Succession Contract Publication Dispute Withdrawn on Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was initiated concerning the required publication of a succession contract stipulated between two spouses following the death of one in October 2004, as the notary initially refused to publish the full document as requested by the lower court, leading one heir to appeal the subsequent order demanding full publication by asking that publication be limited only to provisions concerning the deceased. The appellate court struck the case from the rolls after the parties jointly communicated their agreement to withdraw the appeal, stipulating that costs were to be borne by the party who advanced them, with reciprocal compensation for recoverable costs, and substantially reducing the court fee due to the amicable settlement prior to judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 352 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG; Succession Contract Publication Dispute Withdrawn on Appeal: The appellate court struck the case from the rolls after the parties jointly communicated their agreement to withdraw the appeal, stipulating that costs were to be borne by the party who advanced them, with reciprocal compensation for recoverable costs, and substantially reducing the court fee due to the amicable settlement prior to judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited to justify removing the case from the docket due to the withdrawal of the appeal (desistenza).
This article was cited to justify the reduction of the court fee because the case ended without a final judgment in the appeal stage.
Testo completo
Incarto n. 11.2005.65 · Lugano 23 dicembre 2005/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa CN.2004.947 (pubblicazione di contratto successorio) della Pretura di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 17 novembre 2004 dall'
AO 1
nella successione fu __________, nata __________ (1913), già in __________, deceduta a __________ il 18 ottobre 2004,
riguardante gli eredi legittimi AP 1 (patrocinato dagli PA 3 AO 2 (patrocinati dalle PA 1 ) AO 3 AO 4 e AO 6 ;
premesso che __________ è deceduta a __________ il 18 ottobre 2004;
ricordato che il notaio AO 1 ha introdotto il 17 novembre 2004 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un'istanza volta a pubblicare un estratto del contratto successorio stipulato il 21 dicembre 1998 dai coniugi AP
1 e __________;
rilevato che il Pretore supplente ha chiesto il 28 gennaio 2005 al notaio __________, comparso in luogo e vece del notaio AO 1, di pubblicare l'intero contratto e, visto il rifiuto opposto da quest'ultimo, ha annullato l'udienza;
rammentato che il notaio AO 1 ha confermato il
3 marzo 2005 di rifiutare la pubblicazione integrale del contratto;
visto che il Pretore supplente ha ribadito la propria decisione con ordinanza del 19 aprile 2005;
preso atto che contro tale ordinanza AP 1 ha presentato un appello del 29 aprile 2005, chiedendo di limitare la pubblicazione del contratto “alle disposizioni che riguardano la defunta signora __________”;
accertato che AO 5 e AO 2 hanno proposto il
3 giugno 2005 di respingere l'appello, mentre il notaio, come pure AO 3, AO 4 e AO 6 non hanno formulato osservazioni;
constatato che il 20 settembre 2005 AP 1 ha comunicato a questa Camera l'esistenza di trattative per definire amichevolmente il contenzioso;
appurato che con lettera del 21 dicembre 2005 le parti hanno comunicato congiuntamente alla Camera la loro volontà di vedere tolto l'appello dai ruoli “con spese a carico di chi le ha anticipate e ripetibili compensate”;
stabilito che nelle circostanze descritte la causa va stralciata dai ruoli a norma dell'art.
352 cpv. 1 CPC;
ritenuto che in materia di spese e ripetibili non v'è motivo di scostarsi da quanto le parti hanno consensualmente deciso;
precisato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, non solo per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti, ma anche perché in appello la causa termina senza sentenza (art. 21 LTG);
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 150.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico di AP 1, compensate le ripetibili.
3. Intimazione:
– ; – ; – ; – ; – , ; – , ; – , .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria