non è vincolato alle deduzioni applicate da autorità fiscali (per altro in conformità a criteri stabiliti da ordinamenti tributari), tanto meno ove il fabbisogno in denaro di un figlio minorenne risulti in tutto

o in parte scoperto. Ora, secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (cui questa Camera si ispira

per prassi ventennale e consolidata), il fabbisogno in denaro di un figlio tra

i 7 e i 12 anni ammonta a fr. 1850.– mensili (tabella 2005 in: ‹www.ajb.zh.ch›). Anche deducendo il 20% della posta per cura e educazione prevista

dalle raccomandazioni (in concreto la madre lavora all'80%), esso risulta pur sempre di fr. 1760.– mensili. Contrariamente all'opinione del Pretore, nemmeno il contributo alimentare di fr. 1261.– mensili basta dunque a coprirlo. Nelle condizioni descritte incombeva al convenuto addurre in che consistessero le asserite spese professionali di fr. 503.– mensili, rendendole verosimili. In che modo egli avrebbe “manifestamente” assolto tale obbligo non è dato di sapere. Anche sotto questo profilo l'appello denota pertanto la sua irricevibilità.

3. In secondo luogo l'appellante contesta l'onere fiscale stimato di fr. 100.–

mensili che il Pretore ha inserito nel suo fabbisogno minimo. A suo avviso, “complessivamente, a fronte di un reddito

imponibile approssimato con verosimiglianza a fr. 30 000.–, il prelievo

fiscale nei [suoi] confronti non risulterà inferiore a fr. 250.– mensili” (memoriale, pag. 4 in basso). A prescindere

dal fatto però che un reddito imponibile di fr. 30 000.– annui comporta, per un contribuente singolo domiciliato a Lugano, un carico fiscale presumibile di fr.

185.– mensili, non di fr. 250.– (‹http://dfe. ti-edu.ch/DFE/DC/calcolatori/reddito_sostanza.jsp›), l'appellante non spiega minimamente come

il suo reddito imponibile possa ancora raggiungere, una volta dedotto il contributo alimentare di fr. 1261.– mensili per il figlio, fr. 30 000.– annui. La circostanza che egli rimanga con l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (fr. 2463.– mensili) ancora non significa che il suo reddito *imponibile* annuo sia dodici volte tanto, ove appena si considerino le deduzioni – cui si è accennato dianzi – previste dalle norme tributarie. Insufficientemente motivato, anche su questo punto l'appello non adempie i requisiti dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC. Ciò appare ancor più flagrante pensando al fatto che, qualora si togliessero dai fr. 30 000.– annui prospettati dall'appellante le deduzioni riconosciute all'appellante dall'autorità fiscale nella nota tassazione 2004, il reddito imponibile del convenuto risulterebbe di poco superiore a fr. 23 500.– annui. E in tale ipotesi l'onere fiscale presumibile si aggirerebbe, appunto, sui fr. 100.– mensili stimati dal Pretore.

4. Da ultimo l'appellante contesta il riparto degli oneri processuali deciso dal primo giudice, ma la sua doglianza si àncora al presupposto che l'appello meriti accoglimento, il che non è il caso. La censura si dimostra così senza oggetto.

5. L'emanazione del giudizio odierno rende caduca la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello. Gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato notificato. Delle difficili condizioni economiche in cui versa l'appellante si tiene conto, moderando per quanto possibile la tassa di giustizia.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 150.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario