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11.2006.107 • TRAC TI 11.2006.107 Generato dall'IA

Financial Institution's Appeal of Rogatory Order in Divorce Proceeding

Numero d'incarto 11.2006.107
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In a divorce proceeding, a lower court magistrate ordered a third-party financial institution, based on an intercantonal rogatory letter from another district court seeking financial information regarding one spouse, to transmit the requested account details directly to the requesting court within 20 days, assuming the institution's compliance. The financial institution appealed this order, arguing it was an improper decree, but the appellate court ruled the magistrate's order was merely an administrative ordinance, not a formally appealable "decision of edition" under procedural rules because it lacked the legally required penalty for non-compliance and was not preceded by the required notice period for third parties to object. Consequently, the appeal was deemed inadmissible as a direct appeal but was treated as an objection to the demand for information, which was then remanded to the magistrate to be resolved via the correct procedure culminating in a formal, appealable "decision of edition."

Regesto Legislator

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Art. 170 cpv. 2 CC, Art. 211 cpv. 2 CPC, Art. 94 prima, Art. 292 CP, Art. 213 CPC, Art. 95 cpv. 1 CPC; Financial Institution's Appeal of Rogatory Order in Divorce Proceeding: The financial institution appealed this order, arguing it was an improper decree, but the appellate court ruled the magistrate's order was merely an administrative ordinance, not a formally appealable "decision of edition" under procedural rules because it lacked the legally required penalty for non-compliance and was not preceded by the required notice period for third parties to object. Consequently, the appeal was deemed inadmissible as a direct appeal but was treated as an objection to the demand for information, which was then remanded to the magistrate to be resolved via the correct procedure culminating in a formal, appealable "decision of edition."

Parole chiave

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sentenza di divorzio istituto finanziario decisioni incidentali termine di disdetta richiesta di informazioni conti finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 170 cpv. 2 CC
e che vede coinvolta in qualità di terzo cui sono chieste informazioni a norma dell'art. 170 cpv. 2 CC
Art. 211 cpv. 2 CPC
La procedura ticinese stabilisce che una domanda di edizione nei confronti di terzi dev'essere intimata al destinatario (art. 211 cpv. 2 CPC), al quale va assegnato “un termine non superiore a 20 giorni per formulare le proprie osservazioni” (art.
Art. 94 prima
Certo, mal si intravede come egli abbia potuto designare il suo atto alla stregua di un “decreto”, i provvedimenti che disciplinano il procedimento – comprese le assegnazioni di termine – costituendo semplici ordinanze (art. 94 prima frase CPC).
Art. 292 CP
dell'art. 292 CP (art. 213 CPC). L'atto in questione è e rima­ne pertanto una mera ordinanza, che come tale non può essere appellata (art. 95 cpv. 1 CPC). Ne segue che in concreto l'appello della AP 1 va dichiarato irricevibile.
Art. 213 CPC
dell'art. 292 CP (art. 213 CPC). L'atto in questione è e rima­ne pertanto una mera ordinanza, che come tale non può essere appellata (art. 95 cpv. 1 CPC). Ne segue che in concreto l'appello della AP 1 va dichiarato irricevibile.
Art. 95 cpv. 1 CPC
L'atto in questione è e rima­ne pertanto una mera ordinanza, che come tale non può essere appellata (art. 95 cpv. 1 CPC).
Art. 126 CPC
Ciò premesso, nulla osta a che l'appello della AP 1 sia trattato come opposizione all'edizione e trasmesso come tale al Pretore per competenza (art. 126 CPC).
Art. 962 CO
– ad esempio – l'intervenuta prescrizione dell'art. 962 CO o il pericolo di esporsi a un danno, rispettivamente di incorrere in sanzioni per la divul­gazione dei documenti.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313^bis CPC

The court explicitly cited this article in applying the decision to dismiss the appeal as inadmissible.

art. 148 cpv. 2 CPC

This article was cited in the context of equitably waiving the collection of court fees and expenses.

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Testo completo

Incarto n. 11.2006.107 · Lugano, 11 ottobre 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria: · Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa AG.2006.26 (assistenza giudiziaria intercantonale in materia civile) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con atto rogatorio del 6 settembre 2006 dal

Tribunale distrettuale Moesa, Roveredo (GR)

(rappresentato dal presidente)

nella causa di divorzio (misure provvisionali) che oppone

AO 1 ( PA 2 ) a AO 2 ( PA 3 )

e che vede coinvolta in qualità di terzo cui sono chieste informazioni a norma dell'art. 170 cpv. 2 CC

AP 1 ( PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 2 ottobre 2006 presentato da AP 1 contro il “decreto” emesso l'11 settembre 2006 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2.

Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito di misure provvisionali in una causa di divorzio promossa il 22 agosto 2006 da AO

1 contro il marito AO 2, il presidente del Tribunale distrettuale Moesa si è rivolto il 6 settembre 2006 al Pretore del Distretto di Bellinzona perché ordinasse alla AP 1, succursale di __________, di trasmettergli entro 20 giorni ogni informazione sui depositi e gli utili conseguiti da AO 1, direttamente o come beneficiaria economica, dal 2000 in poi. Con decreto dell'11 settembre 2006 il Pretore, “ritenute adempiute le condizioni poste dagli art. 206 segg. e 211 segg. CPC per l'edizione da terzi”, ha ordinato alla banca di trasmettere al Tribunale distrettuale Moesa entro 20 giorni le informazioni richieste.

B. Contro il “decreto” del Pretore la AP 1 è insorta con un appello del 2 ottobre 2006 volto all'annullamento dell'ordine, previo conferimento all'appello dell'effetto sospensivo. L'appello non è stato intimato per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Le

commissioni rogatorie intercantonali sono disciplinate dal Concordato sull'assistenza giudiziaria in materia civile, del 15 aprile 1975

(RL 3.3.2.1.2). L'autorità richiesta applica la legge del proprio Cantone (art.

2 del Concordato). Competente per eseguire le rogatorie è, nel Cantone Ticino, il Pretore (elenco allegato alla vecchia pubblicazione del Concordato, in: RS 274). Trattandosi di eseguire una commissione rogatoria confederata avente per oggetto una richiesta d'informazioni da terzi fondata sull'art. 170 cpv. 2 CC, il Pretore applica pertanto la procedura ticinese. Ciò significa che nell'ambito di una causa di divorzio pendente egli attua la richiesta per via di edizione, nelle forme degli art. 211 segg. CPC (Rep. 1999 pag. 146 consid. 2 = FamPra.ch 2000 pag. 141 consid. 2). Che la richiesta verta sul rilascio di informazioni scritte anziché sulla produzione di documenti poco importa, la procedura ticinese non prevedendo norme specifiche nel caso in cui il giudice del divorzio intenda assumere “rapporti scritti di terzi” (art. 419*a* cpv. 2 CPC). Giova procedere dunque per analogia (art. 163 in principio CPC).

2. La procedura ticinese stabilisce che una domanda di edizione nei confronti di terzi dev'essere intimata al destinatario (art. 211 cpv. 2 CPC), al quale va assegnato “un termine non superiore a 20 giorni per formulare le proprie osservazioni” (art. 211 cpv. 3 seconda frase CPC). Ove si dica disposto al­l'edizione, il terzo si vede semplicemente fissare dal giudice un termine entro cui produrre i

documenti. Ove si opponga, il giudice statuisce sull'obbligo di edizione mediante decreto (“decisione di edizione”: art. 213*a* CPC). Contro tale decreto il

terzo può insorgere con appello, sempre che la causa sia appellabile (Rep. 1991 pag. 479 con­sid. a). Se la causa non è appellabile, il terzo non parrebbe disporre

di rimedi giuridici, almeno sul piano cantonale (il ricorso per cassazione sembrerebbe esperibile solo contro sentenze finali di merito: cfr. Rep. 1999 pag. 244 n. 72).

3. Nella fattispecie il Pretore ha creduto con ogni evidenza che la AP 1 fosse disposta all'edizione, verosimilmente perché nelle cause di divorzio gli istituti di credito sogliono ottemperare alle richieste d'informazione fondate sull'art.

170 cpv. 2 CC. Di conseguenza egli ha fissato alla banca un termine entro cui fornire direttamente al Tribunale distrettuale Moesa le informazioni richieste. Certo, mal si intravede come egli abbia potuto designare il suo atto alla stregua di un “decreto”, i provvedimenti che disciplinano il procedimento – comprese le assegnazioni di termine – costituendo semplici ordinanze (art. 94 prima frase CPC). Sta di fatto che il “decreto” impugnato non è sicuramente una “decisione di edizione” nel senso dell'art. 213*a* CPC. A prescindere dal fatto ch'esso non è stato nemmeno comunicato alle parti, l'ordine non è corredato della benché minima sanzione in caso di

inosservanza. Non si vede quindi come potrebbe configurare una “decisione di edizione”, la quale contiene per legge la comminatoria

dell'art. 292 CP (art. 213 CPC). L'atto in questione è e rima­ne pertanto una mera ordinanza, che come tale non può essere appellata (art. 95 cpv. 1 CPC). Ne segue che in concreto l'appello della AP 1 va dichiarato irricevibile.

4. Il terzo che, senza consentire all'edizione, si vede fissare il termine dell'art. 213*a* CPC per produrre quanto richiesto non è leso per ciò solo nei suoi diritti. Qualora non intenda conformarsi all'ordine, è sufficiente che comunichi al giudice la propria opposizione, illustrandone i motivi (analogamente al terzo che, vistosi assegnare il termine per formulare osservazioni giusta l'art. 211 cpv. 3 seconda frase CPC, comunica di non aderire all'edizione). Sulla fondatezza di tale resistenza il giudice decide poi con decreto (“decisione di edizione”: art. 213*a* CPC), provvisto di comminatoria penale nel caso in cui respinga l'opposizione. Ciò premesso, nulla osta a che l'appello della AP 1 sia trattato come opposizione all'edizione e trasmesso come tale al Pretore per competenza (art. 126 CPC). Su di esso il Pretore statuirà – come detto – mediante formale decreto (“decisione di edizione”).

5. Si ricordi ad ogni buon conto che – per lo meno nel diritto ticinese – il terzo opponente non può contestare i presupposti dell'edizione. Egli non può, in altri termini,

far valere diritti che spettano solo all'attore o al convenuto, sostituendosi a loro (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 211). Può

solo difendere *i suoi propri* *interessi* giuridicamente protetti, invocando

– ad esempio – l'intervenuta prescrizione dell'art. 962 CO o il pericolo di esporsi a un danno, rispettivamente di incorrere in sanzioni per la divul­gazione dei documenti. Trattandosi di informazioni scritte, valgono per analogia i medesimi principi. Si aggiunga inoltre che il terzo, ove sia una banca, *non* può valersi del segreto previsto dall'art. 47 LBCR se è chiamato a fornire informazioni giusta l'art.

170 cpv. 2 CC (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 28 ad art. 170 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edi­zione, n. 46 ad art. 170 CC con richiamo a Stettler/Germani, Droit civil III, 2ª edizione, pag. 168 n. 245; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 3 al § 160; Leuch/Marbach/ Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozess­ordnung für den Kanton Bern, 5ª edizione, n. 2a ad art. 246).

Come questa Camera ha già avuto modo di ricordare all'appellante, poi, al momento di formulare osservazioni a una doman­da di edizione (art. 211 cpv.

3 seconda frase CPC) una banca può chiedere al giudice di essere abilitata a togliere dai documenti i nomi di persone fisiche o giuridiche estranee alla causa o di essere autorizzata a selezionare determinate informa­zioni o di essere ammessa a produrre i documenti in estratto (sentenza inc. 11.2005.144 del 28 novembre 2005, consid. 5). Al momento di ricevere i documenti, infine, il

giudice può ancora – d'ufficio – togliere i nomi di persone fisiche o giuridiche non coinvolte, selezionare determinate informazioni o acquisire i documenti in estratto (Hausheer/Reusser/Geiser, op.

cit., n. 24 ad art. 170 CC con rinvio; Aepli,

Zur Auskunfts­pflicht der Bank nach Art. 170 Abs. 2 ZGB in: Familie und Recht/Famille et Droit, Fest­gabe/Mélanges Bern­hard Schnyder, Friburgo 1995,

pag. 8). Tale “doppio filtro” permette di contemperare adeguatamente gli interessi del coniuge istante, quelli del coniuge convenuto, quelli di persone estranee alla lite e

– per quanto riguarda l'istituto di credito – il segreto bancario (Stanislas, Ayant droit économique et droit civil: le devoir de renseignements de la banque, in: SJ 121/1999 II 436 con riferimenti). Nulla impedisce di applicare gli stessi criteri trattandosi di rilasciare informazioni scritte al giudice del merito o di una rogatoria intercantonale.

6. L'emanazione del presente giudizio rende la richiesta di effetto sospensivo senza oggetto. Quanto agli oneri processuali, essi seguirebbero la soccombenza dell'appellante, il cui rimedio giuridico si rivela improponibile. Dato nondimeno che la banca può essere stata indotta a piatire in buona fede dall'erronea designazione dell'atto impugnato (“decreto”), si rinuncia equitativamente al prelievo di tasse o spese (art. 148 cpv. 2 CPC). L'inammissibilità dell'appello esclude altresì l'attribuzione di ripetibili.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC,

pronuncia: 1. Trattato come rimedio giuridico, l'appello è irricevibile.

2. Trattato come opposizione alla domanda di edizione, l'appello è trasmesso al Pretore perché statuisca con decreto nel senso dei considerandi.

3. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

4. Intimazione:

– ; – ; – ).

Comunicazione:

– Pretura del Distretto di Bellinzona;

– Tribunale distrettuale Moesa, Roveredo (GR).

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La segretaria