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11.2005.43 • TRAC TI 11.2005.43 Generato dall'IA

Appeal Inadmissible: Spousal Support Revision Lacked Specificity and Introduced New Argument

Numero d'incarto 11.2005.43
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellate court declared an appeal inadmissible regarding a spousal support order granted by the lower court, which required the husband to pay the wife a monthly allowance following their separation. The court found the appeal procedurally flawed because it failed to specify concrete figures or the extent to which the spousal support contribution should be revised, thus lacking the requisite clear requests and reasoned grounds, and also introduced a new argument concerning the husband's future reduced income due to retirement, which is impermissible in appeal absent minored children requiring an ex officio inquiry.

Regesto Legislator

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Art. 5 LAC, Art. 370 cpv. 1 CPC, Art. 370 cpv. 2 CPC, Art. 131 cpv. 4 CPC, Art. 309 cpv. 2 lett. e ed, Art. 309 cpv. 5 CPC; Appeal Inadmissible: Spousal Support Revision Lacked Specificity and Introduced New Argument: The court found the appeal procedurally flawed because it failed to specify concrete figures or the extent to which the spousal support contribution should be revised, thus lacking the requisite clear requests and reasoned grounds, and also introduced a new argument concerning the husband's future reduced income due to retirement, which is impermissible in appeal absent minored children requiring an ex officio inquiry.

Parole chiave

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motivi di revisione durata del mantenimento post-matrimoniale allegazione motivata impugnabilità della decisione di rinvio modifica della sentenza di divorzio opposizione al divorzio misure a protezione dell'unione coniugale

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313^bis CPC

This provision was cited as the basis for pronouncing the final decision, which declared the appeal inadmissible.

art. 309 cpv. 5 CPC

This provision established the inadmissibility of the appeal due to lack of formal requirements, which is part of the reasoning leading to the final decision.

art. 321 cpv. 1 lett. b CPC

This provision was cited to reject the new arguments presented in the appeal as inadmissible.

art. 148 cpv. 1 CPC

This provision concerns the allocation of costs, which was addressed in the order regarding taxes and expenses.

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Testo completo

Incarto n. 11.2005.43 · Lugano, 30 marzo 2005/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria: · Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2003.914 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 1° dicembre 2003 da

AO 1 PA 1 contro

AP 1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 22 marzo 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa l'11 marzo 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza dell'11 marzo 2005 il Pretore del Distretto di Luga­no, sezione 6, ha parzialmente accolto un'istanza a protezione dell'unione coniugale introdotta da AO 1 (1944), nel senso che l'ha autorizzata a vivere separata dal 1° febbraio 2004 e ha condannato il marito AP 1 (1940) a versare per lei un contributo alimentare di fr. 2670.– mensili da quel momento. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

B. Il

23 marzo 2005 AP 1 ha indirizzato alla Pretura il seguente scritto (con la data della vigilia):

Chiedo ricorso sulla vostra decisione dell'11 marzo 2005 in quanto certe cifre non sono esatte e sono da rivedere. Faccio notare che tale cifra a partire da novembre è impossibile perché andrò in pensione e le mie entrate saranno dimezzate sotto il mio stipendio attuale e non so se potrò far fronte alle spese della casa e altro.

Mi metto a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti del caso.

La Pretura ha trasmesso lo scritto al Tribunale d'appello, che ha rinunciato a intimarlo.

Considerando

in diritto: 1. Unico rimedio esperibile contro le sentenze emanate dai Pretori su istanze a protezione dell'unione coniugale è l'appello (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC combinati con l'art. 370 cpv. 1 CPC), da inoltrare nei dieci giorni successivi alla notificazione della sentenza (art. 370 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il giudizio del Pretore è stato intimato alle parti l'11 marzo 2005, il giorno stesso in cui è stato pronunciato. Lo scritto del convenuto, che – come si è visto – può essere trattato solo come appello, è stato consegnato alla posta il 23 marzo 2005 (art. 131 cpv. 4 CPC). Ci si potreb­be interrogare dunque sulla sua tempestività. Dato che, come si dirà oltre, l'appello si rivela improponibile anche per altre ragioni, non giova tuttavia indagare al riguardo.

2. Un atto di appello deve contenere, tra l'altro, chiare richieste di giudizio corredate dei motivi sui quali tali richieste si fondano (art. 309 cpv. 2 lett. e ed f CPC). In caso contrario esso va dichiarato irricevibile per carenza di forma (art. 309 cpv. 5 CPC). Dandosi contestazioni patrimoniali, inoltre, l'appellante non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; iden­tico principio vige sul piano federale: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9; Munch in: Prozessieren vor Bundesgericht, 2ª edi­zione, pag. 152 nota 4.85). Nella fattispecie non è dato di capire nemmeno in che ordine di grandezza l'appellante vorrebbe vedere ridurre il contributo alimentare per la moglie. Egli sostiene che “certe cifre non sono esatte e sono da rivedere”, ma non indica di quali cifre si tratti e neppure in che modo esse andrebbero riviste. Non sufficientemente motivato, in proposito l'appello risulta già di primo acchito irricevibile.

3. Il convenuto accenna al suo futuro pensionamento nel novembre del 2005, che dimezzerebbe i suoi redditi rispetto a quelli attuali. Ora, per tacere della circostanza che tutto si ignora sull'effettiva decurtazione di introiti cui egli si vedrà confrontato dopo il novembre del 2005, l'argomentazione è nuova, e come tale improponibile in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; nelle procedura a protezione dell'unione coniugale: sentenza inc. 11.20002.6 del 10 luglio 2002, consid. 2; sentenza inc. 11.2003.37 del 22 aprile 2003, consid. 5). L'appellante sembra invitare il

primo giudice a informarsi d'ufficio (“Mi metto a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti del caso”), ma disconosce che il principio

inquisitorio si applica solo in presenza di figli minorenni, ciò che non è il caso in concreto. Anche su questo punto l'appello denota pertanto la sua inammissibilità.

Certo, è possibile che dopo il pensionamento il convenuto non sia più in grado di erogare alla moglie il contributo di mantenimento fissato nella sentenza impugnata. In tale ipotesi però nulla gli impedirà di rivolgersi al Pretore nei modi e nelle forme previste dalla legge, documentando la sua nuova situazione economica (entrate e fabbisogno personale) e specificando di quanto debba essere ridotto il contributo alimentare per la moglie (art. 179 cpv. 1 CC). Addurre i dati necessari e allegare gli elementi a sostegno sarà compito suo. La questione va rimessa, in definitiva, alla sua responsabilità.

4. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art.

148 cpv. 1 CPC). Date le particolarità del caso, si rinuncia tuttavia – eccezionalmente – a prelevare tasse o spese. Non è il caso nemmeno di attribuire ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato quindi costi presumibili.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria