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11.2005.54 • TRAC TI 11.2005.54 Generato dall'IA

Spousal Support Modification and Legal Aid Revocation Appeal Withdrawal

Numero d'incarto 11.2005.54
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The case originated from a request by one spouse (AP 1) to reduce previously established spousal support obligations for their children, where the lower court had initially granted legal aid to AP 1 but subsequently revoked it retroactively due to alleged misrepresentation of financial circumstances; AP 1 appealed the revocation of legal aid, but later withdrew the appeal, leading the appellate court to acknowledge the withdrawal, strike the case from the rolls due to desistance, and confirm that no court fees or reimbursement costs would be charged, as the procedure for granting legal aid is generally free of charge.

Regesto Legislator

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Art. 352 cpv. 2 CPC, Art. 4 cpv. 2 Lag, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Spousal Support Modification and Legal Aid Revocation Appeal Withdrawal: diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca del gratuito patrocinio coniuge sostegno finanziario dovere di assistenza modifica del mantenimento del figlio spese legali

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 2 CPC

Cited in the dispositive as the basis for striking the case from the rolls due to the withdrawal of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 11.2005.54 · Lugano 9 novembre 2009/rs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario: · Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2004.69 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 30 giugno 2004 da

AP 1 contro

AO 1 ( PA 1 ),

*giudicando ora sulla decisione (“decreto”) del 18 marzo 2005* con cui il Pretore ha revocato retroattivamente l'assistenza giudiziaria concessa il 7 ottobre 2004 a AP 1;

premesso che AP

1 (1963) e AO 1 (1967) si

sono sposati a __________ il 1° aprile 1988;

ricordato che dal matrimonio sono nate A__________, l'11 febbraio 1989, e L__________, il 28 agosto 1992;

rilevato che nell'ambito di una procedura a protezione dell'unione coniugale, promossa da AP 1 il 9 maggio 2003, il Pretore del Distretto di Riviera ha omologato il 17 dicembre 2003 un accordo dei coniugi in base al quale le figlie sarebbero state affidate alla madre e il padre si sarebbe impegnato a versare dal 1° dicembre 2003 un contributo alimentare di fr. 850.– mensili per ognuna di loro (inc. DI.2003.57);

rammentato che il 30 giugno 2004 AP 1 si è rivolto al Pretore, chiedendo una riduzione di tali contributi alimentari;

ritenuto che all'udienza del 21 settembre 2004, indetta per la discussione, AP 1 ha confermato l'istanza, postulando il beneficio dell'assistenza giudiziaria, mentre AO 1 ha proposto di respingere la richiesta;

constatato che con decisione del 7 ottobre 2004 il Pretore ha accolto la richiesta di assistenza giudiziaria;

accertato nondimeno che con decisione del

18 marzo 2005 il Pretore ha revocato il beneficio retroattivamente dal giorno della concessione, rimproverando all'interessato di avere fornito false indicazioni sulla sua situazione finanziaria;

preso atto che il 17 aprile 2005 AP 1 ha ricorso a questa Camera contro la revoca dell'assistenza giudiziaria;

appurato che con lettera del 22 giugno 2007 AP 1 ha dichiarato di ritirare il ricorso;

osservato che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

precisato che la procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita (art. 4 cpv. 2 Lag);

considerato che ancorché ai limiti non v'è ragione di scostarsi da tale precetto nel caso in rassegna;

stabilito che non si pone problema di ripetibili, il ricorso non

avendo formato oggetto di intimazione;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

decreta: 1. Si prende atto del ritiro del ricorso. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Non si riscuotono tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

; .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.