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11.2005.71 • TRAC TI 11.2005.71 Generato dall'IA

Wife Withdraws Appeal of Pension Division After New Settlement

Numero d'incarto 11.2005.71
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In an appeal concerning a divorce decree that approved a mutual agreement regarding the division of assets, including a transfer from a husband's pension fund and the transfer of the wife's share in a property, the wife appealed only the pension fund distribution amount. Before the appellate court could rule on the merits, the parties reached a new settlement resolving the outstanding disputes, leading the appellant to formally withdraw the appeal, agreeing to bear the appeal court costs (with a reduced judicial fee due to the settlement). Consequently, the court acknowledged the withdrawal, dismissed the case as withdrawn due to desistance, and allocated the reduced judicial fee and process costs entirely to the appellant, as per the parties' agreement regarding costs.

Regesto Legislator

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Art. 25 cpv. 2 con, Art. 21 LTG, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 115 LTF; Wife Withdraws Appeal of Pension Division After New Settlement: Before the appellate court could rule on the merits, the parties reached a new settlement resolving the outstanding disputes, leading the appellant to formally withdraw the appeal, agreeing to bear the appeal court costs (with a reduced judicial fee due to the settlement). Consequently, the court acknowledged the withdrawal, dismissed the case as withdrawn due to desistance, and allocated the reduced judicial fee and process costs entirely to the appellant, as per the parties' agreement regarding costs.

Parole chiave

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convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio trasferimento di patrimonio ripartizione della rendita per coniugi fondo pensionistico divisione della proprietà riscatto della rendita Stralcio di un appello dai ruoli per intervenuto ritiro

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

This provision was cited as the legal basis for the court's ruling (decreta) regarding the procedural outcome following the withdrawal of the appeal.

art. 25 cpv. 2 con rinvio all'art. 21 LTG

This provision was used to justify the decision to equitably reduce the court fee based on the parties' agreement and the termination without a merit review.

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Testo completo

Incarto n. 11.2005.71 · Lugano, 18 maggio 2007/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2004.116 (divorzio su richiesta comune con accordo completo) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 29 ottobre 2004 da

AP 1 (ora patrocinata dall' PA 3 ) e

AO 1 (patrocinato dall' PA 2 );

premesso che con sentenza del 10 maggio 2005 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha pronunciato il divorzio tra le parti, ha omologato la convenzione sugli effetti del divorzio da loro stipulata (dispositivo n. 2), ha ordinato alla __________ di trasferire fr. 40 500.– dal fondo di previdenza del marito a quello della moglie presso la __________ (dispositivo n. 2.1), ha accertato che AP 1 si impegnava a cedere al marito la sua quota di ½ sulla particella n. 546 RFD di __________, la sentenza costituendo un valido titolo per conseguire il trapasso di proprietà nel registro fondiario (dispositivo n. 2.2), e ha posto la tassa di giustizia di fr. 800.– con le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;

preso atto che contro tale sentenza AP 1 è insorta con un appello del 31 maggio 2005 nel quale ha chiesto di riformare il dispositivo n. 2.1 ordinando alla __________ di trasferire al suo fondo di previdenza non la cifra fissata dal Pretore, bensì un mezzo della prestazione d'uscita accumulata dal marito dalla data del matrimonio fino al 31 maggio 2005 (incluso il prelevamento per l'acquisto della particella n. 546 RFD di __________, abitazione coniugale), autorizzando il trapasso della sua quota di comproprietà sulla particella n. 546 al marito solo ad avvenuta esecuzione dell'ordine;

considerato che nelle proprie osservazioni del 24 giugno 2005 AO 1 ha proposto di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore;

accertato che il 14 maggio 2007 AO 1 ha comunicato alla Camera di avere raggiunto quel medesimo giorno un'intesa con l'ex

moglie sulle questioni ancora controverse del divorzio, accordo che sarebbe stato sottoposto al Pretore per ottenere la modifica della

sentenza del 10 maggio 2005 e in virtù del quale AP 1 dichiara di ritirare l'appello, lasciando espressamente che la pronuncia impugnata passi in giudicato (clausola n. 4);

constatato che con lettera dello stesso 14 maggio 2007 AP 1 conferma formalmente alla Camera “il ritiro della causa citata in epigrafe”;

appurato che nell'accordo citato l'appellante si impegna a corrispondere l'ammontare della tassa di giustizia e delle spese di appello, le parti dichiarando invece di compensare fra loro le ripetibili (clausola n. 3, primo punto):

ritenuto che sotto questo profilo non v'è ragione di scostarsi da quanto le parti hanno consensualmente pattuito, fermo restando che la tassa di giustizia va equamente ridotta, dovendosi tenere conto sia della buona volontà dimostrata dai contendenti sia della circostanza che il processo termina senza un sindacato di merito (art. 25 cpv. 2 con rinvio all'art. 21 LTG);

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 100.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

3. Intimazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.