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11.2005.84 • TRAC TI 11.2005.84 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Failure to Deposit Judicial Costs

Numero d'incarto 11.2005.84
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In an appeal stemming from possessory action proceedings, the appellate court dismissed the appeal outright because the appellants failed to deposit the required CHF 500 advance for judicial costs following a prior rejection of their request for legal aid. The court reasoned that the failure to pay the mandated advance by the deadline, without seeking an extension, rendered the appeal subject to immediate removal from the docket, precluding any substantive examination, and thus, the appellants were held liable for the procedural costs and ordered to reimburse the opposing party for their legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 312 cpv. 2 CPC, Art. 137 CPC, Art. 25 cpv. 2 con, Art. 21 LTG, Art. 12 cpv. 1 LTG, Art. 76 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Deposit Judicial Costs: The court reasoned that the failure to pay the mandated advance by the deadline, without seeking an extension, rendered the appeal subject to immediate removal from the docket, precluding any substantive examination, and thus, the appellants were held liable for the procedural costs and ordered to reimburse the opposing party for their legal fees.

Parole chiave

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anticipo delle spese versamento dell'anticipo delle spese anticipo procedura di gratuito patrocinio azione in revoca decisioni incidentali Azione possessoria

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 312 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning concerning the warning that the appeal would be struck from the rolls if the advance payment was not made.

art. 137 CPC

Cited in the reasoning regarding the lack of a request for reinstatement of time limits.

art. 25 cpv. 2 con rinvio all'art. 21 LTG

Used to determine that court costs should be adequately reduced because the appeal procedure ended without a judgment.

art. 12 cpv. 1 LTG

Cited in the preamble to the operative part of the decision.

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Testo completo

Incarto n. 11.2005.84 · Lugano, 15 giugno 2007/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario: · Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2000.806 (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 22 novembre 2000 da

AO 1 (patrocinata dall' PA 2 ) contro

, , cui sono subentrati gli eredi , , e , (patrocinati dall' , ) AP 1 AP 1 (patrocinati dall' PA 1 ),

visto l'appello del 22 giugno 2005 introdotto da AP 1 e AP 2 contro il decreto del 17 giugno 2005 con cui il Pretore ha parzialmente accolto una loro istanza di restituzione in intero del 12 dicembre 2002 per produrre nuovi mezzi di difesa;

preso atto che nelle sue osservazioni del 14 luglio 2005 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

ricordato che con decisione del 16 aprile 2007, motivata in fatto e in diritto, questa Camera ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello;

accertato che il 18 aprile 2007 gli appellanti sono stati invitati a depositare entro venerdì

11 maggio 2007, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 500.– sul conto corrente postale 69-10 370-9 del Tribunale d'appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);

preso atto che nessun versamento risulta essere intervenuto finora, né gli appellanti constano avere chiesto un'eventuale restituzione del termine (art. 137 CPC);

ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;

considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 25 cpv. 2 con rinvio all'art. 21 LTG);

stabilito che l'istante ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili, avendo presentato un memoriale di osservazioni per il tramite di un patrocinatore;

rammentato che il valore litigioso dell'azione supera di gran lunga la soglia dei fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, ove appena si pensi alle opere di premunizione o di consolidamento prospettate dal perito nel suo referto del 13 febbraio 2002 (pag. 33 seg.);

richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,

decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

2. Gli, oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a AO 1, sempre con vincolo di solidarietà,

fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

3. Intimazione:

– o; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.