Appeal Dismissed for Untimely Filing in Legal Aid Denial Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal challenging the denial of legal aid following a divorce decree, the court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed outside the statutory 15-day deadline, calculated from the date the first instance decision was received, despite the lower court failing to specify the applicable appeal procedure. The court reasoned that although the lower court omitted to mention the appeal means as required by law, the appealing party, represented by counsel, should have been able to ascertain the correct procedural timeframe, and furthermore, the request for legal aid in the appeal was denied as the appeal itself was clearly without merit from the outset.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35 cpv. 4 Lag, Art. 137 CPC, Art. 5 cpv. 2 Lag, Art. 9 cpv. 1 Lag, Art. 4 cpv. 2 Lag, Art. 14 cpv. 1 lett. a Lag; Appeal Dismissed for Untimely Filing in Legal Aid Denial Case: The court reasoned that although the lower court omitted to mention the appeal means as required by law, the appealing party, represented by counsel, should have been able to ascertain the correct procedural timeframe, and furthermore, the request for legal aid in the appeal was denied as the appeal itself was clearly without merit from the outset.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to establish the deadline for the appeal regarding legal aid, which determined the appeal's inadmissibility in the dispositive.
Cited in the reasoning to confirm the general principle that the legal aid procedure is free of charge, supporting the order not to charge fees/costs.
Cited as the basis for rejecting the request for legal aid for the appeal because the appeal was clearly without prospect of success.
Cited in the reasoning regarding the costs aspect of the divorce ruling, but not explicitly used in the final orders (which only state no fees/costs are due).
Cited in the dispositive to order that no fees or costs are collected (implicitly referring to procedural rules regarding costs, often linked to the legal aid decision, or general procedural rules, though the specific article for costs is missing, these are the order numbers).
Testo completo
Incarto n. 11.2006.141 · Lugano 18 dicembre 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2004.702 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 25 ottobre 2004 da
AO 1 (patrocinata dall' PA 2 ) Contro
AP 1 (patrocinato dall' PA 1 ),
*giudicando ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria* introdotta da AP 1 davanti al Pretore il 13 dicembre 2004;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso del 4 dicembre 2006 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 13 novembre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 13 novembre 2006 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto il matrimonio tra AP 1 (1963) e AO 1 (1965), regolamentando le conseguenze accessorie del divorzio;
che con il medesimo giudizio il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1;
che contro tale diniego AP 1 è insorto a questa Camera con un ricorso del 4 dicembre 2006 nel quale chiede il conferimento del beneficio litigioso e la conseguente riforma della sentenza pretorile;
che il ricorso non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza
giudiziaria il richiedente può ricorrere “all'autorità di seconda istanza”, ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio
di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine) nel termine di 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag);
che la procedura intesa all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria non si identifica con la causa di merito volta alla pronuncia del divorzio, quantunque nella fattispecie il Pretore abbia statuito su entrambe con giudizio unico;
che fino all'entrata in vigore la legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) valeva nondimeno, per entrambi i procedimenti, lo stesso termine di ricorso (20 giorni: art. 158
cpv. 2 vCPC e 423*b* cpv. 1 CPC);
che la situazione è cambiata il 30 luglio 2002, le decisioni con cui il Pretore respinge il beneficio dell'assistenza giudiziaria dovendo essere impugnate da allora – come detto – entro 15 giorni;
che nella fattispecie la sentenza del Pretore, intimata per raccomandata il 13 novembre
2006, è stata ritirata dal destinatario il 14 novembre 2006 (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito
98.00.690001.01664296 LSI/LAS), come risulta anche dalla busta prodotta con il rimedio giuridico;
che, introdotto il 4 dicembre 2006, il ricorso in oggetto si rivela dunque tardivo e sfugge a qualsiasi esame;
che, del resto, l'appellante non accenna nel ricorso a motivi suscettibili di entrare in linea di conto per giustificare un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine (art. 137 CPC);
che, certo, in materia di assistenza giudiziaria il Pretore ha omesso di “indicare i mezzi di ricorso”, come prescrive l'art. 5 cpv. 2 Lag;
che tale circostanza non può tuttavia avere fuorviato il convenuto, patrocinato da un avvocato iscritto nel registro cantonale dell'Ordine, il quale avrebbe potuto agevolmente verificare il termine di ricorso scorrendo semplicemente il testo della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. DTF 127 II 205 consid. 2c con richiami, 117 Ia 422 consid. 2a);
che, del resto, il Pretore ha posto in risalto la diversa natura del giudizio sull'assistenza giudiziaria, il dispositivo n. 7 della sentenza di divorzio essendo designato come “decreto”;
che per quanto riguarda il dispositivo sugli oneri processuali della sentenza pretorile (n. 8), a sua volta impugnato, esso non muterebbe neppure ove il ricorso in tema di assistenza giudiziaria fosse accolto, giacché tasse e spese non andrebbero in ogni modo a carico dello Stato (tutt'al più il Cantone si limiterebbe ad anticiparne l'ammontare: art. 9 cpv. 1 Lag);
che nelle condizioni descritte il ricorso in rassegna, tardivo, va dichiarato inammissibile.
che la procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo ipotesi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag) estranee alla fattispecie;
che la richiesta di assistenza giudiziaria in appello non può essere accolta, giacché il ricorso appariva manifestamente privo sin dall'inizio di ogni possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si riscuotono tasse o spese.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
4. Intimazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria