Child Support Appeal Timeliness
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal against a lower court order setting a monthly child support obligation of CHF 800, retroactively applied and increasing to CHF 1000 monthly after the child's twelfth birthday, was deemed inadmissible because it was filed on July 2, 2005, after the ten-day appeal period, which began running on June 10, 2005 (following notification on June 8 and pickup on June 9), had expired on June 20, 2005, and the appellant provided no grounds for reinstatement of the appeal deadline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 428 cpv. 2 CPC, Art. 131 cpv. 3 CPC, Art. 137 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 313bis CPC; Child Support Appeal Timeliness: The appeal against a lower court order setting a monthly child support obligation of CHF 800, retroactively applied and increasing to CHF 1000 monthly after the child's twelfth birthday, was deemed inadmissible because it was filed on July 2, 2005, after the ten-day appeal period, which began running on June 10, 2005 (following notification on June 8 and pickup on June 9), had expired on June 20, 2005, and the appellant provided no grounds for reinstatement of the appeal deadline.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was explicitly cited as the basis for the pronouncement of the judgment regarding inadmissibility.
This provision was cited in the reasoning leading to the decision on costs, although the final order on costs (Point 2) did not explicitly cite it for the non-assessment of fees/costs.
This provision concerning the restoration of time limits was cited in the reasoning justifying the declaration of inadmissibility, but it is not explicitly cited in the operative part (Point 1).
Testo completo
Incarto n. 11.2005.89 · Lugano, 7 luglio 2005/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Pellegrini
segretaria: · Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.1130 (azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 10 settembre 2004 da
AO 1 (rappresentata dal curatore RA 1 contro
AP 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 30 giugno 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
7 giugno 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 7 giugno 2005 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha condannato AP 1 a versare per la figlia AO 1 (nata il 9 aprile 2004) un contributo alimentare indicizzato di fr. 800.– mensili retroattivamente dal giorno della nascita, aumentati a fr. 1000.– mensili dal 12° compleanno, più gli eventuali assegni familiari;
che contro tale sentenza AP 1 ha introdotto un appello (“ricorso”) del 30 giugno 2005 nel quale definisce eccessivo il contributo di mantenimento a suo carico, chiede di nominargli un avvocato d'ufficio previo conferimento del gratuito patrocinio e postula la sostituzione del curatore designato alla figlia dalla Commissione tutoria regionale 4;
che il memoriale non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che le azioni di mantenimento sono trattate nel Cantone Ticino con la procedura speciale dell'assistenza tra parenti retta dagli art. 425 segg. CPC;
che in esito a tale procedura il Pretore statuisce con sentenza appellabile entro dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC);
che il termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo l'avvenuta notifica della sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e
131 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie la sentenza del Pretore, intimata per raccomandata mercoledì 8
giugno 2005, è stata ritirata dal convenuto l'indomani (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito
98.00.690001.01364485 – LSI/LAS);
che di conseguenza il termine per appellare è cominciato a decorrere venerdì 10 giugno 2005 ed è scaduto la domenica del
19 giugno 2005, salvo protrarsi al successivo lunedì 20 giugno in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC;
che nelle circostanze descritte il “ricorso” dell'appellante, consegnato alla posta di Lugano 1 sabato 2 luglio 2005 (data figurante sulla busta, sotto il codice 98.00.690001.04046614 – LSI/LAS), risulta manifestamente tardivo;
che, del resto, nel suo memoriale l'appellante non accenna ad alcun motivo suscettibile di entrare in linea di conto per un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine giusta l'art. 137 CPC;
che l'atto in esame va pertanto dichiarato inammissibile;
che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma il fatto che il convenuto sia sprovvisto di formazione giuridica e abbia agito da sé solo, senza far capo a un legale, inducono a non prelevare tassa di giustizia né spese, mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato all'istante;
in applicazione dell'art. 313*bis* CPC,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria