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11.2005.158 • TRAC TI 11.2005.158 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Revocation of Parental Authority

Numero d'incarto 11.2005.158
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The case concerned an appeal filed by one parent (AP 1) against a lower authority's decision to revoke both parents' parental authority over their child, following a request by the regional guardianship commission; however, the appellate court struck the case from the record because the appellant formally withdrew the appeal, which terminates the litigation according to procedural law, leading the court to rule that the request for legal aid also became moot as the appellant ceased to be a party, but ultimately waived any collection of court fees or award of costs due to the particular nature of the case.

Regesto Legislator

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Art. 352 cpv. 2 CPC, Art. 352 cpv. 1 CPC; Withdrawal of Appeal Regarding Revocation of Parental Authority: Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Parole chiave

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autorità parentale revoca del gratuito patrocinio spese legali tutela conflitto genitoriale sospensione del diritto di visita Stralcio di causa per desistenza.

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 2 CPC

Cited as the legal basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

art. 352 cpv. 1 CPC

Cited immediately before the operative part of the decision, likely relating to the procedure or the basis for rendering the final order.

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Testo completo

Incarto n. 11.2005.158 · Lugano 27 luglio 2006/lw · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria: · Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 327.1997 (protezione del figlio: privazione dell'autorità parentale) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1(patrocinata dall'avv. PA 1) alla

Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona riguardo al figlio S__________ (1997);

premesso che il 22 luglio 1997 AP 1 (1971) ha dato alla luce un figlio, S__________;

rilevato che __________ __________ (1966) ha riconosciuto il 16 marzo 1998 la paternità su S__________;

ricordato che __________ __________ e AP 1 si sono sposati il 9 marzo 1999;

rammentato che la Commissione tutoria regionale 14 ha instato il 19 luglio 2005 davanti alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, perché __________ e AP 1 fossero privati dell'autorità parentale;

posto che, statuendo il 24 ottobre 2005, la Sezione degli enti locali ha accolto l'istanza, ha privato entrambi i genitori dell'autorità parentale e ha invitato la Commissione tutoria regionale a istituire una tutela in favore del bambino;

constatato che contro tale decisione AP 1 è insorta con un ricorso (*recte:* appello) del 14 novembre 2005 per ottenere la revoca del provvedimento;

precisato che nel memoriale AP 1 postula il beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1;

considerato che all'appello non ha presentato osservazioni né __________ __________ né la Commissione tutoria regionale;

esaminata ora la lettera del 7 luglio 2006 con cui AP 1 dichiara di ritirare l'appello;

ribadito che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

richiamato il principio per cui il ritiro di un appello equivale a desistenza, onde l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);

osservato nondimeno che, data la particolarità del caso, in concreto si giustifica di rinunciare a ogni prelievo, mentre non è il caso di attribuire ripetibili, all'appello non essendo state formulate osservazioni;

appurato che, per quanto riguarda la richiesta di assistenza giudiziaria in appello, tale

diritto è di natura altamente personale: decade quindi ove il richiedente venga meno come parte al processo, poco importa per quale motivo (sentenza del Tribunale federale 5P.164/2005 del 29 luglio 2005, consid. 1.3, citata in: Anwalts­revue/Revue de l'avocat 11-12/2005 pag. 456 con richia­mo alla sentenza 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 e 3.2; sentenza 4P.314/2004 del 24 febbraio 2005, consid. 3.1, citata in: Anwalts­revue/Revue de l'avocat 6-7/2005 pag. 275 in alto e commentata da Arroyo in: Jusletter del 25 aprile 2005);

ritenuto che nella fattispecie l'appellante, desistendo dal processo, ha perduto la qualità di parte, di modo che la richiesta va dichiarata senza interesse (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2004.54 del 3 aprile 2006, pag. 2 in fondo);

richimato l'art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. La richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata senza interesse.

4. Intimazione:

– ; – Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona.

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La segretaria