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11.2006.134 • TRAC TI 11.2006.134 Generato dall'IA

Lack of Reasoning for Joint Custody Decision Warrants Annulment and Remand

Numero d'incarto 11.2006.134
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In a divorce proceeding where the lower court had granted joint parental authority over the child despite one parent's objection, the appellate court partially accepted the appeal because the original decision failed to provide any reasoning for this determination, which is a mandatory requirement for judicial rulings to allow for proper legal review. The court reasoned that a judgment must state the material and legal reasons influencing its outcome, and since the lower court entirely omitted justification for imposing joint authority against the mother's opposition, the relevant decision had to be annulled and the case remanded for a reasoned ruling; consequently, the appealing party was granted legal aid due to indigence, and no costs or fees were levied.

Regesto Legislator

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Art. 148 cpv. 1 CC, Art. 285 cpv. 1 lett. e CPC, Art. 133 cpv. 3 CC, Art. 148 cpv. 2 CPC, Art. 3 Lag, Art. 14 cpv. 1 lett. a Lag; Lack of Reasoning for Joint Custody Decision Warrants Annulment and Remand: The court reasoned that a judgment must state the material and legal reasons influencing its outcome, and since the lower court entirely omitted justification for imposing joint authority against the mother's opposition, the relevant decision had to be annulled and the case remanded for a reasoned ruling; consequently, the appealing party was granted legal aid due to indigence, and no costs or fees were levied.

Parole chiave

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autorità parentale in comune sindacato giurisdizionale opposizione al divorzio procedura di annullamento divorzio su richiesta comune spese legali Requisiti minimi di motivazione di una sentenza

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 132 I 198
diritto (DTF 132 I 198 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313*bis* CPC

Applied analogously to partially grant the appeal and annul the challenged decision.

art. 148 cpv. 2 CPC

Applied to rule that no court fees or expenses are to be collected due to the specific circumstances of the case.

art. 3 Lag

Cited as the basis for granting the appellant legal aid due to her state of destitution.

art. 14 cpv. 1 lett. a Lag

Cited as a basis for granting the appellant legal aid because the appeal appeared likely to succeed initially.

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Testo completo

Incarto n. 11.2006.134 · Lugano 1° dicembre 2006/lw · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretario: · Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2004.827 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 28 settembre 2004 da

AP 1 (patrocinata dall’avv. RA 1 ) e

AO 1 (patrocinato dall’avv. dott. RA 2 );

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 16 novembre 2006 presenta­to da AP 1 contro la sentenza emessa il

6 novembre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;

2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1956), cittadino italiano, e AP 1 (1971), cittadina portoghese, si sono sposati a __________ (__________) il 14 dicembre 1991. Dal matrimonio è nata G__________, il 17 luglio 2000. Il 28 settembre 2004 i coniugi hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, un'istanza comune di divorzio con accordo parziale, litigiosa essendo in particolare l'attribuzione dell'autorità parentale congiunta sulla figlia (affidata alla madre), chiesta dal padre e avversata dalla madre. Sentiti il 30 maggio 2006, i coniugi hanno confermato l'intenzione di divorziare e hanno demandato al Pretore la decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio, compresa la disciplina relativa al diritto di visita paterno. Quello stesso giorno il Pretore ha assegnato così alle parti il termine di riflessione. Scaduti due mesi, i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e si sono confermati nella convenzione firmata a suo tempo.

B. Statuendo con sentenza del 6 novembre 2006, il Pretore ha sciolto il matrimonio e ha omologato la convenzione sugli effetti del divorzio, attribuendo l'autorità parentale sulla figlia congiuntamente ai genitori. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

C. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 16 novembre 2006 per ottenere che, accordatole il beneficio dell'assistenza giudiziaria, l'autorità parentale sia attribuita esclusivamente a lei e che la sentenza impugnata sia riformata di conseguenza. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. Il principio del divorzio, l'affidamento della figlia alla madre, il diritto di visita paterno, l'ammontare del contributi alimentari per la figlia e per la moglie, il riparto delle prestazioni d'uscita maturate dai coniugi presso i rispettivi istituti di previdenza professionale in costanza di matrimonio e la liquidazione del regime dei beni, non impugnati, sono passati in giudicato (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 seg. consid. 1). Litigiosa rimane l'attribuzione dell'autorità parentale congiunta sulla figlia, rivendicata dal padre e avversata dalla madre.

2. L'appellante rileva che l'autorità parentale congiunta può essere attribuita solo su istanza comune dei genitori e si duole che al riguardo la sentenza impugnata sia priva di motivazione, il Pretore non avendo spiegato minimamente perché abbia sorvolato sulla sua opposizione.

a) Secondo

l'art. 285 cpv. 1 lett. e CPC le sentenze devono contenere, “a pena di nullità”, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto. Senza disattendere

i requisiti minimi di motivazione che discendono dal diritto federale il giudice può anche limitarsi a enunciare le circostanze significative, atte a influire in qualche modo sull'esito del giudizio. Essenziale è che il destinatario della sentenza possa capire perché il giudice abbia deciso in un sen­so piuttosto che in un altro e che l'autorità di ricorso sia in grado di verificare se la decisione sia conforme al

diritto (DTF 132 I 198 consid. 3, 131 I 20 consid. 3, 129 I 236 consid.

3.2 con richiamo).

b) A istanza comune dei genitori, il giudice dispone la prosecuzione dell'esercizio in comune dell'autorità parentale, purché ciò sia compatibile con il bene del figlio e i genitori gli sottopongano per omologazione una convenzione che stabilisca la loro partecipazione alla cura del figlio e fissi la ripartizione delle spese del suo mantenimento (art. 133 cpv. 3 CC). È quanto ha fatto il Pretore nel caso in esame. Se non che, come afferma l'appellante, tutto si ignora sui motivi che hanno indotto il Pretore a disporre l'autorità parentale congiunta sulla figlia G__________ (unico punto rimasto litigioso in esito al divorzio) nonostante il palese disaccordo della madre. Invano si cercherebbe nella sentenza un benché minimo accenno alla questione, data apparentemente per pacifica. L'interessata non aveva dunque alcun elemento per capire come mai il Pretore abbia deciso in tal senso, né la Camera civile di appello può esaminare la conformità di tale dispositivo con il diritto federale. Nelle circostanze descrit­te non rimane quindi che annullare il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata e rinviare gli atti al primo giudice perché adduca i motivi che lo sorreggono.

3. Le evidenti particolarità del caso inducono a non intimare l'appello a AO 1, giacché la notifica si esaurirebbe in un vuoto esercizio di giurisdizione. Non è il caso dunque di prelevare tasse o spese (art. 148 cpv. 2 CPC). Quanto alle ripetibili, l'interessata non ne otterrebbe nemmeno se l'ex marito postulasse a torto la reiezione dell'appello, il quale può essere accolto solo in parte, questa Camera non essendo in grado di giudicare se il Pretore abbia disposto l'autorità parentale congiunta a ragione o a torto. Lo Stato del Cantone Ticino, a suo turno, non è parte in causa e non può essere tenuto al versamento di indennità (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, infine, merita accoglimento, data la situazione d'indigenza in cui versa l'interessata (art. 3 Lag) e il fatto che, almeno sul principio, l'appello appariva provvisto sin dal­l'inizio di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313*bis* CPC,

pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3. AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio RA 1.

4. Intimazione a:

– ; .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario