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11.2005.36 • TRAC TI 11.2005.36 Generato dall'IA

Inadmissibility of Appeal Against Refusal to Revoke Guardianship Due to Psychotic Disorder

Numero d'incarto 11.2005.36
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealing the rejection of their request to revoke an administration guardianship, which was based on a persisting psychotic disorder according to medical evidence, was deemed to have filed an inadmissible appeal because their filing, while being treated as an appeal against the supervisory authority's decision, lacked sufficient legal and factual grounds to contest the prior finding that the cause for the guardianship had not ceased. The court reasoned that although formal requirements are relaxed for unrepresented wards appealing guardianship decisions, the appeal failed to address or refute the existing evidence supporting the continuation of the protective measure, rendering it insufficiently motivated for further substantive review, thus leading to its inadmissibility without costs or compensation.

Regesto Legislator

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Art. 48 legge, Art. 39 LAC, Art. 309 cpv. 2 lett. e CPC, Art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, Art. 439 cpv. 2 CC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Inadmissibility of Appeal Against Refusal to Revoke Guardianship Due to Psychotic Disorder: The court reasoned that although formal requirements are relaxed for unrepresented wards appealing guardianship decisions, the appeal failed to address or refute the existing evidence supporting the continuation of the protective measure, rendering it insufficiently motivated for further substantive review, thus leading to its inadmissibility without costs or compensation.

Parole chiave

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amministrazione della tutela disturbo psicotico motivi medici carenza dei requisiti materiali incapacità lavorativa psichiatrica impugnabilità della decisione di rinvio revoca della curatela amministrativa

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313*bi*s CPC

This article was cited immediately before the dispositive orders, implying its relevance to the procedure or decision making.

art. 148 cpv. 1 CPC

This article was cited in the reasoning regarding the default allocation of court costs, which relates to the second order concerning costs and fees, although the court ultimately waived them.

art. 439 cpv. 2 CC

This article regarding the revocation of guardianship was discussed in the reasoning but was not cited in the final order (Order 1: 'L'appello è irricevibile').

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Testo completo

Incarto n. 11.2005.36 · Lugano 21 marzo 2005/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 121.2002/R.80.2004 (revoca della curatela) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1 alla

Commissione tutoria regionale 11, Losone;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 1°marzo 2005 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 9 febbraio 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con risoluzione del 26 febbraio 2002 la Commissione tutoria regionale 11, Losone, ha istituito in favore di AP 1 (1979) una curatela di amministrazione a norma dell'art. 393 n. 3 CC, nominando come curatore prima __________ e poi PI 1;

che il 27 luglio 2003 AP 1 si è rivolto all'autorità tutoria per ottenere la revoca della curatela;

che, sentito l'interessato il 22 luglio 2004 e preso atto di un certificato medico rilasciato dal Servizio psico-sociale di __________, con decisione del 19 ottobre 2004 la Commissione tutoria regionale ha respinto la richiesta;

che contro tale decisione AP 1 è insorto il 14 (recte: 24) ottobre 2004 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, insistendo per la revoca della curatela;

che, statuendo il 9 febbraio 2005, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso senza prelevare tasse né spese;

che con scritto del 1° marzo 2005 AP 1 è insorto al Tribunale d'appello contro tale decisione per “riottenere l'autonomia amministrativa personale”, allegando a tal fine un certificato medico del dott. __________ di __________;

che il documento non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che l'atto in esame può essere trattato solo come appello, unico rimedio giuridico esperibile contro le decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle tutele (art. 48 legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, cui rinvia l'art. 39 LAC);

che un appello deve contenere, fra l'altro, le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), oltre ai motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art.

309 cpv. 2 lett. f CPC);

che in materia di tutele, nondimeno, tali esigenze di forma vanno per certi versi attenuate: trattandosi di un tutelato – o di un tutelando – che insorga personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme dell'esposto (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 41 ad art. 420);

che, come rileva l'autorità di vigilanza, una curatela di amministrazione può essere revocata al momento in cui cessa la causa per cui è stata ordinata (art. 439 cpv. 2 CC);

che in concreto l'autorità ha scartato una simile evenienza, il certificato medico rilasciato il 15 ottobre 2004 dal Servizio psico-sociale di __________ confermando il persistere di un disturbo psicotico che impedisce a AP 1 di gestire autonomamente la propria economia domestica;

che l'appello di AP 1 è così motivato:

Domanda di ricorso per riotenere la autonomia amministrativa personale – discogliere la misura di curatela e passare a me le carte e foglie e fatture da pagare … ecc.

Fine e tutto basta e saluti AP 1.

– modifica dell'indirizzo: a me scritto.

*AP 1*

P.S. Lettera prima scritta. che dice che

– Cosciente e capabile di amministrarmi da solo –

*AP 1*

annesso certificato medico

che con le argomentazioni dell'autorità di vigilanza l'interessato non si confronta e nemmeno accenna ai motivi per cui la decisione impugnata andrebbe riformata;

che il certificato medico del 1° marzo 2005 (allegato all'appello) poco giova, lo stesso dott. __________ rilevando di non poter attestare sulla base di dati clinici in quale misura il paziente sia in grado di amministrarsi da sé;

che quanto la madre e l'amica dell'appellante hanno dichiarato a tale medico, ovvero che “sarebbe importante

responsabilizzare il signor AP 1 e quindi dargli delle competenze in merito”, non basta – evidentemente – per motivare

l'appello;

che nelle condizioni descritte invano si cercherebbe di sapere, in sostanza, perché l'analisi espressa dal Servizio psico-sociale di __________ non sarebbe corretta o giustificherebbe la revoca della curatela;

che, insufficientemente motivato, l'appello sfugge pertanto a ulteriore disamina;

che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che in concreto appare equo nondimeno rinunciare a ogni prelievo, l'appellante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e

avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

in applicazione dell'art. 313*bi*s CPC,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– ; – Commissione tutoria regionale 11, Losone.

Comunicazione a:

– Divisione degli interni, sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

– PI 1, __________, __________.

terzi implicati · PI 1

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria