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11.2006.155 • TRAC TI 11.2006.155 Generato dall'IA

Husband's Appeal of Matrimonial Protection Order Deemed Inadmissible for Lack of Modification Request

Numero d'incarto 11.2006.155
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Following a lower court ruling in a matrimonial protection case that authorized separation, assigned the marital home to the wife, granted her custody of the daughter, ordered the husband to pay child support, and decreed separation of property, the husband appealed, seeking to temporarily suspend the executability of the decision because he lacked funds for legal counsel and housing while his wife was financially secure. The appellate court reasoned that since the husband's submission, termed a "recourse," did not propose any modification to the original judgment but only requested suspension, it could only be treated as a timely appeal concerning protection of conjugal union measures; however, because an appeal under the relevant procedural law is solely for modifying a sentence, and the appellant failed to request any modification, the appeal was deemed inadmissible, leading to the decision not to collect fees or award costs due to the appellant's lack of legal representation.

Regesto Legislator

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Art. 370 cpv. 2 CPC, Art. 309 CPC, Art. 310 cpv. 4 lett. b CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; Husband's Appeal of Matrimonial Protection Order Deemed Inadmissible for Lack of Modification Request: The appellate court reasoned that since the husband's submission, termed a "recourse," did not propose any modification to the original judgment but only requested suspension, it could only be treated as a timely appeal concerning protection of conjugal union measures; however, because an appeal under the relevant procedural law is solely for modifying a sentence, and the appellant failed to request any modification, the appeal was deemed inadmissible, leading to the decision not to collect fees or award costs due to the appellant's lack of legal representation.

Parole chiave

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misure a protezione dell'unione patrimonio coniugale modifica del mantenimento del figlio separazione dei coniugi decisioni incidentali divorzio su richiesta comune Protezione dell'unione coniugale: appello irricevibile.

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

This article was cited as the basis for the final ruling (pronuncia).

art. 370 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning to establish the appeal deadline, which led to the decision to treat the filing as an appeal (Art. 309 CPC).

art. 309 CPC

Cited in the reasoning to justify treating the filing as an appeal.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited as the general rule for allocating costs based on the outcome of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 11.2006.155 · Lugano 15 gennaio 2007/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria: · Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2006.604 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 3 maggio 2006 da

AO 1 , (patrocinata dall' PA 1 contro

AP 1 ;

esaminati gli atti

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 27 dicembre 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa l'11 dicembre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che in parziale accoglimento di un'istanza a protezione dell'unione coniugale presentata il 3 maggio 2006 da AO 1 nei confronti del marito AP 1, con sentenza dell'11 dicembre 2006il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniu­gi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato la figlia S__________ (nata il 3 settembre 1991), ha obbligato AP 1 a versare dal maggio del 2006 un contributo alimentare di fr. 500.– mensili più gli assegni familiari per la figlia e ha pronunciato la separazione dei beni fra i coniugi;

che il 27 dicembre 2006 AP 1 ha inoltrato al Pretore un “ricorso” in cui sostiene di non potersi permettere un avvocato e di non avere nemmeno un alloggio, mentre sua moglie ha mezzi finanziari sufficienti e un'abitazione in cui vive con il suo compagno, onde la richiesta di “annullare” temporaneamente l'esecutività della sentenza finché non gli sarà dato modo di trovare un patrocinatore a costi sopportabili;

che il Pretore ha trasmesso il “ricorso” a questa Camera per competenza;

che il memoriale non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto che le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.

4 cpv. 1 n. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC);

che la relativa sentenza del Pretore può essere impugnata con appello entro 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC);

che il “ricorso” in esame, tempestivo, può dunque essere trattato solo come appello (art. 309 CPC);

che un appello può tendere unicamente alla modifica della sentenza impugnata, non alla sua sospensione (come chiede il convenuto), se non – appunto – nell'attesa che la Camera civile statuisca sulla fondatezza della postulata modifica (art.

370 cpv. 3 in combinazione con l'art. 310 cpv. 4 lett. b CPC);

che nella fattispecie il convenuto non propone alcuna modifica della sentenza pretorile, il che esclude la possibilità di sospen­dere l'esecutività del giudizio, tanto più a tempo indeterminato;

che, ciò posto, l'appello si rivela già di primo acchito inammissibile;

che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che appare equo nondimeno rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'appellante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non si pone problema di ripetibili alla controparte, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni e non avendo cagionato perciò costi presumibili;

che, per quanto riguarda i rimedi giuridici contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv.

1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge, in concreto, la soglia dei fr. 30 000.–, il contributo alimentare per la figlia (fr. 500.– mensili oltre gli assegni familiari) essendo dovuto per non più di 39 mesi;

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC,

pronuncia: 1. Trattato come appello, il “ricorso” è irricevibile.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.