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11.2005.76 • TRAC TI 11.2005.76 Generato dall'IA

Property Share Transfer Denial Upheld Due to Non-Payment of Judicial Costs

Numero d'incarto 11.2005.76
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appeal concerns a request to register the transfer of a property share via division and cession, which was previously denied by the Land Registry Officer because the cession aspect of the mixed transaction required notarization under Cantonal law, and this denial was upheld by the supervisory authority. The appellate court dismissed the appeal because the appellant, who does not reside in the Canton, failed to pay the required advance for judicial costs despite being duly notified and having their subsequent appeal to the Federal Tribunal regarding the payment order dismissed without a suspension of proceedings, leading to the appeal being struck from the record for non-payment.

Regesto Legislator

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Art. 657 pto, Art. 2 Legge, Art. 28 cpv. 3 LPAmm, Art. 12 LPAmm, Art. 94 OG, Art. 21 LTG; Property Share Transfer Denial Upheld Due to Non-Payment of Judicial Costs: The appellate court dismissed the appeal because the appellant, who does not reside in the Canton, failed to pay the required advance for judicial costs despite being duly notified and having their subsequent appeal to the Federal Tribunal regarding the payment order dismissed without a suspension of proceedings, leading to the appeal being struck from the record for non-payment.

Parole chiave

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trasferimento della proprietà anticipo delle spese azione nominativa cessazione dei pagamenti diritto processuale registro fondiario stralcio della procedura per mancato pagamento dell'anticipo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 28 cpv. 3 LPAmm

This provision was used both to justify the dismissal of the appeal due to non-payment of the advance for costs and to order the costs incurred.

art. 21 LTG

This provision was cited in the reasoning for reducing the court fee when the procedure terminates without a judgment.

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Testo completo

Incarto n. 11.2005.76 · Lugano 21 dicembre 2005/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, vicepresidente, Lardelli e Walser

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 132-05.2005/16/2004 (iscrizione nel registro fondiario) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza,

AP 1 alla

Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza sul registro fondiario; e all' Ufficiale del registro fondiario del Distretto di Locarno;

premesso che l'11 maggio 2000 il __________(Baden-Württemberg)ha certificato le firme apposte da __________ e AP 1, cittadini tedeschi domiciliati in Germania, su “un'istanza di trapasso per

via divisione” con la quale il primo cedeva alla seconda per “via divisione” la sua quota di un mezzo della proprietà per piani n. 3271 della particella n. 225 RFD di __________;

rammentato che con decisione del 3 novembre 2004 l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Locarno ha respinto la richiesta di AP 1 volta all'iscrizione a suo nome della citata proprietà per piani, poiché “si tratta di un'operazione mista (divisione e cessione) per la quale l'iscrizione della cessione deve essere constatata mediante atto pubblico da parte di un notaio del Cantone Ticino a norma dell'art. 657 pto. 1 Codice civile Svizzero e art. 2 Legge sul notariato”;

ricordato cheun ricorso presentato da AP 1 contro la decisione predetta è stato respinto il 20 aprile 2005 dalla Sezione del registro fondiario e di commercio, autorità di vigilanza;

preso attoche contro la decisione appena citata AP 1 insorta a questa Camera con un ricorso del 19 maggio 2005 nel quale ne chiede l'annullamento;

richiamato il decreto del 21 giugno 2005 con cui il presidente di questa Camera ha fissato

alla ricorrente un termine di 15 giorni sia per versare, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 800.– con

l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il ricorso non sarebbe stato trattato (art. 28 cpv. 3 LPAmm), sia per indicare alla Camera un recapito in Svizzera ove possano essere eseguite le notificazioni, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, le notificazioni non avverranno e la ricorrente riceverà semplice comunicazione degli atti per plico postale;

osservato che un ricorso “per diritto amministrativo” del 4 agosto 2005 presentato da AP 1 contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con

sentenza del 22 novembre 2005;

posto che secondo l'art. 28 cpv. 3 LPAmm l'autorità di ricorso può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino un adeguato importo a titolo di garanzie per le tasse di giustizia e gli assegna un congruo termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria dell'irricevibilità del ricorso;

accertato che l'anticipo spese richiesto il 21 giugno 2005 non è stato versato, senza che l'interessata abbia postulato – per altro – un'eventuale restituzione del termine (art. 12 LPAmm) né alcuna richiesta intesa all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria;

rilevato che, invero, contro il citato decreto la ricorrente ha presentato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, convertito dal Tribunale medesimo in ricorso di diritto pubblico;

ritenuto che un ricorso di diritto pubblico, di natura straordinaria, non ha effetto sospensivo, ma il ricorrente può chiedere al Tribunale federale di accordarlo (art. 94 OG);

visto che, benché il ricorso contenesse una richiesta in tale senso, il Tribunale federale non ha giudicato sull'effetto sospensivo;

considerato che, pertanto, non beneficiando degli effetti della sospensività, i termini fissati nella decisione 21 giugno 2005 sono continuati a decorrere;

appurato che, comunque sia, quand'anche si ritenesse che i termini sono ricominciati a decorrere l'indomani della sentenza del Tribunale federale, essi sono decorsi senza esito;

stabilito che in assenza del pagamento dell'anticipo spese, il ricorso non può, come preannunciato nella citata decisione, essere esaminato (art. 28 cpv. 3 LPAmm);

disposto che in tal caso gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura terminando senza sentenza (art. 21 LTG);

concluso che, come preannunciato, la sentenza non è notificata ma la ricorrente ne riceverà semplice comunicazione per plico postale;

richiamato l'art. 28 cpv. 3 LPAmm,

decreta: 1. Il ricorso è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 100.–

*b)* spese fr. 50.–

*c)* spese di traduzione fr. 60.–

fr. 210.–

sono posti a carico della ricorrente.

3. Comunicazione a:

– Ufficiale del registro fondiario di Locarno; – Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza.

terzi implicati e controparti · 1. CO 1 2. CO 2

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dalla sua intimazione (art. 97 segg. OG).