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11.2005.8 • TRAC TI 11.2005.8 Generato dall'IA

Application for Rectification of Judgment Regarding Judge Recusal Dismissed

Numero d'incarto 11.2005.8
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The case concerns an appeal regarding an earlier decision that dismissed a request for the recusal of a lower court judge in a property dispute over the extent of easements between owners of adjacent apartment buildings. The appellant sought "rectification in fact and law" of the appellate court's previous judgment, claiming errors or omissions in the statement of facts concerning procedural details like representation and service of documents. The court reasoned that the requested corrections concerned factual circumstances that were entirely irrelevant to the ultimate legal conclusion reached regarding the judge's alleged bias, and since the appellant conceded these facts would not change the outcome of the recusal decision, the application for rectification was dismissed.

Regesto Legislator

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Art. 339 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 313^bis CPC; Application for Rectification of Judgment Regarding Judge Recusal Dismissed: The appellant sought "rectification in fact and law" of the appellate court's previous judgment, claiming errors or omissions in the statement of facts concerning procedural details like representation and service of documents. The court reasoned that the requested corrections concerned factual circumstances that were entirely irrelevant to the ultimate legal conclusion reached regarding the judge's alleged bias, and since the appellant conceded these facts would not change the outcome of the recusal decision, the application for rectification was dismissed.

Parole chiave

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rettificazione della decisione domanda di ricusazione diritto alla risoluzione del contratto effetti di una sentenza di annullamento decisione incidentale impugnabile sindacato giurisdizionale correzione di una sentenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313^bis CPC

Cited as the basis for the court's decision to rule on the request.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning as the general rule for allocating costs, although the final order waived costs.

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Testo completo

Incarto n. 11.2005.8 · Lugano 22 febbraio 2005/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, vicepresidente, Lardelli e Pellegrini

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2004.386 (esecuzione effettiva) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 21 aprile 2004 da

AO 1 AO 3 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 e AO 10 (rappresentati dall'arch. e patrocinati dall' RA 1 ) contro

AP 1 ;

e nella causa OA.2004.251 (accertamento della proprietà e azione negatoria) promossa con petizione del 23 aprile 2004 dagli stessi attori contro il convenuto e

__________, __________

*giudicando

ora sull’istanza di “rettifica in fatto e in diritto”* presentata il 10 gennaio 2005 da AP 1 riguardante la sentenza emessa

da questa Camera il 22 dicembre 2004 (inc. n. 11.2004.164 e 11.2004.165);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di rettifica;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che tra AO 2 e AO 3, AO 4, AO 5, AO 6, AO 7 e AO 8, AO 9 e AO 1, titolari di proprietà per piani della particella n. 296 RFD di __________, sono pendenti davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, due cause da loro promosse contro AP 1 e una promossa contro __________, titolari di proprietà per piani della particella n. 1519, concernenti in particolare l'estensione di servitù iscritte a favore della particella n. 1519 e a carico della n. 296;

che nel corso delle procedure, con istanza del 29 ottobre 2004 AP 1 ha chiesto la ricusa del Pretore;

che con

sentenza del 22 dicembre 2004 questa Camera ha respinto l'istanza (inc. n. 11.2004.164 e 11.2004.165);

che il 10 gennaio 2005 AP 1 ha presentato un'istanza, in tedesco, di “rettifica in fatto e in diritto” in cui chiede la correzione di alcuni passi nell'esposizione dei

fatti alla base della sentenza 22 dicembre 2004;

che con ordinanza del 14 gennaio 2005 il vicepresidente di questa Camera ha fissato a AP

1 un termine di 15 giorni per presentare una traduzione dell'atto;

che il 21 gennaio 2005 AP 1 ha presentato quanto richiesto;

che l'istanza non è stata oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che a parere dell'istante nei considerandi della sentenza del 22 dicembre 2004 questa Camera ha erroneamente indicato alcune circostanze di fatto;

che a norma dell'art. 339 cpv. 1 CPC la correzione di una sentenza, se si tratta di errori materiali nella redazione o di semplici errori di calcolo, anche nei dispositivi, va chiesta in via di interpretazione;

che, in realtà, quanto chiede l'interessato è la completazione dei fatti;

che la mancata menzione del rappresentante degli attori, la mancanza di precisione nella designazione della parte convenuta, le divergenze in merito alle modalità di intimazione e di ricezione del precetto esecutivo civile, le data delle traduzioni o la questione di sapere se il patrocinatore del convenuto ha rinunciato al mandato o questi è stato revocato hanno irrilevanza pratica e giuridica poiché ininfluenti sulle conclusioni cui questa Camera è pervenuta;

che, infatti, questa Camera non si è fondata su tali circostanze per determinare se l'operato del Pretore adombrerebbe prevenzione nei confronti del convenuto;

che, pertanto, quand'anche alcune circostanze di fatto siano state omesse per inavvertenza, una loro completazione non sarebbe idonea a sovvertire l'esito del giudizio sulla ricusazione a favore dell'istante;

che, del resto, l'interessato stesso non ritiene le circostanze su cui poggia la sua domanda idonee a modificare il giudizio a suo favore;

che in siffatte circostanze l'istanza va disattesa;

che le spese del giudizio odierno andrebbero a carico dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC);

che, tuttavia, data la particolarità del caso, si giustifica di rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, mentre non si assegnano ripetibili alla controparte, cui l'istanza non è stata intimata e non ha causato costi presumibili;

per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC,

pronuncia: 1. L'istanza è respinta.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– , ; – , .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La segretaria