Appeal of Curator Appointment in Debt Seizure Proceedings
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual facing multiple debt collection proceedings appealed a supervisory authority's decision that upheld the regional guardianship commission's appointment of a representative curator to handle the seizure procedures, arguing instead for mere accompaniment by the curator. The court dismissed the appeal regarding the request for reinstatement of the suspensive effect because the underlying seizure had been postponed by a separate court order, rendering that specific request moot, and further held that imposing a mandate on the curator to necessarily bring the individual to the enforcement office was inappropriate given past "unpleasant incidents," leaving such attendance to the curator's discretion while affirming the existing representation mandate, ultimately rejecting the appeal on this point while waiving costs and fees due to the appellant's difficult financial situation and lack of counsel.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39 LAC, Art. 309 cpv. 2 lett. e CPC, Art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, Art. 418 CC, Art. 409 cpv. 1 CC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Appeal of Curator Appointment in Debt Seizure Proceedings: The court dismissed the appeal regarding the request for reinstatement of the suspensive effect because the underlying seizure had been postponed by a separate court order, rendering that specific request moot, and further held that imposing a mandate on the curator to necessarily bring the individual to the enforcement office was inappropriate given past "unpleasant incidents," leaving such attendance to the curator's discretion while affirming the existing representation mandate, ultimately rejecting the appeal on this point while waiving costs and fees due to the appellant's difficult financial situation and lack of counsel.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited as the basis for the final ruling (pronuncia).
This article regarding the duties of a curator was discussed in relation to the appellant's request, although the appeal concerning this point was ultimately rejected based on the overall context.
This article (by analogy) concerning the duty of the curator to seek the advice of the person under curatorship was discussed.
This article governed the potential imposition of procedural costs based on the outcome of the decision.
Testo completo
Incarto n. 11.2005.138 · Lugano 11 novembre 2005/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria: · Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 381.2005/R.69.2005 (curatela volontaria) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1 alla
Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 15 ottobre 2005
presentato da AP 1 contro la decisione emessa il
ottobre 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che a carico di AP 1 è pendente una procedura di pignoramento per gli importi di fr. 1555.65 (esecuzione n. 461 328),
fr. 1575.75 (esecuzione n. 465 371), fr. 2259.15 (esecuzione n. 493 164) e fr. 2902.35 (esecuzione n. 498 806);
che il 3 marzo 2005 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona ha chiesto alla Commissione tutoria regionale 14 di designare un tutore o un curatore incaricato di rappresentare AP 1 al pignoramento;
che il 7 marzo 2005 lo stesso AP 1 ha postulato l'istituzione di una curatela amministrativa e di rappresentanza (art. 392 seg. CC);
che durante un incontro avvenuto il 21 marzo 2005 con __________, della Commissione tutoria regionale 14, AP 1 ha precisato come la sua richiesta si riferisse alle procedure di pignoramento pendenti;
che il 21 settembre 2005 la Commissione tutoria regionale ha istituito in favore di AP 1 una curatela di rappresentanza a norma dell'art. 392 n. 1 CC, nominando come curatore PI 1 con il compito di rappresentare il curatelato nella procedura di
pignoramento (esecuzioni n. 465 371, 461 328, 493 164 e 498 806) e di presentare un rapporto a conclusione del mandato;
che AP 1 ha impugnato il 1° ottobre 2005 la decisione della Commissione tutoria davanti alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza, chiedendo di essere non rappresentato, ma soltanto accompagnato dal curatore davanti all'Ufficio di esecuzione e fallimenti, fermo restando l'obbligo per PI 1 di presentare un rapporto a fine mandato;
che, statuendo il 10 ottobre 2005, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso senza prelevare tasse né spese e ha dichiarato la decisione immediatamente esecutiva, il pignoramento essendo previsto per il 18 ottobre 2005;
che contro tale decisione AP 1 è insorto con un appello (“ricorso”) del 15 ottobre 2005 a questa Camera, postulando la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso e criticando le attribuzioni del curatore;
che il memoriale non è stato oggetto di intimazione;
che il 28 ottobre 2005 l'appellante ha sollecitato la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, comunicando di avere presentato ricorso nel frattempo alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello contro l'operato dell'ufficiale del Distretto di Bellinzona e di essersi visto conferire dal presidente della Camera effetto sospensivo il 14 ottobre 2005;
e considerando
in diritto: che decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili con appello entro venti giorni dalla loro notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC), onde in concreto la tempestività del “ricorso”;
che la procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424*a* CPC;
che un appello deve contenere, fra l'altro, le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), oltre ai motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art.
309 cpv. 2 lett. f CPC);
che, nondimeno, ove il tutelato insorga personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di impugnazione si desumano dall'insieme dell'esposto (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 41 ad art. 420);
che nella fattispecie l'interessato dichiara di opporsi all'immediata esecutività della decisione presa dall'autorità di vigilanza;
che nella misura in cui postula la restituzione dell'effetto sospensivo al suo appello, l'interessato sollecita una decisione ormai senza interesse, egli medesimo ammettendo di avere ottenuto il rinvio del pignoramento a data da definire in seguito al provvedimento emanato il 14 ottobre 2005 dal presidente della Camera di esecuzioni e fallimenti;
che inoltre, comunque sia, l'emanazione dell'attuale giudizio rende senza oggetto la restituzione dell'effetto sospensivo, il quale non può evidentemente sussistere dopo la pronuncia della sentenza;
che, ciò premesso, per quanto attiene ai compiti del curatore l'appellante parrebbe contestare il mandato di rappresentanza, sostenendo che PI 1 non deve sostituirlo, ma limitarsi ad accompagnarlo davanti ai funzionari dell'Ufficio di esecuzioni e fallimenti, partecipando in sua presenza alle discussioni “sull'intero contenzioso esecutivo”;
che a norma dell'art. 418 CC “il curatore nominato per singoli affari deve uniformarsi esattamente alle istruzioni dell'autorità tutoria”;
che in ogni modo, ove sia possibile, un curatore deve sempre – già per legge – chiedere l'avviso del curatelato prima di prendere decisioni importanti (art. 409 cpv. 1 CC per analogia), in difetto di che il curatelato può dolersi all'autorità tutoria (Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 376 n. 989);
che quindi sarebbe superfluo prescrivere al curatore, nel caso in esame, di interpellare per quanto possibile il curatelato prima di rappresentarlo al pignoramento;
che non appare invece opportuno prescrivere al curatore di condurre necessariamente con sé il curatelato davanti ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti, l'appellante medesimo riconoscendo essersi verificati con costoro “inconvenienti incresciosi” (memoriale, pag. 2 in alto);
che in simili condizioni è molto meglio lasciare all'apprezzamento del curatore valutare se al pignoramento la presenza del curatelato sia indicata o se invece essa rischierebbe di rivelarsi controproducente;
che, di conseguenza, nella misura in cui tende a imporre la presenza del curatelato al curatore come indicazione vincolante nel senso dell'art. 418 CC, l'appello è destinato all'insuccesso;
che, visto l'esito del giudizio odierno, gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), ma che le difficili condizioni economiche di lui e il fatto ch'egli abbia agito senza l'ausilio di un patrocinatore inducono a prescindere da ogni prelievo;
che non si pone problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione;
in applicazione dell'art. 313*bis* CPC,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– , ; – .
Comunicazione:
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– curatore , .
terzi implicati · PI 1
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria