Appellant Withdrawal in Guardianship Support Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged a supervisory authority's rejection of their appeal against a regional guardianship commission's decision to assign psychological support and behavioral analysis for their daughter to a specific service, seeking instead an evaluation by a specialist of their choosing; however, the guardianship commission subsequently revoked the contested mandate, prompting the appellant to withdraw the appeal, leading the court to acknowledge the withdrawal and dismiss the case due to desistance, but concluding that the specific reason for withdrawal justified waiving court fees and costs, and not awarding legal costs to the commission as it acted in its official capacity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 352 cpv. 1 e 2 CPC, art. 159 cpv. 2 in fine OG; Appellant Withdrawal in Guardianship Support Dispute: Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the procedural basis for the court's decision regarding the withdrawal of the appeal and the resulting costs.
Cited analogously in the reasoning regarding the non-attribution of legal costs (ripetibili).
Testo completo
Incarto n. 11.2005.77 · Lugano 31 agosto 2005/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria: · Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa 366.2004/R.10.2005 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1, (patrocinati dall' PA 1 ) alla
Commissione tutoria regionale 14,Bellinzona riguardo alla figlia F__________ (1997)
premesso che 1° febbraio 2005 la Commissione tutoria regionale 14 ha incaricato il Servizio medico-psicologico di __________ di prestare sostegno psicologico a F__________
(1997) e di analizzarne i tratti comportamentali, indagando su eventuali problematiche familiari;
ricordato che un ricorso di AP 2 e AP 1 contro tale incarico è stato respinto il 17 maggio 2005 dalla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, senza prelievo di tasse o spese;
accertato che contro quest'ultima decisione AP 2 e AP 1 sono insorti con un appello del 7 giugno 2005 per ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso di far valutare la situazione della figlia da uno specialista di loro fiducia;
rilevato che con risoluzione del 9 agosto 2005 la Commissione tutoria ha revocato il mandato conferito al Servizio medico-psicologico di __________;
osservato che, preso atto di ciò, gli appellanti hanno comunicato a questa Camera di ritirare l'appello;
rammentato che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
considerato nondimeno che nella fattispecie il motivo del ritiro giustifica di soprassedere al prelievo di tasse o spese;
ritenuto che non si pone problema di ripetibili, gli appellanti più non chiedendone, mentre la Commissione tutoria regionale ha agito nel quadro delle sue attribuzioni ufficiali (cfr. per analogia, sul piano federale, art. 159 cpv. 2 in fine OG);
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione a:
; – Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria