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11.2006.115 • TRAC TI 11.2006.115 Generato dall'IA

Spousal Support Calculation and Retroactivity in Marital Protection Case

Numero d'incarto 11.2006.115
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellate court reviewed a challenge to a lower court's ruling concerning spousal support in a marital protection case, where the parties had already agreed on separation, custody of the minor child, and division of the marital home, leaving only the quantum and retroactivity of spousal support in dispute. The court partially upheld the appeal by recalculating the husband's net income to include his annual bonus, adjusting the minimum needs of both spouses, and notably removing the repayment of prior alimony advances from the husband's minimum needs because spousal support obligations take precedence over debt repayment when funds are insufficient. Ultimately, the court revised the spousal support award for the wife for the period starting in June of the year the husband obtained new employment, finding the lower court's award for the preceding period to be acceptable due to significant fluctuations in income and expenses during that time.

Regesto Legislator

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Art. 370 cpv. 3 CPC, Art. 163 CC, Art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, Art. 148 cpv. 2 CPC, Art. 148 CPC, Art. 3 Lag; Spousal Support Calculation and Retroactivity in Marital Protection Case: The court partially upheld the appeal by recalculating the husband's net income to include his annual bonus, adjusting the minimum needs of both spouses, and notably removing the repayment of prior alimony advances from the husband's minimum needs because spousal support obligations take precedence over debt repayment when funds are insufficient. Ultimately, the court revised the spousal support award for the wife for the period starting in June of the year the husband obtained new employment, finding the lower court's award for the preceding period to be acceptable due to significant fluctuations in income and expenses during that time.

Parole chiave

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calcolo del mantenimento dei figli legittimazione a ricorrere durata del mantenimento post-matrimoniale procedura a tutela dell'unione coniugale rimborso del debito reddito ipotetico del coniuge Protezione dell'unione coniugale: contributi per moglie e figlia

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 127 III 292
debiti siano stati accesi per l'economia domestica (DTF 127 III 292 in alto).
DTF 126 III 356
100.– mensili, la situazione di ammanco impone di non tenerne conto, come prevede la giurisprudenza (DTF 126 III 356 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 cpv. 2 CPC ticinese

Cited to determine that the costs of the current judgment follow the reciprocal success/failure of the parties.

art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5

Cited to declare the appeal inadmissible regarding the request for indexation of maintenance contributions due to lack of motivation.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Mentioned in the section regarding remedies available against the present decision at the federal level.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Mentioned when assessing if the litigious value in appeal allows for a civil appeal to the Federal Tribunal.

art. 90 a 93 LTF

Cited when describing the decisions appealable to the Federal Tribunal via civil appeal.

art. 95 a 98 LTF

Cited when describing the grounds for a civil appeal to the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 1 e 2 LTF

Cited when specifying the deadline for lodging a civil appeal to the Federal Tribunal.

art. 76 LTF

Cited to describe who has the standing to appeal (legitimation).

art. 116 LTF

Cited to describe the grounds for a subsidiary appeal in constitutional matters to the Federal Tribunal when a civil appeal is inadmissible.

art. 113 LTF

Cited regarding the subsidiary appeal in constitutional matters to the Federal Tribunal.

art. 115 LTF

Cited to describe the standing to appeal (legitimation) for the subsidiary appeal in constitutional matters.

art. 64 LTF

This article is not explicitly cited in the dispositive orders (1-4). It is excluded.

art. 66 al. 1 LTF

This article is not explicitly cited in the dispositive orders (1-4). It is excluded.

art. 3 Lag

Cited as the basis for granting legal aid concerning the veracity of the appellant's indigence.

art. 14 cpv. 2 Lag

Cited as the basis for granting legal aid concerning the appellant's inability to proceed without legal aid.

art. 14 cpv. 1 lett. b Lag

Cited as the basis for granting legal aid concerning the appellant's financial situation compared to a wealthy person.

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Testo completo

Incarto n. 11.2006.115 · Lugano 21 settembre 2011/lw · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

segretaria: · Rossi Tonelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2004.1557 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 20 dicembre 2004 da

AO 1ora inOlten contro

AP 1ora in Sonvico (patrocinata da PA 2)

e nella causa DI.2005.823 (protezione dell'unione coniugale) della medesima Pretura promossa con istanza del 30 giugno 2005 dalla convenuta nei confronti dell'istante;

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 23 ottobre 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 12 ottobre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO

1 (1968) e AP 1 (1968) si sono sposati a __________ il 18 ottobre 2001. A quel momento il marito era già padre di D__________, nata il 13 novembre 1997 da un primo

matrimonio. Dalla nuova unione è nata M__________, il 10 gennaio 2002. I coniugi vivono separati dall'11 maggio 2004. Giurista di formazione, AO 1 è rimasto per un certo periodo disoccupato, finché il 27 giugno 2005 è stato assunto quale compliance officer dalla __________ a __________. Dal marzo del 2005 la moglie lavora al 50% come segretaria amministrativa per la __________, __________.

B. Il 20 dicembre 2004 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale chiedendo di essere autorizzato a vivere separato, di attribuire l'alloggio coniugale alla moglie e di affidare M__________ a quest'ultima (riservato il suo diritto di visita), offrendo un contributo alimentare di fr. 1230.– mensili per la figlia (assegno familiare compreso) dal 1° settembre 2004. All'udienza del 13 gennaio 2005, indetta per la discussione, le parti hanno raggiunto un accordo sulla vita separata, sull'attribuzione dell'abitazione coniugale alla moglie, sull'affidamento di M__________ alla medesima e sul

diritto di visita. Litigiosi sono rimasti i contributi di mantenimento, la convenuta postulando un contributo per sé di fr. 1771.85 mensili retroattivamente dal 1° settembre 2004 al 28 febbraio 2005 e uno di fr. 1490.65 mensili in seguito, così come un contributo per la figlia di fr. 1565.– mensili (assegno familiare non compreso) dal 1° settembre 2004. Con decreto cautelare di quello stesso giorno il Pretore ha condannato l'istante a versare dal gennaio del 2005 un contributo alimentare di fr. 1275.– mensili alla moglie e uno di fr. 1230.– mensili (assegno familiare compreso) per M__________.

C. Su richiesta di AO 1, il 24 maggio 2005 il Pretore ha sentito in udienza le parti e __________, prima moglie del­l'istante, nei confronti della quale AO 1 aveva promosso un'azione di modifica della sentenza di divorzio davanti alla medesima Pretura. In quell'occasione AP 1, considerata la richiesta di prestazioni assistenziali inoltrata dal marito, preso atto degli sforzi da lui intrapresi per cercare un'attività lavorativa e ritenuto il persistere degli obblighi di quest'ultimo nei confronti della sua prima famiglia, ha rinunciato “momentaneamente al contributo alimentare per sé, riservandosi di chiederne uno in futuro qualora la situazione finanziaria del marito dovesse modificarsi e permettergli di

contribuire al sostentamento della moglie AP 1”. Con decreto a verbale il Pretore ha soppresso così il contributo per AP 1 stabilito il 13 gennaio 2005 e ha

pronunciato la separazione dei beni tra i coniugi postulata all'udienza medesima dalla moglie.

D. Dal

27 giugno 2005 il marito è stato assunto dalla __________ di __________ con uno

stipendio di fr. 9316.65 lordi mensili (oltre agli assegni familiari). AP 1 ha chiesto quindi al Pretore, il 30 giugno 2005, di fissare un contributo alimentare per sé di fr.

1490.65 mensili e uno per M__________ di fr. 1565.– mensili (assegno familiare compreso) dal 1° luglio 2005. Statuendo il giorno stesso senza contraddittorio, il Segretario assessore ha fissato un contributo alimentare di fr. 1200.– mensili per la moglie e uno di fr. 1300.– mensili (più l'assegno familiare) per la figlia dal 1° luglio 2005. All'udienza del 1° settembre 2005, indetta per il contraddittorio, il marito ha offerto un contributo alimentare per M__________ di fr. 1565.– mensili, (assegno familiare compreso), opponendosi a qualsiasi contributo per la moglie. Il 28 ottobre 2005 il Pretore ha sospeso con effetto immediato il contributo alimentare a favore della moglie. Al dibattimento finale del 17 gennaio 2006,

indetto per tutte le procedure, AO 1 ha ribadito il proprio punto di vista. AP 1 ha chiesto da parte sua un contributo alimentare per sé di fr. 1771.85 mensili indicizzati dal 1°

settembre 2004 al 28 febbraio 2005 e di fr. 1640.65 mensili in seguito, “oltre alla metà di ogni eccedenza attiva, attualmente fr. 85.50/mese” dal 1° marzo 2005. Per M__________ essa ha postulato un contributo alimentare di fr. 1230.– mensili dal 1° settembre 2004 al 30 giugno 2005 e di fr. 1565.– mensili (assegno familiare compreso) dal 1° luglio 2005 in poi. In chiusura di udienza le parti si sono date atto che litigioso rimaneva solo il contributo alimentare per la moglie.

E. Statuendo con “sentenza e

decreto provvisionale” del 12 ottobre 2006, il Pretore ha obbligato AO 1 a versare “pendente causa” un contributo alimentare di fr. 1275.– mensili per la moglie dal 1° settembre 2004 al 30 maggio 2005 e uno

di fr. 1230.– mensili per M__________ (assegno familiare compreso), aumentato dal 1° giugno 2005 a fr. 1565.– mensili (assegno famigliare compreso). Nel merito egli ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, ha affidato M__________ alla madre, ha regolato il

diritto di visita del padre, ha confermato il regime della separazione dei beni dal 24 maggio 2005, ha obbligato AO 1 a versare in favore di M__________ un contributo ali­mentare di fr. 1565.– mensili (assegno familiare compreso), esonerandolo dal 1° giugno 2005 da ogni contributo per la moglie. La tassa di giustizia di fr. 700.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 23 ottobre 2006 per ottenere che – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di riconoscerle un contributo alimentare di fr. 1771.85 mensili dal 1° settembre 2004 al 28 febbraio 2005, uno

di fr. 1640.65 mensili indicizzati dal 1° marzo 2005 in poi e uno di fr. 1726.15 mensili in esito alla sentenza. AO 1 non ha presentato osservazioni

all'appello.

G. Pendente appello, con sentenza del 31 maggio 2007 il Kreisgericht __________ ha pronunciato il divorzio delle parti, senza riconoscere contributi alimentari a AP

1. Tale sentenza è stata parzialmente riformata dalla seconda Camera del Tribunale cantonale di San Gallo, che ha omologato una convenzione stipulata dai coniugi in base alla quale AO 1 si impegnava a versare a AP 1 un contributo alimentare di fr. 200.– mensili dal 1° gennaio al 30 no­vembre 2008, aumentato a fr. 700.– mensili dal 1° dicembre 2008 al 31 gennaio 2014. Tale sentenza è passata in giudicato.

Considerando

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) erano emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC ticinese). L'esame dei

fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC ticinese). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata notificata all'istante il 12 ottobre 2006. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2. In concreto il Pretore ha emesso un giudizio unico (“sentenza e decreto provvisionale”) in quattro procedure: inc. DI.2004.1557, DI.2004.1558, DI.2005.823 e DI.2005.1132. Quest'ultima in realtà concerneva una trattenuta di stipendio già decisa il 12 settembre 2005, onde la sua estraneità al contenzioso. Quanto all'inc. DI.2004.1558, esso riguardava l'assetto provvisionale durante la procedura a tutela dell'unione coniugale. L'emanazione della sentenza finale tuttavia ha fatto decadere *eo ipso* ogni regolamentazione cautelare. I contributi alimentari fissati dal Pretore pendente causa, in effetti, sono stati sostituiti da quelli fissati nel giudizio finale, e ciò sin dall'inizio della procedura. Il “decreto provvisionale” emanato dal Pretore non ha quindi alcun senso, tanto meno ove si consideri che la decisione del 12 ottobre 2006 era immediatamente esecutiva (l'art. 370 cpv. 3 CPC ticinese prevedeva che un appello non avesse effetto sospensivo, tranne ove questo fosse conferito dal presidente della Camera adita). Ne segue che il Pretore avrebbe dovuto stralciare dai ruoli l'inc. DI.2004.1558 siccome divenuto privo d'oggetto.

3. Litigioso rimane nel caso specifico, come detto, il contributo di mantenimento in favore della moglie. Ora, per quel che è del perio­do compreso tra il settembre del 2004 e il maggio del 2005 il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 6870.– mensili (compreso l'assegno familiare per le due

figlie) e il di lui fabbisogno minimo in fr. 2883.–. Accertata una disponibilità di fr. 3987.– mensili, egli ha tolto da

tale cifra il contributo alimentare versato alla figlia D__________, nata dal primo matrimonio (fr. 1483.– mensili, assegno familiare compreso), constatando una rimanenza di fr. 2504.– mensili, che ha suddiviso sulla base di criteri non meglio precisati nella misura di fr. 1275.– in favore della moglie

e di fr. 1230.– in favore di M__________ (sentenza impugnata, pag. 4 a metà con rinvio a un verbale del 13 gennaio 2005, pag. 8 in fondo). Dal giugno del 2005 in poi il Pretore ha ritenuto invece che non rimanesse spazio per contributi di mantenimento

in favore della moglie, il reddito del marito (fr. 7678.85 mensili più gli assegni familiari) bastando solo per coprire il fabbisogno minimo di lui (fr. 3642.– mensili), il contributo di mantenimento per la prima moglie (fr. 1530.– mensili, sospeso nel periodo precedente), quello per D__________ (fr. 1321.– mensili più l'assegno familiare di fr. 250.–) e quello per M__________ (fr. 1315.– mensili più l'assegno familiare di fr. 250.–). A AP 1 egli ha riconosciuto così un contributo alimentare di fr. 1275.– mensili unicamente dal 1° settembre 2004 al 31 maggio 2005.

4. L'appellante censura anzitutto l'accertamento del Pretore sul reddito del marito (fr. 6870.– mensili compresi gli assegni familiari fino al maggio del 2005, fr. 7678.85 più

gli assegni familiari dal giugno del 2005 in poi), che sostiene essere di almeno fr. 8838.70 (fr. 7678.85 di stipendio mensile, fr.

520.– di assegni familiari e fr. 639.85 di tredicesima). Ora, nel caso di lavoratori dipendenti il reddito determinante è quello netto conseguito al momento della decisione (RtiD I-2004 pag. 595 n. 78c). Ciò vale anche per i contributi alimentari dovuti nel lasso di tempo anteriore all'emanazione del giudizio, sempre che la situazione dei coniugi non si sia modificata nel corso della causa in maniera importante. Se sono intervenuti mutamenti di rilievo occorre fissare il contributo in modo differenziato, sulla base della situazione effettiva dei vari periodi (RtiD I-2008 pag. 1026 n. 25c con richiami).

Nel caso specifico il Pretore ha calcolato il reddito di AO 1 senza la tredicesima, rilevando che questa era stata ceduta all'Ufficio comunale di __________ competente per l'anticipo dei contributi alimentari, verso il quale l'interessato aveva cumulato debiti per fr. 28 526.– (valore il 1° ago­sto 2005: sentenza impugnata, pag. 4 verso il basso). Tale ragionamento non può essere condiviso. Il reddito di un coniu­ge si accerta senza deduzioni per debiti. Se mai il debito va riconosciuto nel fabbisogno minimo, ma non influisce sul calcolo delle entrate. Ciò premesso, la quota di tredicesima consiste – di regola – nello stipendio di base senza le eventuali indennità (nella fattispecie: il contributo per la cassa malati di fr. 120.– mensili), ma anche senza la deduzione per il “secondo pilastro” (I CCA, sentenza inc. 11.2009.185 del 29 marzo 2010, consid. 5 con richiami). Visto il conteggio salariale del­l'agosto 2005 (doc. U), essa può ritenersi così di fr. 676.20 (stipendio mensile di fr. 8600.– senza il contributo di fr. 102.– per la cassa malati, dedotti gli oneri sociali, ma non quello del "secondo pilastro” di fr.

510.05 né il costo del posteggio di fr. 30.–, diviso 12). Al marito va computato di conseguenza un reddito netto di fr. 8875.05 mensili (fr. 7678.85 di stipendio mensile, fr. 520.– di assegni familiari, fr. 676.20 di tredicesima). Fino al giugno del 2005 l'appellante non contesta invece il reddito di fr. 6870.– mensili (assegni familiari compresi) accertato dal Pretore, di cui andrà tenuto conto siccome notevolmente inferiore.

5. Relativamente al fabbisogno minimo del marito, il Pretore l'ha calcolato in fr. 3642.– mensili così composti (verbale del 28 ottobre 2005 nell'inc. DI.2005.823): minimo esistenziale del

diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie fr. 1305.–, premio della cassa malati fr. 219.30, assicurazione della mobilia domestica fr. 25.–, assicurazione dell'automobile fr. 135.10, imposta di circolazione fr. 57.40, spese di trasferta (comprese quelle per l'esercizio del diritto di visita) fr. 200.–, debito verso il Comune di __________ per l'anticipo di contributi alimentari fr. 500.–, imposte fr. 100.–. L'appellante fa valere che in realtà il fabbisogno minimo non eccede fr. 2449.– mensili. Le censure vanno esa­minate singolarmente.

a) A parere dell'appellante il costo dell'alloggio riconosciuto dal Pretore (fr. 1305.– mensili, spese accessorie comprese) è eccessivo per una persona sola, cui basterebbero fr. 700.– mensili per un appartamento di due locali. La pigione riconosciuta dal Pretore si

riferisce a un appartamento di tre vani e mezzo con garage locato da AO 1 a __________ (doc. AA). Che in quella regione si trovino appartamenti da due locali per fr. 700.–

mensili (spese accessorie comprese) è una mera affermazione dell'appellante. Agli atti essa non trova alcuna verosimiglianza. Per di più, la moglie spendeva per l'alloggio a __________ non meno di fr. 1520.– mensili (doc. 3). Certo, essa ha l'affidamento della figlia, ma ciò non giustificherebbe la palese disparità di trattamento logistico che essa auspica. Si conviene che la locazione inserita dal Pretore nel fabbisogno minimo del marito è al limite superiore di quanto si sarebbe potuto ammettere, tuttavia a un giudizio di apparenza come quello che governa le misure a protezione dell'unione coniugale esso resiste ancora alla critica. Su questo punto l'appello non può dunque trovare accoglimento.

b) Sostiene l'appellante che i costi di trasferta inclusi nel fabbisogno minimo del marito andrebbero ridotti da fr. 200.– a fr. 120.– mensili, sufficienti per finanziare quattro spostamenti mensili da __________ a __________, per un totale di 748 km percorsi in automobile con un prezzo del carburante di fr.

1.57 al litro. Se non che, così argomentando, l'interessata dimentica che il marito non ha spese di trasferta solo per l'esercizio del diritto di visita, ma anche per raggiungere giornalmente il posto di lavoro. E il tragitto da __________ a __________ e ritorno è di circa 40 km. Già a un sommario esame l'indennità riconosciuta dal Pretore merita dunque conferma.

c) Diversa è la situazione per quanto riguarda il rimborso del debito accumulato da AO 1 nei confronti del Comune di __________ per l'anticipo dei contributi alimentari in favore della prima moglie e della prima figlia (fr. 500.– mensili), che l'appellante chiede di espungere dal fabbisogno minimo del marito. Non tanto perché l'importo non sia stato assodato (doc. Z e BB), come reputa l'appellante, ma perché il mantenimento della famiglia è prioritario rispetto al rimborso di debiti verso terzi, quand'anche tali

debiti siano stati accesi per l'economia domestica (DTF 127 III 292 in alto). E nel caso specifico AO 1 non ha mezzi sufficienti per far fronte a tutti i suoi

obblighi alimentari, come si vedrà più avanti. La voce di spesa non può dunque trovare posto nel fabbisogno minimo dell'interessato.

d) Quanto all'onere fiscale stimato dal Pretore in fr. 100.– mensili, la situazione di ammanco impone di non tenerne conto, come prevede la giurisprudenza (DTF 126 III 356 consid. aa, confermato in DTF 127 III 292 consid. 2a/bb). Nelle condizioni descritte il fabbisogno minimo del marito risulta, in definitiva, di fr. 3042.– mensili.

6. L'appellante

indica il proprio reddito in fr. 1944.65 mensili, guadagno conseguito dal marzo del 2005 in poi, quando ha ripreso un'attività lucrativa al

50% come segretaria amministrativa. Tale dato emerge dagli atti (doc. 1 e 2). Quanto al fabbisogno minimo

(ignorato dal Pretore), l'appellante lo calcola in fr. 3585.30 mensili: minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 1520.–, premio della cassa malati fr. 519.70, premio dell'assicurazione sulla vita fr. 147.–, premio dell'assicurazione economia domestica fr. 52.20, assicurazione dell'automobile fr. 71.80, imposta di circolazione fr. 24.60 (verbale del 13 gennaio 2005, pag. 5). Le singole poste appaiono adeguatamente documentate. Dal costo dell'alloggio va dedotta nondimeno la quota già compresa nel fabbisogno in denaro della figlia (un terzo: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto), ovvero fr. 506.70. Il fabbisogno minimo può essere accertato così in fr. 3078.60 mensili.

7. Da quanto precede emergerebbe, in sintesi, il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari:

reddito del marito (consid. 4) senza l'assegno

familiare di fr. 260.– per la prima figlia fr. 8 615.05 mensili reddito della moglie (consid. 6) fr. 1 944.65 fr.

10 559.70 mensili

fabbisogno minimo del marito (consid. 5) fr. 3 042.— fabbisogno minimo della moglie (consid. 6) fr. 3 078.60 fabbisogno in denaro di M__________ fr. 1 565.—

fr.

7 685.60 mensili

eccedenza fr.

2 874.10 mensili

metà eccedenza fr. 1 437.05 mensili

Il marito potrebbe conservare per sé:

fr. 3042.– + fr. 1437.05 = fr. 4

479.05 mensili,

dovrebbe versare alla moglie:

fr. 3078.60 + fr. 1437.05 ./. fr. 1944.65 = fr. 2 571.— mensili

e alla figlia M__________ fr. 1 565.— mensili.

Con la sua mezza eccedenza e l'assegno familiare per la prima figlia (fr. 1699.55 mensili complessivi ) AO 1 dovrebbe onorare poi il contributo di mantenimento per __________ (fr. 1530.– mensili) e quello per D__________ (fr. 1581.–, assegno familiare compreso: doc. Z). La disponibilità risultando insufficiente, entrambe le beneficiarie si ritroverebbero con una quota scoperta del contributo alimentare. Ciò offenderebbe tuttavia il diritto federale, intanto perché comporterebbe una disparità di trattamento fra le due figlie, M__________ vedendosi garantito l'intero contributo alimentare e D__________ no, ma anche perché comporterebbe un' identica disparità di trattamento fra la prima e la seconda

moglie allorché l'una non ha diritti prioritari sull'altra (RtiD II-2010 pag. 626 in alto). Nelle circostanze illustrate occorre adattare il metodo di calcolo, suddividendo

simmetricamente i sacrifici e facendo sopportare quote scoperte proporzionalmente identiche a tutte le beneficiarie (si veda un caso analogo in: RtiD II-2010 pag. 625 consid. 10). Con gli effetti in appresso:

contributo alimentare per AP 1 fr. 2571.—

contributo alimentare per M__________ fr. 1565.—

contributo alimentare per A__________ fr. 1530.—

contributo alimentare per D__________ fr. 1581.—

fr. 7247.— mensili

somma a disposizione (eccedenza, più il fabbisogno in denaro di M__________ e l'assegno

familiare per D__________ di fr. 260.– mensili) fr. 4699.10 mensili

AO 1 può versare a AP 1 fr. 1665.— arrotondati

a M__________ fr. 1015.— arrotondati

ad A__________ fr. 990.— arrotondati

e a D__________ fr. 1025.— arrotondati.

8. La situazione che precede vale sostanzialmente dal 1° luglio 2005, quando il marito ha trovato lavoro presso la __________. Prima di allora (dal 1° settembre 2004 al 30 giugno 2005) il reddito di lui non eccedeva fr. 6870.– mensili (assegni familiari compresi), che l'appellante non contesta. Inoltre l'appellante ha ripreso a lavorare al 50% il 1° marzo 2005, mentre in precedenza non conseguiva reddito. Il marito poi non aveva spese di alloggio, poiché a quel tempo abitava dai genitori. Il contributo alimentare per M__________, per di più, era di fr. 1230.– mensili (compreso l'assegno familiare di fr. 250.– mensili) e solo il 1° giugno 2005 è passato a fr. 1565.– (assegno familiare compreso).

Ora, come si è accennato, quando un contributo alimentare a tutela dell'unione coniugale riguarda anche periodi anteriori all'emanazione del giudizio, ciò che è praticamente la regola (solendo far stato per la decorrenza dell'obbligo la presentazione del­l'istanza), occorre verificare che la situazione dei coniugi non si sia modificata in maniera importante nel corso della causa, come pure nell'eventuale periodo toccato dalla retroattività, dovendosi altrimenti differenziare il contributo in base alla situazione effettiva dei vari periodi (sopra, consid. 4). In concreto dal 1° settembre 2004 al 30 giugno 2005 (10 mesi) si imporrebbero – come si è appena visto – reiterate ripetizioni di calcolo. In frangenti del genere conviene fissare uno scaglione unico che tenga conto dei cambiamenti importanti verificatisi in quel lasso di tempo. Con il risultato seguente:

reddito del marito senza l'assegno familiare

di fr. 250.– per la prima figlia fr. 6600.— mensili

reddito della moglie (4 mesi) fr. 777.90

fr. 7377.90 mensili

fabbisogno minimo del marito (senza locazione) fr. 1737.— fabbisogno minimo della moglie fr. 3078.60

fabbisogno in denaro di M__________ fr. 1230.—

fr. 6045.60 mensili

eccedenza fr. 1332.30 mensili

metà eccedenza fr. 666.15 mensili

Il marito potrebbe conservare per sé:

fr. 1737.– + fr. 666.15 = fr. 2403.15 mensili,

dovrebbe versare alla moglie:

fr. 3078.60 + fr. 666.15 ./. fr. 777.90 = fr. 2966.85 mensili

e alla figlia M__________ fr. 1230.— mensili.

Tenendo calcolo dei correttivi enunciati dianzi, la situazione si presenta come segue:

contributo alimentare per AP 1 fr. 2403.15

contributo alimentare per M__________ fr. 1230.—

contributo alimentare per A__________ fr. 1530.—

contributo alimentare per D__________ fr. 1581.—

fr. 6744.15 mensili

somma a disposizione (eccedenza, più il fabbisogno in denaro di M__________ e l'assegno

familiare per D__________ di fr. 250.– mensili) fr. 2812.30 mensili

AO 1 può versare a AP 1 fr. 1000.— arrotondati

a M__________ fr. 515.— arrotondati

ad A__________ fr. 640.— arrotondati

e a D__________ fr. 660.— arrotondati.

Il Pretore avendo fissato un contributo alimentare per AP 1 di fr. 1275.– mensili fino al 31 maggio 2005,

per il lasso di tempo compreso fra il 1° settembre 2004 e il 31 maggio 2005 l'appello va respinto. Va accolto entro i citati limiti, di contro, per il mese di giugno del

2005 (dal 1° giugno 2005 il Pretore ha soppresso il contributo alimentare per la seconda moglie).

