Obstruction of Easement and Apportionment of Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn initial proceeding sought a precautionary order compelling a property owner to remove obstacles, including a barrier, plant, and lamp, impeding a registered vehicular right-of-way easement over an adjacent property. The lower court granted only the delivery of the barrier keys, leading to an appeal. During the appeal proceedings, the property owner voluntarily removed the barrier and the lamp, leading to the appeal being struck from the rolls regarding those items due to acquiescence, while the appellant subsequently abandoned the claim regarding the plant, resulting in a strike for desistance on that point. The court determined that costs should be apportioned based on the relative success of the claims, assigning one-quarter of the procedural burdens to the appellant and the remainder to the opposing party, acknowledging that the barrier removal addressed the primary obstruction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 352 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 77 cpv. 3 CPC, Art. 148 cpv. 2 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; Obstruction of Easement and Apportionment of Costs: The lower court granted only the delivery of the barrier keys, leading to an appeal. During the appeal proceedings, the property owner voluntarily removed the barrier and the lamp, leading to the appeal being struck from the rolls regarding those items due to acquiescence, while the appellant subsequently abandoned the claim regarding the plant, resulting in a strike for desistance on that point. The court determined that costs should be apportioned based on the relative success of the claims, assigning one-quarter of the procedural burdens to the appellant and the remainder to the opposing party, acknowledging that the barrier removal addressed the primary obstruction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAApplied to declare the appeal struck from the roll due to acquiescence concerning the barrier and the lamp.
Applied again to declare the appeal struck from the roll due to withdrawal (desistenza) concerning the tree and other obstacles.
Cited when discussing the remedies available against the current decision before the Federal Tribunal.
Cited when determining the threshold for an appeal in civil matters based on the value in dispute.
Cited in relation to documenting the value in dispute if an appeal to the Federal Tribunal were pursued.
Cited regarding the possibility of referring the case back to the lower court judge to determine the value in dispute.
Cited in the section describing remedies available against the decision.
Cited in the section describing the admissibility requirements for an appeal in civil matters concerning pecuniary claims.
Cited as governing the standing to appeal.
Cited in relation to the subsidiary appeal in constitutional matters.
Cited in relation to the subsidiary appeal in constitutional matters.
Cited as governing the standing to file a subsidiary appeal in constitutional matters.
Cited as the basis for the equitable reduction of the court fee when the case is struck from the roll.
Cited as the basis for equitably moderating the awarded party's compensation for costs.
Cited as the basis for distributing court fees and costs, and party compensation, in cases of shared failure or other just cause.
Testo completo
Incarto n. 11.2005.66 · Lugano, 24 settembre 2007lw · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria: · Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.160 (provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 3 novembre 2004 dal
AP 1 (patrocinato dall' PA 1 ) contro
AO 1 (patrocinata dall' PA 2 ),
esaminati gli atti;
Ritenuto
in fatto: A. Il
3 novembre 2004 AP 1, allora proprietario di tutte le unità per piani formanti la particella n. 1206 RFD di __________, si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord perché ordinasse in via cautelare alla ditta AO 1, proprietaria della contigua particella n. 1205, di rimuovere una barriera, una
pianta e ogni altro ostacolo che impedisse o limitasse l'esercizio di una servitù di passo veicolare iscritta in favore della sua particella sul fondo
della convenuta. Egli ha chiesto inoltre che quest'ultima fosse diffidata a rendere percorribile la strada gravata del passo entro 10 giorni. Alla discussione del 15 novembre 2004 la AO 1 ha proposto di respingere la richiesta. L'udienza è continuata il 14 gennaio 2005 e in tale occasione AP 1 ha replicato, confermando l'istanza, mentre la convenuta ha duplicato, mantenendo la propria posizione.
B. Esperita l'istruttoria cautelare, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a produrre conclusioni scritte. Nel proprio allegato del 18 marzo 2005 l'istante ha ribadito le domande iniziali, chiedendo che fosse ordinato alla convenuta di rimuovere anche una lampada posta sul ciglio della strada. Nel suo memoriale di quello stesso giorno la convenuta ha proposto una volta ancora di respingere ogni pretesa. Statuendo con decreto cautelare del 19 aprile 2005 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha obbligato la ditta AO 1 a consegnare a AP 1 le chiavi della barriera. Per il resto ha respinto le domande, assegnando all'istante un termine di 60 giorni entro cui promuovere l'azione di merito. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste per tre quarti a carico dell'istante e per il rimanente a carico della convenuta, con obbligo per il primo di rifondere alla seconda un'indennità di fr. 400.– a titolo di ripetibili ridotte.
C. Contro il decreto predetto AP 1 è insorto con un appello del 6 maggio 2005 volto a ottenere l'accoglimento integrale dell'istanza e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 3 giugno 2005 la AO 1 ha proposto di respingere l'appello. La causa di merito è stata poi intentata davanti al medesimo Pretore il 20
giugno 2005 ed è stata sospesa su richiesta delle parti in concomitanza con l'udienza preliminare del 6 febbraio 2006
(inc. OA.2005.82). Non consta che da allora essa sia più stata riattivata.
D. Il
13 luglio 2006 AP 1 ha comunicato alla Camera che nel frattempo la convenuta aveva rimosso la barriera e la lampada. Egli così concludeva: “Avendo controparte aderito alle richieste dell'appellante, si chiede di voler stralciare l'appello, con l'attribuzione di tasse, spese e ripetibili a carico della AO 1”. Invitata con ordinanza del 14 luglio 2006 a esprimersi dal presidente della Camera, la convenuta ha ammesso il 26 luglio 2006 di avere tolto nel frattempo la barriera e la lampada, ma non la pianta, e si è opposta al pagamento di oneri processuali, sostenendo che la dichiarazione dell'appellante costituisce un atto di desistenza e va trattata come tale.
Considerando
in diritto: 1. Che la barriera e la lampada siano state allontanate in pendenza di causa è, dopo quanto si è visto, indiscusso. Né risulta che la convenuta abbia – per avventura – proceduto con riserva, sotto condizione o sia stata indotta ad attivarsi per circostanze estranee alla sua volontà. Nel citato scritto del 26 luglio 2006 a questa Camera essa argomenta di essersi risolta a procedere in tal modo perché intendeva vendere il fondo e agevolare l'ottenimento di una licenza edilizia sul medesimo, ma a prescindere dalla circostanza che l'assunto si esaurisce in semplici affermazioni, il fatto ch'essa abbia aderito a due richieste avversarie per scelta propria nulla muta alla parziale acquiescenza. Certo, l'istante
aveva preteso l'eliminazione della lampada solo nelle conclusioni scritte del 18 marzo 2005, ma ciò non toglie che, levando la lampada, la convenuta abbia ottemperato alla richiesta. Ne segue che quanto alla barriera e alla lampada l'appello va stralciato dai ruoli per acquiescenza (art. 352 cpv. 1 CPC).
2. Rimarrebbe da statuire, nella situazione descritta, sul postulato allontanamento dell'albero. Se non che, nella dichiarazione del 13 luglio 2006 l'istante medesimo chiede di stralciare l'appello senza più alludere minimamente alla questione. È possibile che, accertata la rimozione della barriera e della lampada, egli abbia ritenuto per finire di non più insistere. Comunque sia, egli stesso ha lasciato cadere la contestazione senza porre riserve o condizioni e senza invocare circostanze estranee alla sua volontà. Sull'eliminazione dell'albero l'appello va dunque stralciato dai ruoli per desistenza (in applicazione, una volta ancora, dell'art. 352 cpv. 1 CPC).
3. Tanto l'acquiescenza quanto la desistenza vanno equiparate in linea di principio, ai fini del giudizio sulle spese e le ripetibili, a soccombenza (acquiescenza v. RtiD I-2004 pag. 487 consid. 5; desistenza v. Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375). E siccome in caso di stralcio dai ruoli la procedura termina senza sentenza, la tassa di giustizia va equitativamente ridotta (cfr. art. 21 LTG), così come può essere moderata equitativamente l'indennità per ripetibili che spetta alla parte vittoriosa (art. 77 cpv. 3 CPC). Inoltre “il giudice, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, può ripartire parzialmente o per intero fra le parti, le tasse e le spese giudiziarie e le ripetibili” (art. 148 cpv. 2 CPC).
4. Nella fattispecie l'istante soccombe – come detto – per quel che riguarda l'allontanamento della pianta, mentre la convenuta soccombe sulla rimozione della barriera e della lampada. Ora, non fa dubbio che il maggiore ostacolo all'esercizio della servitù fosse costituito proprio dalla barriera, tant'è che nel decreto impugnato il Pretore ha ordinato cautelarmente alla convenuta di consegnare un esemplare delle chiavi all'istante. La pianta e la lampada recavano disturbo, ma apparentemente non impedivano il passaggio. Ciò posto, si può ragionevolmente desumere che, togliendo la barriera e la lampada, la convenuta abbia accondisceso all'istanza avversaria almeno nella proporzione di tre quarti e che, rinunciando a chiedere l'allontanamento dell'albero, l'istante abbia desistito per il rimanente quarto. In definitiva l'intera procedura di appello va stralciata dai ruoli, ma l'istante va tenuto ad assumere un quarto degli oneri processuali, mentre la convenuta deve farsi carico del resto e rifondere all'appellante un'indennità per ripetibili ridotta.
5. Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierno decreto sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), nessun elemento agli atti consente di arguire che il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunga la soglia dei fr. 30 000.– necessaria per un ricorso in materia civile. Dovendosi stralciare la causa dai ruoli, non è il caso nemmeno, in concreto, di rinviare la causa al Pretore perché definisca il valore litigioso mediante ordinanza (art. 13 CPC). Ad ogni buon conto, dovesse l'una o l'altra parte adire il Tribunale federale, nulla impedirà all'insorgente di documentare l'esistenza di un valore litigioso di almeno fr. 30 000.–, dimostrando che il maggior valore derivante al fondo dominante dall'eliminazione della barriera, della pianta e della lampada, rispettivamente il deprezzamento che deriva al fondo serviente dai relativi obblighi di rimozione raggiunge tale somma (art. 9 cpv. 3 CPC; a livello federale: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.5 ad art. 36, pag. 284).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. Nella misura in cui concerne la postulata rimozione della barriera e della lampada, l'appello è stralciato dai ruoli per acquiescenza.
2. Nella misura in cui concerne la postulata rimozione della pianta e di ogni altro ostacolo suscettibile di impedire o di limitare l'esercizio del passo, l'appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
3. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 150.–
*b)* spese fr. 50.–fr. 200.–
sono posti per un quarto a carico dell'appellante e per il resto a carico della controparte, che rifonderà all'appellante un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
4. Intimazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.