Appeal Withdrawal Due to Settlement in Defamation Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA group of petitioners initially sought to establish a violation of their personal rights due to published articles, requesting moral damages and the removal of the content from an online site, which the lower court partially granted, upholding the claim for some petitioners while rejecting it for another. Subsequently, the petitioners appealed to seek the same declaration for the excluded party, but several appellants withdrew their appeal, and the remaining appellant also withdrew based on an agreement where the opposing party waived any indemnity and legal fees, leading the appellate court to acknowledge the withdrawal, remove the case from the roll due to desistance, assign reduced court costs jointly and severally to the appellants, and deny the award of legal costs based on the mutual waiver.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 352 cpv. 2 CPC, Art. 24 lett. b LTG, Art. 10 cpv. 1 LTG, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; Appeal Withdrawal Due to Settlement in Defamation Case: Subsequently, the petitioners appealed to seek the same declaration for the excluded party, but several appellants withdrew their appeal, and the remaining appellant also withdrew based on an agreement where the opposing party waived any indemnity and legal fees, leading the appellate court to acknowledge the withdrawal, remove the case from the roll due to desistance, assign reduced court costs jointly and severally to the appellants, and deny the award of legal costs based on the mutual waiver.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for taking note of the withdrawal of the appeal and dismissing the case due to desistance.
Cited to establish that the appellants are jointly and severally liable for the procedural costs incurred.
Cited regarding the reduction of court fees because the case ended without a judgment.
Testo completo
Incarto n. 11.2005.94 · Lugano 7 settembre 2005/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria: · Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2004.222 (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 13 aprile 2004 da
AP 5 AP 1 AP 4 AP 2 , e AP 3 (patrocinati dallRA 1 ) contro
AO 1 AO 2 , e AO 3 (patrocinati dall' RA 2 );
premesso che il 13 aprile 2004 AP 5, AP 1, AP 4, AP 2 e AP 3 hanno chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, di accertare l'avvenuta lesione della loro personalità in seguito ad alcuni articoli apparsi sul __________ il 14 febbraio 2004, di condannare la AO 1, AO 2 e AO 3 al versamento in beneficenza di fr. 10 000.– come indennità per torto morale e di ordinare la rimozione di ogni scritto dal sito Internet del giornale che rievocasse l'articolo del 14 febbraio 2004;
ricordato che con sentenza del 20 giugno 2005, emanata in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha parzialmente accolto la petizione nella misura in cui era introdotta da AP 5, AP 1, AP 4 e AP 2, ha accertato l'avvenuta lesione della loro personalità e ha ordinato alla AO 1 di togliere un articolo dal sito Internet del quotidiano, mentre ha respinto la petizione nella misura in cui era introdotta dall' AP 3;
preso atto che contro tale sentenza AP 5, AP 1, AP 4, AP 2 e AP 3 hanno presentato un appello dell'11 luglio 2005 tendente a ottenere l'accertamento relativo alla violazione della personalità anche per quanto riguarda lo stesso AP 3;
stabilito che il 5 agosto 2005 AP 5, AP 1, AP 4 e AP 2 hanno comunicato di ritirare il loro appello, mentre l' AP 3 ha dichiarato di mantenere il proprio;
rilevato che in simili circostanze il memoriale comune di ricorso è stato intimato ai convenuti per eventuali osservazioni;
considerato che il 30 agosto 2005 l' AP 3 ha comunicato a sua volta di ritirare l'appello “a seguito di un accordo intervenuto con la controparte, nei termini che risultano dalla lettera odierna dell' RA 2 che si allega in copia";
ritenuto che in tale lettera i convenuti dichiarano di “rinunciare ad ogni indennità a loro favore e a carico dell' AP 3 stabilita dalla sentenza del Pretore” e a “ogni reciproca pretesa per spese e/o indennità legali (ripetibili) d'appello”;
rammentato che il ritiro di un appello equivale a desistenza e pone fine alla lite, sicché il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);
precisato che, di regola, il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare gli oneri cagionati (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.), ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa terminando senza sentenza (art. 24 lett. b LTG);
osservato che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, i litisconsorti essendo per altro solidalmente responsabili dei costi provocati (art. 10 cpv. 1 LTG);
posto che, per quanto attiene alle ripetibili, non è il caso di assegnarne in esito all'appello AP 5, AP 1, AP 4 e AP 2 (ritirato prima dell'intimazione), ma nemmeno in esito all'appello dell' AP 3, i convenuti medesimi avendo dichiarato di rinunciare a indennità;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia ridotta fr. 100.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria