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11.2006.1 • TRAC TI 11.2006.1 Generato dall'IA

Appeal of Supervisory Order Mooted by Subsequent Final Decision

Numero d'incarto 11.2006.1
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant challenged a supervisory authority's decision to order a family evaluation following a provisional deprivation of parental custody over their daughter, arguing only the civil court had jurisdiction; however, the supervisory authority subsequently issued a final decision placing the child in a boarding school until the end of the primary school cycle, which the appellant failed to contest, rendering the initial appeal moot and lacking practical or current legal interest, leading the court to declare the appeal without legal relevance and strike it from the rolls without awarding costs or attorney's fees.

Regesto Legislator

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Art. 351 cpv. 1 CPC, art. 2 cpv. 1; Appeal of Supervisory Order Mooted by Subsequent Final Decision: Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Parole chiave

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vigilanza dell'autorità competente privazione dell'autorità parentale affidamento provvisorio dei figli incompetenza per materia impugnabilità della decisione di rinvio sindacato giurisdizionale Stralcio dai ruoli per sopravvenuta carenza d'interesse giuridico.

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 351 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for declaring the appeal without legal interest and striking the case from the roll.

art. 351 cpv. 1 CPC

Cited in the preamble to the operative part, justifying the decision to remove the case from the roll.

art. 2 cpv. 1

Cited in order 2 regarding the non-imposition of costs or fees.

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Testo completo

Incarto n. 11.2006.1 · Lugano, 15 settembre 2006/lw · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria: · Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 165.1997/R.84.2005 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone la

CO 1 a

AP 1 (patrocinata RA 1 )

riguardo alla privazione della custodia parentale sulla figlia

M__________ __________ (1996);

premesso che con decisione del 28 novembre 2005 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha conferito alla dott. __________ __________ __________ di __________ l'incarico di eseguire “una valutazione sul nucleo familiare di AP 1 in considerazione della decisione emanata [il 13 ottobre 2005] dalla CO 1 di privazione [provvisoria] della custodia parentale sulla figlia M__________”;

accertato che AP 1 ha presentato un appello del 27 dicembre 2005 inteso a far dichiarare nulla tale decisione, competente per materia essendo – a suo avviso – il solo giudice civile;

preso atto che nel frattempo la Sezione degli enti locali ha deciso, il 13 giugno 2006, il collocamento della figlia in internato al­l'Istituto __________ di __________ fino al termine del ciclo scolastico ele­mentare;

constatato che tale decisione non è stata impugnata da AP 1 ed è passata in giudicato;

ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello, superato dagli eventi, è divenuto privo d'interesse pratico e attuale;

rilevato che l'appellante è stata invitata con ordinanza presidenziale del 25 luglio 2006 a esprimersi in proposito e a precisare se insistesse per l'attribuzione di ripetibili, con l'avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come adesione allo stralcio dell'appello dai ruoli senza prelievo di spese e senza attribuzione di ripetibili;

considerato che AP 1 è rimasta silente;

in applicazione dell'art. 351 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

– ; – .

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La segretaria