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11.2006.28 • TRAC TI 11.2006.28 Generato dall'IA

Withheld Financial Information Bars Appeal of Child Support Agreement

Numero d'incarto 11.2006.28
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party in a joint divorce proceeding, having agreed to child support payments and waived spousal support based on the spouse's stated income, appealed the lower court's denial of judicial assistance, which was based on the spouse's available income margin of 1500 currency units monthly. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant deliberately withheld crucial financial information, such as the alleged reduction in the other spouse's employment and resulting unemployment benefit loss, from the initial proceedings, failing to substantiate their claim of need despite the inquisitorial nature of the assistance procedure.

Regesto Legislator

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Art. 111 cpv. 2 CC, Art. 35 cpv. 4 Lag, Art. 163 CC, Art. 159 CC, Art. 15 cpv. 1 Lag, Art. 4 cpv. 2 Lag; Withheld Financial Information Bars Appeal of Child Support Agreement: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant deliberately withheld crucial financial information, such as the alleged reduction in the other spouse's employment and resulting unemployment benefit loss, from the initial proceedings, failing to substantiate their claim of need despite the inquisitorial nature of the assistance procedure.

Parole chiave

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mantenimento del figlio perdita di sostegno gratuito patrocinio pagamento delle prestazioni coniuge rinuncia al reddito Assistenza giudiziaria: principio della buona fede

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 125 IV 164
DTF 120 I 181
164 in basso con richiamo a DTF 120 I 181 in fondo), né impone all'autorità di rimediare alla più totale mancanza di prove (Rep.
DTF 123 III 329
anche DTF 123 III 329 in fondo).
DTF 122 IV 288
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 35 cpv. 4 Lag

Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal regarding the decision on legal aid.

art. 15 cpv. 1 Lag

Cited in the reasoning regarding the non-retroactivity of a potential new request for legal aid.

art. 4 cpv. 2 Lag

Cited as the general rule for cost exemption in legal aid procedures, although no costs were ultimately imposed.

art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly present as a final order provision, this is the standard provision for costs in Swiss appellate court decisions, and item 2 implies its application by stating 'Non si riscuotono tasse né spese'.

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Testo completo

Incarto n. 11.2006.28 · Lugano 20 marzo 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretario: · Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2005.203 (divorzio su richiesta comune con accordo completo) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 14 novembre 2005 da

AO 1*,, e

AP 1,

(patrocinati dall' PA 1 )

*giudicando ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria* presentata da AP 1 il 14 novembre 2005;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso dell'8 marzo 2006 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 28 febbraio 2006 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1958) e AP 1 (1963) si sono sposati a __________ il 26 maggio 1989. Dal matrimonio sono nati S__________ (21 gennaio 1992 e G__________ (20 dicembre 1995). Il 14 novembre 2005 i coniugi hanno introdotto davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna una richiesta comune di divorzio con accordo completo. Nella relativa convenzione di quello stesso giorno essi hanno pattuito, fra l'altro, l'affidamento dei figli alla madre, con obbligo per il padre di versare un contributo di fr. 800.– mensili a ciascuno di loro (assegni familiari compresi) e la rinuncia di AP 1 a contributi per sé. La convenzione si fondava su un reddito netto del marito di fr.6739.– mensili, la moglie impegnandosi da parte sua a trovare un'occupazione atta a renderla indipendente dal profilo economico. Il 14 novembre 2005 AP 1 ha instato altresì per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

B. All'udienza del 19 dicembre 2005 il Pretore ha dichiarato la convenzione omologabile e ha fissato ai coniugi il periodo di riflessione bimensile previsto dall'art. 111 cpv. 2 CC. Il 24 gennaio 2006 egli ha scritto poi a AP 1, spiegandole che la richiesta di assistenza giudiziaria non risultava sostenibile di fronte a un reddito di fr. 6700.– mensili netti che lasciava al marito un agio di fr. 1500.– mensili. Per tutta risposta il patrocinatore di AP

1 ha comunicato al Pretore di “insiste[re] per ottenere formale decisione in merito” (lettera del 23 febbraio 2006). Nelle circostanze descritte il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione del 28 febbraio 2006.

C. Insorta con un ricorso dell'8 marzo 2006 contro la decisione appena citata, AP 1 postula il conferimento del beneficio litigioso e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, il ricorso in esame è quindi ricevibile.

2. Nelle cause di divorzio o di separazione l'assistenza giudiziaria può essere chiesta solo ove non sia possibile ottenere dal coniuge una provvigione *ad litem*. Per principio, infatti, i costi di una causa di divorzio o di separazione sono a carico dell'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, edizione 1993, n. 138 ad art. 159 CC; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2005.151 del 28 novembre 2005, consid. 3). In concreto il Pretore ha respinto la domanda di assistenza, come si è accennato, proprio perché il marito risultava avere un margine disponibile di fr. 1500.– mensili.

3. Nel ricorso l'interessata fa valere di avere saputo nel settembre del 2005 che il marito era ormai stato “licenziato al 50%” e, non essendo collocabile, non percepisce indennità di disoccupazione, onde la rinuncia di lei a contributi di mantenimento. Ora, tale circostanza è nuova: non risulta dagli atti, né tanto meno dalla convenzione sugli effetti del divorzio sottoscritta il 14 novembre 2005 e non è mai stata resa nota nemmeno al Pretore. Certo, la procedura intesa all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria è governata dal principio inquisitorio, nel senso che il giudice contribuisce alla raccolta delle prove necessarie e non può rifiutare il beneficio richiesto solo perché reputa insufficiente la documentazione prodotta (I CCA, sentenza inc. 122/94 del 1° dicembre 1994, consid. 2a). Nondimeno, il principio inquisitorio non esonera una parte dal rendere verosimile la propria ristrettezza (DTF 125 IV

164 in basso con richiamo a DTF 120 I 181 in fondo), né impone all'autorità di rimediare alla più totale mancanza di prove (Rep. 1994 pag. 311 con rinvii; v. anche DTF 123 III 329 in fondo).

4. Nella fattispecie l'istante ha sottaciuto consapevolmente al Pretore circostanze decisive ai fini del giudizio sull'assistenza giudiziaria, rifiutandosi di dare riscontro alla legittima richiesta di chiarimenti da parte del giudice e insistendo anzi per l'emanazione della decisione. Così facendo, pur assistita da un avvocato essa ha scelto deliberatamente di assumere le conseguenze derivanti dal proprio silenzio. Ne segue che la critica mossa nel ricorso per la prima volta alla decisione impugnata risulta tardiva e sfugge a ogni esame (cfr. DTF

122 IV 288 consid. 1f). All'interessata rimane – evidentemente – la possibilità di formulare una nuova domanda di assistenza debitamente documentata, fermo restando che questa non avrà effetto retroattivo (art. 15 cpv. 1 Lag).

5. La procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). Nella fattispecie non v'è ragione di scostarsi da tale principio.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si riscuotono tasse né spese.

3. Intimazione:

– , ; – .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria