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11.2005.24 • TRAC TI 11.2005.24 Generato dall'IA

Withdrawal of Divorce Appeal; Custody and Support Confirmed; Costs and Legal Aid Waived

Numero d'incarto 11.2005.24
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Following a lower court ruling that granted a divorce, awarded child custody to the mother with regulated paternal visitation rights, and set spousal and child support obligations, one party appealed primarily seeking extended visitation rights and reduced support payments, while both parties had been granted legal aid. The appellate court acknowledged the appellant's subsequent withdrawal of the appeal, which, according to established law, terminates the proceedings and typically subjects the withdrawing party to costs; however, the court exceptionally waived fees and awarded no costs to the opposing party since the appeal was narrowly focused only on visitation and likely caused no significant expense, and further declared the appellant's request for legal aid moot as it expires when the requester ceases to be a party to the action through their own initiative.

Regesto Legislator

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Art. 352 cpv. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 115 LTF; Withdrawal of Divorce Appeal; Custody and Support Confirmed; Costs and Legal Aid Waived: The appellate court acknowledged the appellant's subsequent withdrawal of the appeal, which, according to established law, terminates the proceedings and typically subjects the withdrawing party to costs; however, the court exceptionally waived fees and awarded no costs to the opposing party since the appeal was narrowly focused only on visitation and likely caused no significant expense, and further declared the appellant's request for legal aid moot as it expires when the requester ceases to be a party to the action through their own initiative.

Parole chiave

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ritiro dell'azione di divorzio mantenimento del figlio procedura di gratuito patrocinio figlio unico autorità parentale congiunta semplificata sospensione del diritto di visita Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 2 CPC

Cited as the procedural basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll due to withdrawal.

art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

Cited in the concluding section before the operative part, supporting the reasoning for handling the case after the withdrawal.

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Testo completo

Incarto n. 11.2005.24 · Lugano 14 ottobre 2008/sc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario: · Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2004.14 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione dell'11 febbraio 2004 da

AP 1ora inPianezzo (ora PA 2) contro

AO 1 (PA 1);

premesso che con sentenza del 18 gennaio 2005 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra le parti, ha affidato il figlio D__________ alla madre (disciplinando il diritto di visita paterno), ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 1200.– per il dicembre del 2005 e di fr. 1000.– mensili dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008, oltre a un contributo per il figlio compreso tra fr. 1385.– e fr. 1670.– mensili, ha accertato l'avvenuta liquidazione del regime dei beni, ha ordinato il trasferimento di fr. 39 949.20 dalla Cassa pensione del marito a un conto di libero passaggio intestato alla moglie e ha

posto la tassa di giustizia di fr. 1000.– con le spese di fr. 100.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili;

appurato che entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell’assistenza giudiziaria;

preso atto che contro tale sentenza AP 1 è insorto con un appello del 9 febbraio 2005 in cui chiede – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – di estendere il suo diritto di visita e di ridurre il contributo alimentare per la moglie a fr. 975.– mensili fino al 31 dicembre 2008 e quello per il figlio a fr. 800.– mensili fino al 31 dicembre 2005, rispettivamente a fr. 1000.– mensili dopo di allora;

ricordato che il 23 giugno 2005 AP 1 si è nuovamente rivolto al Pretore per ottenere, in via provvisionale, una riduzione del contributo per la moglie a fr. 900.– mensili;

rilevato che con decreto del 19 aprile 2006 il Segretario assessore del Distretto di Bellinzona ha stralciato dai ruoli il procedimento cautelare, dando atto di un accordo concluso dalle parti secondo cui “impregiudicate le risultanze dell'appello e di un eventuale appello adesivo” a titolo provvisionale, dal 1° aprile 2006 i contributi alimentari sarebbero stati fissati in fr. 1000.– mensili per la moglie (fino al 31 dicembre 2009) e in fr. 1670.– per il figlio D__________, assegno familiare compreso (inc. DI.2005.179);

rammentato che con ordinanza del 9 giugno 2008 il giudice delegato ha intimato l'appello a AO 1 con diritto di esprimersi limitatamente al diritto di visita paterno;

constatato che – su richiesta delle parti – per agevolare una composizione della lite nelle vie amichevoli la trattazione della causa è stata sospesa una prima volta fino al 31 agosto e una seconda volta fino al 30 settembre 2008;

accertato che il 17 settembre 2008 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare “ad ogni effetto di legge l'appello inoltrato il 9 febbraio 2005 nei confronti della sentenza emessa il 18 gennaio 2005 dal Pretore del Distretto di Bellinzona”, chiedendo la decisione sulla domanda di assistenza giudiziaria;

ritenuto che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

osservato che la desistenza equivale, di regola, a soccombenza e implica l'addebito della tassa di giustizia, delle spese e delle ripetibili a chi recede dalla lite (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

stabilito che in concreto l'appello è stato intimato con riguardo alla sola questione del

diritto di visita e non ha formato oggetto d'osservazioni, sicché si giustifica

– in via eccezionale – di rinunciare al prelievo di tasse o spese e all'assegnazione di ripetibili alla controparte, cui non ha cagionato costi presumibili;

considerato, per quanto riguarda la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, che tale diritto è di natura altamente personale e decade – se non è ancora intervenuta, come nella fattispecie, una decisione al riguardo – nell'ipotesi in cui il richiedente venga meno come parte al processo, indipendentemente dal motivo (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c);

posto che in concreto l'appellante, desistendo dalla lite, ha perduto per sua stessa iniziativa la qualità di parte, onde la caducità della richiesta;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è dichiarata senza interesse.

4. Intimazione:

;.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv.

1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.