Spouse v. Bank: Production of Bank Statements in Marital Protection Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a marital protection proceeding, one spouse sought an order compelling a bank to produce bank statements detailing all transactions and capital income related to accounts beneficially owned by the other spouse from a specific date; the first instance court granted the request, ordering the production and assigning costs to the bank, from which the bank appealed, arguing the order should only apply to accounts in the husband's name, but the appellate court dismissed the appeal as withdrawn by the bank, ruling that the withdrawal constituted a loss, resulting in the dismissal of the case and imposing reduced court fees on the appellant bank, ordering it to pay the opposing spouse a specified amount for procedural costs while denying costs to the non-responsive husband.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 148 cpv. 1 CPC, Art. 77 cpv. 3 CPC, Art. 21 LTG, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 51 cpv. 1 lett. c LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; Spouse v. Bank: Production of Bank Statements in Marital Protection Case: processuali e ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC), salvo nel caso in cui motivi di equità inducano a moderare – appunto – l'indennità per ripetibili (art. 77 cpv.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision governed the court's decision to dismiss the appeal from the rolls due to withdrawal (desistenza).
This provision was cited in the reasoning regarding the obligation of the party withdrawing from the litigation to assume procedural costs.
This provision was cited in the reasoning regarding the possibility of moderating the reimbursement of legal costs based on equity.
Cited by analogy in the reasoning to justify the reduction of the court fee because the case ended on appeal without a judgment.
Cited in the reasoning regarding the procedural path for federal appeals against this incidental decision.
Cited in the reasoning regarding the threshold for admissibility of an appeal in civil matters based on the value in dispute.
Testo completo
Incarto n. 11.2006.12 · Lugano, 25 gennaio 2008/lw · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario: · Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2005.94 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 9 giugno 2005 da
AO 1 (patrocinata dall'.,) contro
AO 2 (già patrocinato dall'.,),
*giudicando ora sul decreto di edizione del
17 gennaio 2006* emanato dal Pretore nei confronti della
AP
(rappresentata dal servizio giuridico, Lugano,
e patrocinata RA 2);
Ritenuto
in fatto: che nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 9 giugno 2005 contro il marito AO 2 (1950), AO 1 (1952) ha instato all'udienza del 30 giugno 2005 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord perché fosse ordinato alla AP 1, filiale di Locarno, di produrre gli estratti di “tutti i conti, con l'indicazione dei movimenti di accredito e di addebito, intestati o aventi quale beneficiario economico AO 2, dal 1° gennaio 2004 fino a oggi, con il dettaglio dei redditi da capitale”;
che il convenuto è rimasto assente ingiustificato all'udienza, mentre la AP 1 si è opposta a esibire gli eventuali conti di cui AO 2 fosse beneficiario economico;
che, statuendo il 17 gennaio 2006, il Pretore ha accolto l'istanza nel suo intero e ha ordinato alla AP 1 di produrre la documentazione richiesta da AO 1 entro 20 giorni, addebitando la tassa di giustizia (fr. 300.–) e le spese (fr. 50.–) alla banca;
che contro tale decreto la AP 1 è insorta il 26 gennaio 2006 a questa Camera per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello, la reiezione dell'istanza di edizione nella misura in cui riguarda gli eventuali conti di cui AO 2 fosse mero beneficiario economico, con relativa riforma del decreto impugnato;
che il Segretario assessore ha accordato effetto sospensivo all'appello, in luogo e vece del Pretore, il 26 gennaio 2006;
che nelle sue osservazioni del 27 febbraio 2006 AO 1 ha proposto di respingere l'appello, mentre AO 2 non ha reagito;
che con lettera del 21 gennaio 2008 la AP 1 dichiara ora di ritirare l'appello, chiedendo di non attribuire ripetibili e di non riscuotere spese;
e considerando
in diritto: che nelle circostanze descritte l'appello va stralciato dai ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC);
che la
desistenza comporta soccombenza (Rep. 1990 pag. 284 in alto, 1978 pag. 375), con obbligo per chi recede dalla lite di assumere oneri
processuali e ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC), salvo nel caso in cui motivi di equità inducano a moderare – appunto – l'indennità per ripetibili (art. 77 cpv.
3 CPC);
che in concreto la tassa di giustizia va nondimeno ridotta, la causa terminando in appello senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
che non si giustifica nemmeno di assegnare ripetibili a AO 2, il quale è rimasto silente e non ha affrontato spese presumibili;
che non v'è ragione invece di decurtare l'indennità per ripetibili in favore di AO 1, la quale ha formulato osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore senza poter prevedere l'inutilità di redigere quel memoriale (due pagine e mezzo di testo);
che, del resto, nulla avrebbe impedito all'appellante di chiedere a AO 1 se fosse disposta a transigere, in tutto o in parte, sull'ammontare dell'indennizzo;
che per
quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'odierno decreto sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come nella fattispecie – di una decisione incidentale, essa
segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF);
che il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare chiesto da AO 1 al marito (fr. 3260.– mensili già in via provvisionale dal 1° giugno 2005, più fr. 2200.– *una tantum* per spese di trasloco);
in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia ridotta fr. 150.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 1000.– per ripetibili. Non si assegnano ripetibili a AO 2.
3. Intimazione:
–; –; –.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.