Divorce Appeal Dismissed Due to Settlement of Provisional Measures
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court addressed cross-appeals filed by both parties against a provisional decree in a divorce case, where the initial ruling granted one party the marital home, custody of the children, and set alimony payments, while the appeals sought substantial modifications to the spousal and child support obligations. Because the parties subsequently reached a complete agreement on the merits of the divorce, which was approved by the lower court and became final, the appellate court interpreted the parties' joint notification as a withdrawal from the appeal proceedings regarding the provisional measures, thus ordering both appeals to be struck from the roll and adjusting the procedural costs accordingly, holding each appellant responsible for their own appeal expenses while compensating for counterparty fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 LTG, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 115 LTF, art. 21 LTG per analogia; Divorce Appeal Dismissed Due to Settlement of Provisional Measures: Because the parties subsequently reached a complete agreement on the merits of the divorce, which was approved by the lower court and became final, the appellate court interpreted the parties' joint notification as a withdrawal from the appeal proceedings regarding the provisional measures, thus ordering both appeals to be struck from the roll and adjusting the procedural costs accordingly, holding each appellant responsible for their own appeal expenses while compensating for counterparty fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the basis for equitably reducing the court fees because the appeal procedure terminated without a judgment.
Cited as the legal basis for the court's decision to remove the appeals from the roll (desistenza).
Testo completo
Incarto n. 11.2006.61 · Lugano 23 novembre 2007/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2005.198 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo completo) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 17 marzo 2005 da
AP 1 (patrocinata dall' PA 2) contro
AO 1 (patrocinato dall' PA 1),
*giudicando ora sul decreto cautelare del 6 giugno 2006* con cui il Pretore ha attribuito l'abitazione coniugale all'attrice, cui ha affidato i figli F__________ (1996) ed E__________ (1998), obbligando il convenuto a versare un contributo alimentare di complessivi fr. 11 500.– mensili per moglie e figli;
premesso che contro il decreto appena citato AP 1 ha presentato un appello del 12 giugno 2006, chiedendo la riforma dell'assetto provvisionale nel senso di condannare il marito a versare un contributo alimentare per lei di fr. 14 000.– mensili, ad assumere tutte le imposte familiari, come pure tutti i premi assicurativi (salvo la cassa malati di lei) e tutta una serie di spese ordinarie e straordinarie, con obbligo inoltre per il convenuto di erogare un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili a ogni figlio (fr. 3000.– mensili dal 12° compleanno) e di coprire tutte le spese straordinarie causate dai ragazzi;
accertato che contro il decreto cautelare è insorto anche AO 1, il quale ha proposto di ridurre il contributo alimentare per la moglie a fr. 3568.– mensili, quello per F__________ a fr. 1526.– mensili e quello per E__________ a fr. 1376.– mensili, modificando di conseguenza il decreto impugnato;
ricordato che, su richiesta delle parti, con ordinanza del 28 giugno 2006 il presidente di questa Camera ha sospeso la procedura di appello una prima volta fino al 31 ottobre 2006 e una seconda volta, con ordinanza del 18 ottobre 2006, fino al 2 gennaio 2007, sempre in vista di un'intesa amichevole;
rammentato che con ordinanza del 22 marzo 2007 il presidente della Camera ha accordato una seconda proroga fino al 30 aprile successivo e che una terza proroga è stata concessa dal vicepresidente della Camera con ordinanza del 18 maggio 2007;
preso atto che il 20 novembre 2007 le parti hanno comunicato alla Camera di avere raggiunto un accordo completo sul merito del divorzio, pronunciato dal Pretore il 9 ottobre 2007 (con omologazione della convenzione da loro stipulata) e passato in giudicato il 30 ottobre successivo, sicché chiedono di stralciare entrambi gli appelli dai ruoli;
ritenuto che tale comunicazione può essere interpretata solo come desistenza, le parti rinunciando a sottoporre il contenzioso provvisionale al giudizio della Camera, ognuna dichiarando per altro di assumere le spese cagionate dal proprio appello ed entrambe dandosi atto di compensare le ripetibili;
rilevato che nelle circostanze descritte gli appelli vanno tolti dai ruoli, mentre le tasse di giustizia vanno equamente ridotte, dovendosi tenere conto sia della buona volontà dimostrata dai contendenti sia della circostanza che il procedimento di appello termina senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L'appello di AP 1 è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 150.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
3. L'appello di AO 1 è stralciato dai ruoli per desistenza.
4. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 150.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
5. Intimazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere
pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.