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11.2006.145 • TRAC TI 11.2006.145 Generato dall'IA

Appeal Regarding Striking Personal Rights Case Based on Unfulfilled Settlement Payment

Numero d'incarto 11.2006.145
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a lower court's order striking a personal rights case from the docket based on a settlement agreement, arguing the case should only be struck upon actual payment, which had not yet occurred under the modified settlement terms of CHF 5,000. The appellate court found the appeal admissible because it contested the very premise for ending the proceedings—the fulfillment of the settlement condition—and determined the lower court correctly struck the case because the appellant's own counsel explicitly requested the dismissal following the modification of the settlement, providing assurances and necessary documentation, leading the court to reasonably presume the payment had been made or waived as a prerequisite for the dismissal request. Consequently, the appeal was dismissed, and the request for legal aid was denied as the appeal was deemed destined for failure from the outset.

Regesto Legislator

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Art. 292 CP, Art. 352 cpv. 2 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 14 cpv. 1 lett. a Lag, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; Appeal Regarding Striking Personal Rights Case Based on Unfulfilled Settlement Payment: The appellate court found the appeal admissible because it contested the very premise for ending the proceedings—the fulfillment of the settlement condition—and determined the lower court correctly struck the case because the appellant's own counsel explicitly requested the dismissal following the modification of the settlement, providing assurances and necessary documentation, leading the court to reasonably presume the payment had been made or waived as a prerequisite for the dismissal request. Consequently, the appeal was dismissed, and the request for legal aid was denied as the appeal was deemed destined for failure from the outset.

Parole chiave

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diritto di sciopero traffico dei pagamenti procedura di gratuito patrocinio presunzione azione di accertamento condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 2 CPC

The court confirmed the lower court's decision to strike the case based on the presumption that payment had occurred following the transaction modification.

art. 148 cpv. 1 CPC

Used to rule that the appeal costs follow the appellant's failure (soccombenza).

art. 14 cpv. 1 lett. a Lag

Used to reject the request for legal aid because the appeal was deemed destined for failure from the beginning.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited when discussing the lack of admissibility for a federal appeal in civil matters due to the limited value in dispute.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited when discussing the lack of admissibility for a federal appeal in civil matters due to the limited value in dispute.

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Testo completo

Incarto n. 11.2006.145 · Lugano 10 aprile 2007/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario: · Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2001.115 (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 15 giugno 2001 da

AP 1 (patrocinato dall' RA 1 ) contro

AO 1 , e AO 2 (patrocinati dall' RA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 7 dicembre 2006 presentato da AP 1 contro il decreto di stralcio emesso il 15 novembre 2006 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il 15 giugno 2001 AP 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona perché fosse accertata l'illiceità di quanto era stato scritto sul suo conto nel libro di __________ __________, pubblicato dalla AO 2 di __________. Egli ha chiesto inoltre che fosse ordinato il ritiro dal mercato di tutte le copie della prima e della seconda edizione del libro, che fosse ordinato ai convenuti di astenersi dal menzionare il suo nome o quello di suoi familiari in un'eventuale nuova edizione del volume e che fosse disposta – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – la pubblicazione del dispositivo della sentenza su vari giornali ticinesi. Infine AP 1 ha postulato il pagamento di un'indennità di fr. 2782.65 a titolo di risarcimento danni, oltre a fr. 20 000.– per torto morale. Nella loro risposta del 3 settembre 2004 AO 1 e le AO 2 hanno proposto di respingere la petizione. Nei successivi allegati scritti le parti hanno mantenuto le loro posizioni.

B. Nel corso dell'istruttoria, a un'udienza del 14 settembre 2006 il Pretore ha proposto alle parti la seguente transazione:

1. I convenuti verseranno l'importo di fr. 10 000.– a tacitazione di ogni reciproca pretesa connessa con l'odierna

vertenza.

2.

Con il versamento dell'importo di cui al punto 1 l'attore non vanta più alcuna pretesa nei confronti dei convenuti.

3.

L'importo di cui al punto 1 verrà versato entro un mese dall'accettazione dell'accordo mediante la polizza che la parte attrice si impegna a fornire alla parte convenuta.

4.

Gli oneri processuali di fr. 50.– sono posti a carico dell'attore, compensate le ripetibili. All'attore è restituito il maggior anticipo versato di fr. 550.–;

5.

Lo stralcio della causa avverrà unicamente ad avvenuto pagamento dell'importo di cui al punto 1.

L'attore ha accettato la proposta seduta stante, mentre i convenuti si sono visti assegnare un termine fino al 29 settembre 2006 per pronunciarsi. Con lettera del 10 novembre 2006 il legale dell'attore ha poi scritto al Pretore quanto segue:

(…) Le parti hanno deciso di transare la vertenza mediante il versamento all'attore di fr. 5000.–. Per il resto rimangono confermati i punti della proposta di cui al verbale dell'udienza del 14 settembre 2006.

In allegato le trasmetto pertanto una polizza per la restituzione del maggior anticipo versato dall'attore.

Alla luce di quanto precede, la invito a stralciare la causa dai ruoli.

Con decreto del 15 novembre 2006 il Pretore ha tolto la causa dai ruoli per tran­sa­zione e ha posto la tassa di giustizia con le spese di complessivi fr. 50.– a carico dell'attore, compensando le ripetibili.

C. Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto con un appello del 7 dicembre 2006 nel quale chiede che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, la causa sia stralciata dai ruoli solo al momento in cui il pagamento di fr. 5000.– sarà avve­nuto. Nelle loro osservazioni del 18 gennaio 2007 AO 1 e les AO 2 concludono per il rigetto dell'appello.

Considerando

in diritto: 1. I convenuti mettono in dubbio la tempestività dell'appello. Se non che, nella fattispecie il plico raccomandato contenente il decreto di stralcio è stato intimato dalla Pretura al legale dell'attore il 15 novembre 2006 ed è

stato ritirato il 17 novembre successivo (‹www.posta.ch/trackandtrace›). Introdotto nel termine di 20 gior­ni dalla notifica, l'appello in

esame è pertanto tempestivo.

2. Nel Cantone Ticino un decreto di stralcio (art. 351 o 352 CPC) ha portata meramente dichiarativa, nel senso che il giudice si limita a constatare la fine del processo. Non può quindi essere impugnato se non in materia di spese e ripetibili, salvo che sia litigiosa l'esistenza stessa del motivo che ha posto ter­mine alla lite (RtiD I-2004 pag. 486 consid. 1 con richiami). Nella fattispecie l'appellante sostiene – appunto – che una condizione della transazione non è stata adempiuta, sicché il Pretore non avrebbe dovuto togliere la causa dai ruoli. La lite verte dunque sul motivo che avrebbe dovuto porre fine al litigio. Ne segue che l'appello risulta ammissibile.

3. Nella fattispecie il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli su richiesta scritta dell'attore. Nell'appello questi sostiene però – come detto – che una delle premesse della transazione, ovvero il pagamento previo della somma pattuita, non è stata adempiuta e che pertanto la causa doveva rimanere pendente. Ora, che il

14 settembre 2006 le parti abbiano deciso, su proposta del Pretore, di comporre la lite dietro versamento all'attore di fr. 10 000.–, poi ridotti a fr. 5000.–, e che lo stralcio della causa sarebbe avvenuto solo dopo il pagamento della somma è indubbio (verbale d'udienza, clausole n. 1 e 5). D'altro lato non si deve trascurare che lo stesso legale dell'attore, scrivendo il 10 novembre 2006 al Pretore che la clausola n. 1 della transazione era stata modificata, ha invitato il giudice a stralciare senz'altro la procedura. Perché il Pretore avrebbe dovuto respingere la richiesta l'appellante non spiega né tanto meno si comprende. In caso di transazione il giudice si limita, in effetti, a verificare che il contenuto dell'accordo non sia illecito, impossibile o contrario ai buoni costumi (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 352).

Certo, nella lettera del 10 novembre 2006 il legale dell'attore pre­cisava che le altre clausole della transazione rimanevano invariate. Nulla induce a ritenere tuttavia che il Pretore, verificata la chiarezza e la completezza dell'accordo, disponesse di indizi per ravvisare il mancato adempimento di una condizione. Non solo l'attore medesimo postulava espressamente lo stralcio della procedura, ma alla lettera egli allegava una polizza di versamento per la restituzione del maggior anticipo versato, come prevedeva la clausola n. 4 della transazione. Per di più, la richiesta di stralcio seguiva di una decina di giorni una comunicazione in cui il legale dei convenuti confermava la modifica dell'accordo (lettera del 27 ottobre 2006 dell'RA 2, acclusa alla richiesta di stralcio). Il Pretore poteva ragionevolmente presumere quindi che in tale lasso di tempo il pagamento fosse intervenuto. A ragione, di conseguenza, egli ha stralciato la causa dai ruoli (art.

352 cpv. 2 CPC).

4. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alle controparti

un'adeguata indennità per ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria non può essere accolta. Quand'anche l'interessato fosse indigente, per vero, il memoriale appariva sin dall'inizio destinato all'insuccesso (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). La tassa di giustizia è moderata nella misura del possibile, ad ogni buon conto, per tenere conto delle verosimili ristrettezze economiche in cui versa l'appellante.

5. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (fr. 5000.–) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– richiesta per il ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1.

L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell'appellate, che rifonderà alle controparti fr. 1200.– complessivi per ripetibili.

3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.