Legislator Giurisprudenza & Legislazione
11.2005.86 • TRAC TI 11.2005.86 Generato dall'IA

Spousal Support Appeal Struck as Moot After Final Divorce Decree

Numero d'incarto 11.2005.86
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant, challenging the quantum of spousal support ordered in protection of the marriage proceedings, sought an increase in the awarded amounts for specific retroactive periods; however, the appeal was deemed moot and subsequently struck from the roll for withdrawal after the appellant informed the court that a final divorce decree with a full agreement had been issued by the same lower court, leading the appellate court to interpret this as a formal desistment, resulting in the appellant bearing the procedural costs, including a reduced court fee and reimbursement for the respondent's legal expenses incurred prior to the withdrawal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 77 cpv. 3 CPC, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Spousal Support Appeal Struck as Moot After Final Divorce Decree: diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di divorzio spese di procedura finzione di ritiro durata del mantenimento post-matrimoniale procedura direttrice domanda di ricusazione Stralcio di appello per desistenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 148 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for imposing procedural costs on the appellant who withdrew from the litigation.

art. 77 cpv. 3 CPC

Cited regarding the possibility to moderate the reimbursement of legal costs (ripetibili) based on equity.

art. 21 LTG per analogia

Cited as the basis for reducing the court fee because the appeal procedure did not end with a final judgment.

art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

Cited as the basis for implementing the decision regarding the withdrawal of the appeal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 11.2005.86 · Lugano, 3 dicembre 2007/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario: · Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2002.216 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 4 novembre 2002 da

AP 1 , (patrocinata dall' PA 1) contro

AO 1 (già patrocinato dall' PA 2);

esaminati gli atti,

ricordato che con sentenza del 13 giugno 2005 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha condannato AO 1 (1941) a versare alla moglie AP 1 (1976), nel quadro di misure a protezione dell'unione coniugale, un contributo alimentare di fr. 4100.– mensili dal 1° novembre 2002 al 15 luglio 2003, di fr. 3800.– mensili dal 15 luglio al 15 ottobre 2003, di fr. 5700.– mensili dal 15 ottobre al

9 dicembre 2003, di fr. 4800.– mensili dal 9 dicembre 2003 al 15 dicembre 2004, di fr. 5700.– mensili dal 15 al 31 dicembre 2004 e di fr. 3950.– mensili dal 1° gennaio al 31 marzo 2005;

preso atto che contro tale sentenza è insorta AP 1 con un appello del 24 giugno 2005 per ottenere l'aumento del contributo alimentare da fr. 4800.– a fr. 5816.70 mensili nel periodo compreso dal 9 dicembre 2003 al 15 dicembre 2004, rispettivamente da fr. 3950.– a fr. 5816.70 mensili in quello compreso dal 1° gennaio al 31 marzo 2005;

accertato che nelle sue osservazioni del 29 luglio 2005 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

constatato che con lettera del 3 luglio 2006 – trasmessa in copia a AO 1 – l'appellante comunica l'intervenuta emanazione, il 23 giugno 2006, della sentenza di divorzio su richiesta comune con accordo completo da parte del medesimo Pretore (inc. OA.2005.73) e che, “ciò premesso, la procedura appellatoria non ha più ragione di sussistere, in quanto superata dagli eventi”, on­de la richiesta di stralciarla dai ruoli;

stabilito che tale comunicazione può essere interpretata solo come desistenza, l'appellante rinunciando ormai a sottoporre il contenzio­so sulla protezione dell'unione coniugale al giudizio della Camera;

rammentato che il presidente della Camera ha scritto il 6 luglio 2006 all'appellante, invitandola a trovare un'intesa con l'ex marito in materia di spese e ripetibili, ciò che l'appellante si è ripromessa di fare non appena possibile (risposta del 17 luglio 2006);

appurato che da allora non sono più giunte notizie da parte di lei e che nelle circostanze descritte non avrebbe senso indugiare oltre;

ritenuto che l'appello va quindi stralciato dai ruoli per desistenza, la quale comporta soccombenza (Rep. 1990 pag. 284 in alto, 1978 pag. 375), con obbligo per chi recede dalla lite di assumere oneri processuali e ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC), salvo motivi di equità che inducano a moderare – appunto – l'indennità per ripetibili (art. 77 cpv. 3 CPC);

rilevato che nella fattispecie non si vedrebbe ragione per decurtare l'indennità a titolo di ripetibili, AO 1 avendo formulato osservazioni all'appello per il tramite di un avvocato senza poter prevedere l'inutilità di redigere quel memoriale;

considerato che va ridotta invece la tassa di giustizia, poiché la procedura di appello non termina con un giudizio finale (art. 21 LTG per analogia);

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia ridotta fr. 100.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

3. Intimazione:

–; –,.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.