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11.2006.14 • TRAC TI 11.2006.14 Generato dall'IA

Appellant Withdraws Appeal Against Refusal to Register Pre-emption Right

Numero d'incarto 11.2006.14
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant sought to overturn a supervisory authority's decision upholding a land registry official's refusal to register a pre-emption right that had been granted in 1995, despite the appellant renewing the request after the grantor's death in 2003, and after the initial registration request was deemed incomplete and ultimately rejected following an appeal. The court concluded the matter by taking note of the appellant's subsequent withdrawal of the appeal, which terminates the dispute under relevant procedural rules, leading to the case being struck from the roll, with the court, exceptionally given the time elapsed and lack of claims for reimbursement, dispensing with the collection of fees or awarding costs to the opposing administrative bodies.

Regesto Legislator

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Art. 352 cpv. 2 CPC, Art. 68 cpv. 3 LTF, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Appellant Withdraws Appeal Against Refusal to Register Pre-emption Right: The court concluded the matter by taking note of the appellant's subsequent withdrawal of the appeal, which terminates the dispute under relevant procedural rules, leading to the case being struck from the roll, with the court, exceptionally given the time elapsed and lack of claims for reimbursement, dispensing with the collection of fees or awarding costs to the opposing administrative bodies.

Parole chiave

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diritto di prelazione diritto di recesso oggetto della lite notificazione della pretesa tasse amministrative diritti procedurali Stralcio dell'appello per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 e 2 CPC ticinese

Cited as the legal basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the rolls due to withdrawal.

art. 68 cpv. 3 LTF per analogia

Cited by analogy to establish that no compensation for costs (ripetibili) is due to the supervisory authority and the land registry office.

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Testo completo

Incarto n. 11.2006.14 · Lugano 8 febbraio 2011/rs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario: · Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa 10/2005 RF (registro fondiario: ricorso contro l'operato dell'ufficiale) del Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sul registro fondiario, che oppone

RI 1 (patrocinato da PA 1 ) alla

Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sul registro fondiario e all'

Ufficio dei registri del Distretto di Lugano

riguardo all'iscrizione di un diritto di prelazione concernente la particella n. 727 RFD di __________, sezione __________;

premesso che mediante contratto del 30 maggio 1995 __________ ha concesso “individualmente e singolarmente” a RI 1, __________ e __________ un diritto di prelazione sulla sua particella n. 727 RFD di __________ per una durata di dieci anni, sempre rinnovabile di dieci anni in dieci anni, inoltrando lo stesso giorno istanza di iscrizione all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano;

rilevato che __________ è deceduto il 10 novembre 2003;

ricordato

che con istanza del 29 aprile 2005 RI 1 ha rinnovato la richiesta di annotazione del diritto di prelazione, vedendosi assegnare il 22 giugno 2005

dall'ufficiale un termine per completarla;

constatato che con decisione del 16 agosto 2005 l'ufficiale del registro fondiario ha respinto l'istanza, il termine fissato all'interessato essendo decorso infruttuoso;

rammentato che un ricorso presentato da RI 1 contro tale decisione è stato respinto il 27 dicembre 2005 dall'autorità di vigilanza sul registro fondiario;

preso

atto che RI 1 si è rivolto il 2 febbraio 2006 a questa Camera, chiedendo di annullare tale decisione e di ordinare all'ufficiale l'iscrizione del diritto di

prelazione;

considerato

che la Divisione della giustizia si è limitata il 13 febbraio 2006 a proporre di respingere il ricorso, senza formulare osservazioni, così come ha fatto

l'ufficiale del registro fondiario il 22 marzo 2006;

appurato che con lettera del 2 febbraio 2011 RI 1 dichiara ora di ritirare il ricorso;

ritenuto che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC ticinese);

richiamato il principio per cui in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro di un appello equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);

considerato nondimeno che nella fattispecie – visto anche il lungo tempo trascorso – si giustifica, in via eccezionale, di rinunciare al prelievo di tasse o spese;

stabilito che non si pone problema di ripetibili, per altro neppure rivendicate, l'autorità di vigilanza e l'ufficiale del registro fondiario essendo intervenuti nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dalla legge (art. 68 cpv. 3 LTF per analogia);

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC ticinese,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro del ricorso. La causa è stralciata dai ruoli

per desistenza.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– ; – Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sul registro fondiario; – Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.