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11.2006.142 • TRAC TI 11.2006.142 Generato dall'IA

Appeal Against Divorce Ruling on Custody, Asset Division, and Educational Guardianship

Numero d'incarto 11.2006.142
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal was lodged against a divorce ruling that granted custody of the children to the mother, ordered the appealing spouse to pay the other spouse a specific amount in the liquidation of their marital property regime, and established an educational guardianship for the children due to visitation difficulties confirmed by a psychologist. The appellate court found the appeal largely inadmissible because it sought annulment rather than reform, and on the merits, it upheld the lower court's decision regarding the division of assets, confirming the husband's credit arising from the sale of a vehicle he purchased on credit which the wife sold, and affirmed the need for the educational guardianship based on the conflict hindering visitation, concluding the appeal was destined to fail and rejecting the request for legal aid as the appeal lacked a favorable prospect of success from the outset.

Regesto Legislator

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Art. 124 CC, Art. 308 cpv. 2 CC, Art. 124 cpv. 1 CC, Art. 307 CPC, Art. 309 cpv. 2 lett. b CPC, Art. 308 CC; Appeal Against Divorce Ruling on Custody, Asset Division, and Educational Guardianship: The appellate court found the appeal largely inadmissible because it sought annulment rather than reform, and on the merits, it upheld the lower court's decision regarding the division of assets, confirming the husband's credit arising from the sale of a vehicle he purchased on credit which the wife sold, and affirmed the need for the educational guardianship based on the conflict hindering visitation, concluding the appeal was destined to fail and rejecting the request for legal aid as the appeal lacked a favorable prospect of success from the outset.

Parole chiave

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tutela gratuito patrocinio procedura di divorzio divisione della proprietà coniuge modifica dell'autorità parentale

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313*bis CPC

This provision was cited in the preamble to the final pronouncements, indicating the procedural basis for the court's decision.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning section (Point 4) as the basis for allocating procedural costs according to the outcome of the appeal.

art. 14 cpv. 1 lett. a Lag

Cited in the reasoning section (Point 4) as the reason for rejecting the request for legal aid.

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Testo completo

Incarto n. 11.2006.142 · Lugano 22 gennaio 2007/lw · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria: · Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2004.542 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 27 agosto 2004 da

AO 1 ora in (patrocinato dall' PA 2 contro

AP 1 (patrocinata dall' PA 1 );

esaminati gli atti

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 4 dicembre 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 17 novembre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1966) e AP 1 (1964), cittadini italiani, si sono sposati a __________ (ora in Provincia di __________) il 15 agosto 1988. Dal matrimonio sono nate E__________ (17 aprile 1995) ed E__________ (26 giugno 1996). Il marito, già aiuto cucina alla __________, è stato posto al beneficio del pensionamento anticipato per motivi di salute con effetto dal 1° gennaio 2002 e percepisce rendite di invalidità. La moglie, di formazione parrucchiera, non consta avere esercitato attività lucrativa durante la comunione domestica. I coniugi si sono separati di fatto nell'agosto del 2000, quando il marito ha lasciato l'abitazione familiare di __________ per trasferirsi altrove.

B. Il 27 agosto 2004 AO 1 ha introdotto davanti al Pretore del Di­stretto di Lugano, sezione 6, azione di divorzio unilaterale, chiedendo – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'affidamento delle figlie alla madre (riservato

il suo diritto di visita) con assegnazione dell'autorità parentale a lei medesima, offrendo un contributo alimentare per le figlie pari alle rendite dell'Assicurazione invalidità da lui percepite per loro e rivendicando fr. 23 757.20 in liquidazione del regime dei

beni. Nella sua risposta del 25 novembre 2004 AP 1 ha

proposto di respingere l'azione, salvo aderire all'affidamento delle figlie (riservato il diritto di visita del padre), postulare un contributo

alimentare di fr. 1000.– mensili per sé e uno di fr. 1060.– mensili per ogni figlia, oltre a un'indennità da definire sulla base dell'art. 124 CC. Nei successivi allegati le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Esperita l'istruttoria, durante la quale lo psicologo __________

è stato chiamato a rilasciare un referto sulla capacità del padre di “sostenere gli usuali diritti di visita”, al dibattimento finale del 24 maggio 2006

le parti hanno ribadito il proprio punto di vista.

C. Statuendo

con sentenza del 10 novembre 2006, il Pretore ha pronunciato il divorzio (dispositivo n. 1), ha affidato le figlie alla madre, ha

disciplinato il diritto di visita del padre, ha istituito in favore delle ragazze una curatela educativa a norma dell'art. 308 cpv. 2 CC (dispositivo n. 3), ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 350.– mensili per la moglie fino al 30 giugno 2012, oltre a un contributo per le figlie pari alle indennità ricevute dall'Assicurazione invalidità, ha obbligato AP 1 a corrispondere al marito fr.

18 675.50 in liquidazione del regime dei beni (dispositivo n. 7.1), ha riconosciuto alla moglie un'indennità di fr. 15 000.– sulla base dell'art. 124 cpv. 1 CC e ha condannato la stessa a pagare al marito fr. 3675.50 in estinzione dei rispettivi debiti (dispositivo n. 7.3). Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 4 dicembre 2006 per ottenere che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, i dispositivi n. 1, 3, 7.1 e

7.3 del giudizio impugnato siano annullati. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. L'appellante si limita a chiedere l'annullamento di alcuni dispositivi della sentenza impugnata. Una simile domanda sarebbe di per sé irricevibile, l'appello essendo un rimedio riformatorio, non cassatorio (art.

309 cpv. 4 e 326 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 307 CPC). Dalle motivazioni del ricorso si desume nondimeno che la convenuta postula la modifica del giudizio pretorile nel senso di respingere la richiesta del marito intesa a riscuotere fr. 18 675.50 in liquidazione del regime dei beni (dispositivi n. 7.1 e 7.3) e di annullare la curatela educativa istituita in favore delle figlie (dispositivo n. 3). Ancorché al limite della sufficienza formale, su questi due temi il rimedio può essere esaminato nel merito. Nulla la convenuta oppone invece al principio del divorzio (dispositivo n. 1). Al proposito l'appello si rivela dunque irricevibile.

2. Per quanto attiene alla liquidazione del regime dei beni, il Pretore ha accertato che a suo tempo l'attore aveva contratto un debito di fr. 23 757.20 con la __________

per l'acquisto di una __________ “__________” e che la moglie aveva poi venduto l'automobile per fr. 17 500.–, dimostrando

di avere usato parte del ricavo (fr. 1528.40) per saldare debiti coniugali, onde l'obbligo di rifondere al marito di fr. 15 971.60. Il primo giudice ha appurato inoltre che la convenuta aveva ricevuto fr. 2703.90 dalla __________ per un danno alla vettura. Egli ha fissato così il credito del marito verso di lei in fr. 18 657.50. E siccome questi doveva alla moglie fr. 15 000.– quale indennità sulla base dell'art. 124 cpv. 1 CC, in definitiva il Pretore ha tenuto AP 1 a versare all'attore fr. 3675.50.

a) L'appellante sostiene che la vettura in questione apparteneva in comproprietà ai coniugi, ragion per cui il provento della vendita andava diviso a metà, così come andava diviso a metà quanto ottenuto dalla citata compagnia d'assicurazione. Essa soggiunge che, comunque sia, il ricavo è stato da lei usato per sopperire ai bisogni correnti della famiglia, il marito non versandole alcunché.

b) Nella fattispecie è pacifico le parti erano sottoposte al regime ordinario della partecipazione agli acquisti. Dagli atti risulta altresì, e i fatti non sono contestati, che durante la comunione domestica l'attore ha acquistato la nota autovettura contraendo un debito presso la __________ e che la convenuta ha venduto il veicolo per fr. 17 500.– (doc. 19) senza nulla versare al marito o alla banca per saldare il debito (interrogatorio formale del 21 settembre 2005, risposta n. 8), tant'è che a carico del coniuge è stato emesso un attestato di carenza beni per fr. 23 757.20 (doc. I). Ora, il bene in questione, acquistato a credito, rientrava senza dubbio negli acquisti del marito (v. Deschenaux/Steinauer, Les effets du mariage, Berna 2000, n. 1014 pag. 409), né davanti al Pretore la convenuta ha mai contestato simile circostanza, limitandosi ad affermare di avere usato il ricavo della vendita per pagare debiti della famiglia (risposta, pag. 5 ad 14). E siccome l'appellante ha poi venduto l'automobile del marito, la massa degli acquisti dell'attore ha acquisito verso la massa degli acquisti di lei un credito che va regolato allo scioglimento del regime dei beni. Analogo ragionamento vale per la somma di fr. 2703.90 versata dalla __________ sul conto postale della convenuta in liquidazione di un sinistro relativo al veicolo (dichiarazione del

18 aprile 2006 nel fascicolo “edizione dalla Posta Svizzera”). Su questo punto la sentenza del Pretore resiste alla critica.

Quanto al fatto che l'appellante abbia impiegato il ricavo per i bisogni della famiglia, essa nemmeno si confronta con l'argomentazione del Pretore, secondo cui i pagamenti sono antecedenti la vendita del veicolo. Insufficientemente motivato, su questo punto l'appello va dichiarato una volta ancora irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. b CPC combinato con il cpv. 5).

3. Per quel che riguarda la curatela educativa in favore delle figlie, l'appellante ne contesta la necessità affermando che non esistono serie difficoltà correlate all'esercizio del diritto di visita, ma solo momentanei problemi relazionali delle figlie con il padre. Così argomentando, però, essa omette ulteriormente di confrontarsi con l'argomentazione del Pretore, stando al quale lo psicologo __________ ha confermato l'impossibilità per l'attore di esercitare i diritti di visita a causa della resistenza delle figlie, così come l'incapacità di lui a capire le ragioni di tale comportamento e ad agire di conseguenza. La madre non apparendo in grado di promuovere il rapporto delle ragazze con il padre, si giustificava l'istituzione di una curatela per aiutare le parti a costruire modalità relazionali diverse rispetto al passato (sentenza, pag. 7). Perché tale motivazione sarebbe censurabile o anche solo discutibile l'appellante non spiega. Su questo punto l'appello non merita di conseguenza altra disamina.

Si ricordi del resto che l'istituzione di una curatela per la vigilanza delle relazioni personali si impone proprio nei casi in cui – come in concreto – l'esercizio del diritto di visita denoti una conflittualità tale da pregiudicare il bene del figlio (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 14 in principio ad art. 308 CC con rimandi), ovvero il corretto sviluppo fisico, psichico e morale del minorenne (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ªedizione, pag. 206 n. 27.14). Nella fattispecie l'appellante riconosce, pur minimizzandole, le difficoltà che si manifestano nello svolgimento del diritto di visita. L'istituzione di una curatela educativa nell'interesse delle figlie riesce pertanto opportuna e ragionevole.

4. Se ne conclude che, nella misura in cui è ricevibile, l'appello è destinato all'insuccesso.Gli oneri del giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta. Seppure l'appellante possa versare in ristrettezze finanziarie (art. 3 cpv. 1 Lag), per vero, l'appello appariva privo di esito favorevole sin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che non è stato oggetto di notifica. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova l'interessata, nondimeno, si tiene calcolo contenendo nella misura del possibile la tassa di giustizia.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.