Appeal Struck Due to Mootness Following Grant of Legal Aid
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal against a divorce judgment that imposed costs on the appealing husband, the court declared the appeal to be without interest and struck the case from the rolls because the lower court subsequently granted the husband's request for legal aid, exempting him from court fees and costs. The court reasoned that the initial basis for the appeal—the denial of legal aid—was subsequently remedied by a separate decision, rendering the appeal moot under procedural law, and although a summary review suggested the appeal would likely have been rejected on the merits regarding the costs allocation, the exceptional circumstances warranted foregoing fees and costs without awarding legal fees to either party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 351 cpv. 1 CPC, Art. 72 PC, Art. 151 CPC, Art. 340 lett. a CPC, Art. 5 Lag; Appeal Struck Due to Mootness Following Grant of Legal Aid: The court reasoned that the initial basis for the appeal—the denial of legal aid—was subsequently remedied by a separate decision, rendering the appeal moot under procedural law, and although a summary review suggested the appeal would likely have been rejected on the merits regarding the costs allocation, the exceptional circumstances warranted foregoing fees and costs without awarding legal fees to either party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to declare the appeal without interest and strike the case from the rolls.
This article was explicitly recalled before issuing the order declaring the appeal without interest.
Testo completo
Incarto n. 11.2006.126 · Lugano 10 novembre 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretario: · Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2006.122 (azione di divorzio unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 22 febbraio 2006 da
AO 1 (patrocinata dall' PA 1 ) contro
AP 1 ;
premesso che con sentenza del 16 ottobre 2006 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1966) e AO 1 nata __________ (1969), cittadina __________, ponendo a carico del marito le spese con una tassa di giustizia di fr. 800.–;
preso atto che il 3 novembre 2006 AP 1 ha presentato appello contro la citata sentenza, dolendosi della mancata decisione sulla sua domanda di assistenza giudiziaria;
osservato che l'appello non è stato oggetto di intimazione;
accertato che con successiva decisione del 6 novembre 2006 il Pretore ha poi ammesso AP 1 al beneficio dell'assistenza giudiziaria limitatamente all'esonero dal pagamento della tassa di giustizia e delle spese;
appurato che nelle circostanze descritte l'appello risulta ormai senza interesse (art.
351 cpv. 1 CPC), sicché la causa va tolta dai ruoli;
rilevato che spese e le ripetibili andrebbero attribuite tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che ha posto termine alla lite (art. 72 PC per analogia), ovvero secondo il presumibile esito dell'appello nel caso in
cui questo non fosse divenuto senza interesse (citazioni in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9, 10 e 11 ad art. 151
CPC);
ritenuto che la mancata decisione del Pretore sulla richiesta di assistenza giudiziaria presentata dal convenuto il 26 giugno 2006 non giustificava, in realtà, alcuna modifica del dispositivo sugli oneri di prima sede, giacché per ottenere una decisione al riguardo bastava che l'interessato sollecitasse il Pretore;
rammentato altresì che tale l'omissione non costituiva un titolo di revisione giusta l'art. 340 lett. a CPC, la procedura in materia di assistenza giudiziaria non confondendosi con il merito (art. 5 Lag);
considerato che in tali circostanze l'appello, a un esame sommario, sarebbe stato verosimilmente respinto;
stabilito che la particolarità del caso induce nondimeno, in via eccezionale, a soprassedere al prelievo di oneri, senza tuttavia assegnazione di ripetibili all'appellante né alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato spese;
richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. Il ricorso è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
2.
Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
; .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente Il segretario