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11.2006.37 • TRAC TI 11.2006.37 Generato dall'IA

Spousal Maintenance Enforcement and Cost Allocation Appeal

Numero d'incarto 11.2006.37
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant sought enforcement of court-ordered spousal maintenance payments via a demand to garnish the debtor spouse's wages, appealing a lower decision that granted the garnishment but rejected the appellant's request for legal aid and equally divided litigation costs, while compensating fees. The appellate court confirmed the lower court's jurisdiction, finding that the wage garnishment procedure, even for a foreign-domiciled creditor against a Swiss-domiciled debtor, was permissible, and partially upheld the appeal by reassigning the entire court fee and costs to the non-contesting debtor because the initial rejection of legal aid fees was unfounded, but deemed the claim for increased attorney fees inadmissible due to a lack of specific quantification in the appeal filing; concurrently, the court rejected the request for new legal aid because the appellant failed to adequately substantiate her current indigence with up-to-date documentation, despite providing evidence of past disability.

Regesto Legislator

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Art. 10 LDIP, Art. 177 CC, Art. 6 LDIP, Art. 4 cpv. 2 Lag, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 55 OG; Spousal Maintenance Enforcement and Cost Allocation Appeal: The appellate court confirmed the lower court's jurisdiction, finding that the wage garnishment procedure, even for a foreign-domiciled creditor against a Swiss-domiciled debtor, was permissible, and partially upheld the appeal by reassigning the entire court fee and costs to the non-contesting debtor because the initial rejection of legal aid fees was unfounded, but deemed the claim for increased attorney fees inadmissible due to a lack of specific quantification in the appeal filing; concurrently, the court rejected the request for new legal aid because the appellant failed to adequately substantiate her current indigence with up-to-date documentation, despite providing evidence of past disability.

Parole chiave

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pignoramento del salario mantenimento del coniuge spese di esecuzione ripartizione delle spese spese di gratuito patrocinio pagamento dell'emolumento Diffida ai debitori: competenza del giudice svizzero

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 130 III 492
132, 177 e 291 CC non è un provvedimento cautelare, bensì una misura di esecuzione privilegiata *sui generis* (DTF 130 III 492 consid.
DTF 110 II 15
1d e 1e), cui si applicano per analogia i principi relativi al pignoramento dei redditi (DTF 110 II 15 consid.
5P.414/2004
Father's Challenge to Child Support Obligation Revocation Dismissed Regarding Disability Pension
DTF 120 Ia 217
Libyan Citizen v. Bern Doctor (Legal Aid Reciprocity)
DTF 123 III 329
anche DTF 123 III 329 in fondo, 125 IV 164 in basso con richiamo a DTF 120 I 181 in fondo).
DTF 120 I 181
anche DTF 123 III 329 in fondo, 125 IV 164 in basso con richiamo a DTF 120 I 181 in fondo).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 cpv. 1 CPC

The court explicitly states that the previous judge should have allocated all procedural costs to the losing party, as the request for salary retention was accepted.

art. 309 cpv. 2 lett. e CPC con richiamo al cpv. 5

Used to declare the appeal regarding claimed legal fees inadmissible due to lack of specific motivation (failure to quantify the claim).

art. 313*bis* CPC

Cited analogously as the basis for the final rulings in the appeal judgment.

art. 14 cpv. 1 lett. a Lag

Mentioned as a reason why the appeal regarding legal aid initially appeared partially successful, even though the benefit was ultimately denied.

art. 4 cpv. 2 Lag

Used to support the argument that the procedure for requesting legal aid should not have imposed costs on the appellant for the rejection of the aid itself.

art. 3 cpv. 1 Lag

Cited as the definition criterion for who can apply for legal aid ('persona fisica indigente').

art. 4 cpv. 1 Lag

Cited to define the formal requirements for submitting a request for legal aid (written, reasoned application with supporting documents).

art. 148 cpv. 2 CPC

Cited as the basis for allocating costs in the current appeal judgment based on the partial success of the appellant.

art. 64 LTF

Although not explicitly listed in the final orders, the rejection of the request for legal aid in order 2 is based on the principles governing legal aid, which the court dealt with extensively using the relevant cantonal law (Lag). However, since the explicit orders only cite Art. 313bis CPC, and the rejection of legal aid in order 2 is based on the reasoning regarding indigence (Art. 3 & 4 Lag), only the explicit procedural citations (CPC/Lag) are included if they appear in the dispositive. Since Art. 64 LTF is not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, or 3), it is excluded, adhering strictly to the rule based on the dispositive citation.

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Testo completo

Incarto n. 11.2006.37 · Lugano 14 settembre 2006/lw · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretario: · Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2006.50 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 18 gennaio 2006 da

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ) contro

AO 1 ,

*giudicando ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria* introdotta dall'istante il 18 gennaio 2006;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso (“appello”) del 6 aprile 2006 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 4 aprile 2006 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 4;

2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso;

3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con

sentenza del 10 giugno 2005 il Tribunale di __________, 1ª sezione civile, ha modificato le condizioni di separazione personale decretate dal medesimo tribunale l'11 giugno 2001, obbligando AO 1 a versare alla moglie AP 1 € 400.00 mensili indicizzati a titolo di contributo di mantenimento.

B. Il 18 gennaio 2006 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, dolendosi del mancato pagamento del contributo e chiedendo, previo beneficio dell'assistenza giudiziaria, che fosse ordinato alla __________di trattenere dal salario

spettante al marito AO 1 fr. 620.– mensili da riversare direttamente a lei. Identica domanda essa ha formulato già in via

provvisionale. Con decreto cautelare del 25 gennaio 2006, emanato senza contraddittorio in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto la richiesta provvisionale. All'udienza del 28 marzo 2006, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. Non essendovi prove da assumere, le parti hanno proceduto seduta stante alla discussione finale, confermando i loro punti di vista.

C. Statuendoil 4 aprile 2006in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto l'istanza e ha ordinato il provvedimento richiesto. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La domanda di assistenza giudiziaria introdotta dall’istante è stata respinta.

D. Contro la decisione appena citata AP 1è insorta con un appello del 6 aprile 2006 nel quale propone che, in riforma del giudizio impugnato, gli oneri processuali e le ripetibili siano poste a carico del convenuto, come pure che le sia conferita l'assistenza giudiziaria. Analogo beneficio essa postula in questa sede. AO 1 non ha presentato osservazioni all'appello.

Considerando

in diritto: 1. L'istante ha motivato la competenza per territorio del giudice adito invocando l'art. 10 LDIP, stando al quale un tribunale svizzero può prendere provvedimenti cautelarianche se non è competente nel merito. In realtà l'avviso ai debitori degli art. 132, 177 e 291 CC non è un provvedimento cautelare, bensì una misura di esecuzione privilegiata *sui generis* (DTF 130 III 492 consid.

1.3 con rimandi, 110 II 13 consid. 1d e 1e), cui si applicano per analogia i principi relativi al pignoramento dei redditi (DTF 110 II 15 consid. 4;

sentenza del Tribunale federale 5P.414/2004 del 21 marzo 2005, consid. 3.3). Trattandosi in simili casi di diffidare il debitore domiciliato in Svizzera di un coniuge domiciliato all'estero, di principio la competenza per territorio del giudice svizzero è data (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kom­mentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 177 CC), tanto più che nella fattispecie il convenuto si è costituito in giudizio senza riserve (art. 6 LDIP).

2. Il Segretario assessore – come detto – ha ordinato la trattenuta di stipendio, rifiutando all'istante l'assistenza giudiziaria. Quanto alle spese, egli le ha ripartite in ragione di metà ciascuno e ha compensato le ripetibili. L'appellante chiede di porre tutti gli oneri processuali a carico del marito, rivendicando un'adeguata indennità per ripetibili di entrambe le sedi. A ragione, giacché il primo giudice non poteva addebitare spese al­l'istante per il rigetto dell'assistenza giudiziaria. La relativa procedura è infatti gratuita, salvo ipotesi di temerarietà estranee alla fattispecie (art. 4 cpv. 2 Lag). L'istanza di trattenuta essendo stata accolta, il Segretario assessore avrebbe dovuto porre tutte le spese a carico del soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC). In proposito l'appello è dunque fondato.

Quanto alle ripetibili, l'appellante si limita a protestarle, ma non indica nemmeno approssimativamente quale sarebbe l'indennità rivendicata. Ora, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che in caso di contestazioni pecuniarie un appellante non può limitarsi a richieste inde­ter­minate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; analoga­mente, sul piano federale: Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 1.4.1.2 ad art. 55 OG). Ciò vale anche in materia

di ripetibili, poco importando il fatto che il Pretore le compensi (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 10 e 11 ad art. 309). In concreto l'appellante non quantifica alcunché. Carente di motivazione, su questo punto l'appello va pertanto dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC con richiamo al cpv. 5).

3. Per quel che concerne l'assistenza giudiziaria, il Segretario assessore ha negato il beneficio poiché l'istante “non ha sufficientemente comprovato di essere indigente ai sensi dell'art. 3 Lag”, agli atti figurando unicamente un formulario relativo al reddito personale compilato da lei medesima, “mentre tutta la documentazione non è aggiornata, risalendo al periodo 2002/03” (decisione impugnata, pag. 2 verso il basso). La ricorrente fa valere di essere invalida, di non avere redditi e di vivere con il padre pensionato.

a) Questa Camera ha stabilito recentemente che il gratuito patrocinio non occorre per postulare una trattenuta di stipendio in favore di figli minorenni, poiché in simili evenienze il creditore può ottenere un aiuto appropriato e gratuito, per legge, da parte dell'autorità tutoria (art. 290 CC; RtiD I-2006 pag. 678 n. 39c). L'art. 131 cpv. 1 CC prevede un analogo aiuto all'incasso anche per contributi alimentari in favore di un coniuge. Se non che, a prescindere dal fatto che quest'ultimo aiuto non è necessariamente gratuito, esso giova di

principio al solo creditore domiciliato nel luogo dove l'aiuto è chiesto (Bastons Buletti, Les moyens d'exécution des contributions d'entretien après divorce

et le prestations d'aide sociale in: Pichonnaz/Rumo-Jungo, Droit patrimonial de la famille, Ginevra/Zurigo/Basilea 2004, pag. 64). Non consta che il Cantone Ticino abbia esteso l'aiuto anche a coniugi stranieri con domicilio all'estero. Nulla induce a credere pertanto che nella fattispecie l'istante potesse fruire di un servizio pubblico gratuito.

b) Il beneficio dell'assistenza può essere chiesto in ogni stadio di causa da ogni “persona fisica indigente” (art. 3 cpv. 1 Lag) mediante domanda scritta e motivata cui vanno allegati tutti i documenti giustificativi, l'apposito certificato e l'eventuale dichiarazione di svincolo di terzi dal segreto d'ufficio e fiscale (art. 4 cpv.

1 Lag). Che il richiedente sia un cittadino straniero domiciliato all'estero, in linea di principio, nulla muta (DTF 120 Ia 217 consid. 1; I CCA, sentenza inc. 11.20021.129 del 29 agosto 2002, consid. 2).

Nel caso in esame l'interessata ha documentato la circostanza che nell'ottobre del 2002 essa è stata dichiarata invalida all'80% per

psicosi ossessiva (doc. F), che dall'aprile 2003 essa è iscritta quale invalida civile nell'“elen­co collocamento mirato disabili di Varese” (doc. G) e che il Tribu­nale di Varese ha accertato le sue limitate prospettive di lavoro proprio in ragione delle condizioni di salute (doc. B). Sta di fatto però che lo stesso tribunale ha accertato come essa avrebbe anche avuto diritto di riscuotere un asse­gno d'invalidità e come essa viva in un immobile appartenente al padre senza dover sopportare alcuna spesa (doc. B: sentenza 10 giugno 2005, pag. 3 in alto).

Rendere verosimile il proprio stato di ristrettezza corredando l'istanza della documentazione necessaria incombe anzitutto al richiedente (Rep. 1994 pag. 131 con rinvii; v. anche DTF 123 III 329 in fondo, 125 IV 164 in basso con richiamo a DTF 120 I 181 in fondo). Nella fattispecie l'interessata ha sì fornito determinata documentazione, ma nulla di oggettivo ha prodotto circa le sue entrate o il proprio fabbisogno, né essa può seriamente pretendere che l'autorità accetti giustificativi vecchi di anni. Certo, la procedura intesa all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria è governata dal principio inquisitorio, nel senso che il giudice contribuisce alla raccolta delle prove necessarie (I CCA, sentenza inc. 11.2006.28 del 20 marzo 2006, consid. 3 con riferimento). In concreto non si tratterebbe però di completare semplicemente documentazione lacunosa, ma di rimediare alla più totale carenza di documentazione, ciò che non è ammissibile (Rep. 1994 pag. 311 con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2006.25 del 17 marzo 2006, consid. 4). Si aggiunga che il beneficio sarebbe divenuto finanche senza oggetto ove l'interessata si fosse vista, in esito all'accoglimento della sua istanza di trattenuta, riconoscere una congrua indennità per ripetibili con cui retribuire il proprio legale. E verosimilmente essa avrebbe anche ottenuto siffatta indennità se al proposito l'appello non risultasse inammissibile (sopra, consid. 2).

4. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sulla tassa di giustizia e le spese, ma non sulle ripetibili. Ciò giustificherebbe di suddividere equamente i costi del processo in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. Il convenuto tuttavia non si è opposto all'appello e non può reputarsi soccombente (Rep. 1987 pag. 135). Quan­to allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte

in causa e non può essere tenuto al versamento di ripetibili (loc. cit.). Nelle circostanze descritte si giustifica pertanto

di soprassedere al prelievo di tasse o spese, rinunciando all'assegnazione di ripetibili. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria avanzata dall'appellante, essa non può essere accolta. Certo, l'appello appariva parzialmente provvisto sin dall'inizio di esito favorevole (art.

14 cpv. 1 lett. a Lag), ma come si è appena spiegato l'interessata non ha reso verosimile la propria indigenza, ciò che osta al conferimento del beneficio.

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313*bis* CPC,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:

La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.– sono poste a carico del convenuto. Le ripetibili sono compensate.

Per il resto la decisione impugnata è confermata.

2. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

4. Intimazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente Il segretario