Mother's Withdrawn Appeal of Supervised Visitation Order and Associated Legal Aid Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a separation proceeding where a father had obtained a provisional order for supervised visitation with his children for eight months, the mother appealed seeking revocation of these rights, but subsequently withdrew the appeal because the eight-month period had expired. The court acknowledged the withdrawal as a voluntary cessation of litigation, leading to the case being struck from the roll, ruled that the associated request for legal aid became moot as the party ceased to exist in the process, and determined that although withdrawal generally incurs costs, the specific circumstances justified waiving any court fees or costs, with no reimbursements ordered since the appeal was never formally served.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 308 CC, Art. 352 cpv. 2 CPC, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 115 LTF; Mother's Withdrawn Appeal of Supervised Visitation Order and Associated Legal Aid Costs: The court acknowledged the withdrawal as a voluntary cessation of litigation, leading to the case being struck from the roll, ruled that the associated request for legal aid became moot as the party ceased to exist in the process, and determined that although withdrawal generally incurs costs, the specific circumstances justified waiving any court fees or costs, with no reimbursements ordered since the appeal was never formally served.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was applied to acknowledge the withdrawal of the appeal and strike the case from the rolls due to desistment.
Testo completo
Incarto n. 11.2006.116 · Lugano 18 ottobre 2007/lw · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2006.69 (misure provvisionali in pendenza di separazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 18 aprile 2006 da
AO 1 (patrocinato PA 2 ) contro
AP 1, (patrocinata PA 1 );
premesso che davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città pende una causa di separazione intentata il 9 settembre 2002 da AP 1 nei confronti del marito AO 1;
ricordato che il 18 aprile 2006 AO 1 si è rivolto al Pretore chiedendogli di ripristinare e definire in via provvisionale l'esercizio delle sue relazioni personali con i figli P__________ (2001) e S__________ (1998);
accertato che con decreto cautelare del 10 ottobre 2006 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha disciplinato il diritto di visita paterno “per i prossimi otto mesi”, sotto sorveglianza, al Punto d'incontro __________, confermando inoltre l'istituzione di una curatela educativa (art. 308 CC) in favore dei figli;
constatato che AP 1 ha impugnato tale decisione con un appello del
23 ottobre 2006 per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – la revoca del diritto di visita;
rammentato che con decreto del 27 ottobre 2006 il presidente della Camera ha dichiarato irricevibile una richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello;
osservato che l'appello non è stato oggetto di intimazione;
preso atto che il 2 ottobre 2007 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello, il periodo di otto mesi oggetto della regolamentazione litigiosa essendo ormai decorso;
stabilito che il ritiro di un appello equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e comporta lo stralcio della causa dai ruoli a norma dell'art. 352 cpv. 2 CPC;
appurato che – di regola – la desistenza implica l'addebito delle tassa di giustizia e delle spese (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
riconosciuto nondimeno che nel caso precipuo le particolarità della fattispecie giustificano di soprassedere al prelievo di oneri;
rilevato che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di intimazione;
ritenuto, per quanto riguarda la richiesta di assistenza giudiziaria, che tale diritto è di natura altamente personale e decade ove il richiedente venga meno come parte al processo, poco importa per quale motivo (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c);
considerato che nella fattispecie l'appellante, desistendo dal processo, ha perduto la qualità di parte, di modo che la domanda va dichiarata senza interesse;
in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata priva d'interes-se.
4. Intimazione:
; .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 e 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.