9. L'appellante propone che i contributi alimentari siano adeguati al rincaro. La richiesta manca tuttavia della benché minima motivazione. I contributi di mantenimento fondati sull'art. 163 CC non sogliono essere adeguati al rincaro (Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 100 ad art. 163 CC). Perché nella fattispecie si dovrebbe procedere diversamente non è dato di sapere. Privo di motivazione, al riguardo l'appello si rivela già di primo acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).

10. Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Con l'appello l'interessata chiedeva un contributo alimentare di fr. 1771.85 mensili dal 1° settembre 2004 al 28 febbraio 2005, uno di fr. 1640.65

mensili indicizzati dal 1° marzo 2005 in poi e uno di fr. 1726.15 mensili in esito alla sentenza. Vede respingere l'appello per il lasso di tempo compreso

fra il settembre del 2004 e il maggio del 2005, mentre lo vede accogliere in certa misura per il seguito, a parziale scapito tuttavia del contributo alimentare per M__________. D'altro lato AO 1 non ha formulato osservazioni all'appello e non può considerarsi soccombente (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). Non può essere tenuto così a versare oneri processuali né a rifondere ripetibili. Alla luce di ciò, appare giustificato rinunciare equitativamente al prelievo di tasse e spese in appello.

Quanto agli oneri processuali di primo grado (che il Pretore ha posto a carico delle parti in ragione di metà ciascuno) e alle ripetibili (compensate), il giudizio odierno non ne impone la modifica. A parte il fatto che i contributi alimentari erano solo una delle questioni su cui il Pretore è stato chiamato a giudicare, dandosi sconfitta reciproca delle parti in controversie legate al diritto di famiglia il giudice può sempre prescindere da una suddivisione strettamente aritmetica delle spese e delle ripetibili sulla scorta di “giusti motivi” (nel senso

dell'art. 148 cpv. 2 CPC ticinese) ispirati a criteri d'equità (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7; altri riferimenti in: Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 34 ad

art. 148 CPC). Il criterio si attaglia senz'altro al caso in esame.

11. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante in questa sede va accolta, AP 1 ottenendo causa parzialmente vinta. La sua indigenza è del resto verosimile (art. 3 Lag), così come il fatto che essa non fosse in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag) e che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non avrebbe rinunciato a ricorrere solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag). Per quel che è dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, su cui il giudice deve statuire nella decisione finale dacché il Consiglio di moderazione è stato abrogato il 31 dicembre 2010 (art. 104 cpv. 1 CPC), la nota professionale introdotta dall'avv. Andrea Pozzi appare sostanzialmente legittima anche sotto il profilo della vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), tuttora applicabile al caso in rassegna (art. 16 cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1). L'onorario di fr. 1485.– (8.25 ore a fr. 180.– l'una) e le spese di complessivi fr. 198.50 (più l'IVA al 7.6% di fr. 127.90) risultano infatti adeguate all'impegno che un avvocato diligente avrebbe profuso nell'adempimento del mandato e al grado di complessità della pratica.

12. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art.

74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un ricorso in materia civile, ove appena si consideri l'entità dei contributi litigiosi in appello.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:

AO 1 è condannato a versare i seguenti contributi alimentari:

*a)* in favore di AP 1:

fr. 1000.– per il giugno del 2005 e

fr. 1665.– mensili dal 1° luglio 2005 in poi;

*b)* in favore della figlia M__________:

fr. 515.– per il giugno del 2055

fr. 1015.– dal 1° luglio 2005 in poi, assegni familiari compresi.

Per quanto

riguarda i contributi alimentari dovuti dal 1° settembre 2004 al 31 maggio 2005 l'appello è respinto e il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è confermato.

2. Non si riscuotono tasse o spese di appello né si assegnano ripetibili.

3. L'appellante è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio dell'__________. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 1811.40.

4. Intimazione:

–; –Olten; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella-Taverne (in estratto, dispositivo n. 3).

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.