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11.2005.113 • TRAC TI 11.2005.113 Generato dall'IA

Divorce Appeal Withdrawal Over Pension Calculation Error Costs

Numero d'incarto 11.2005.113
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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In a divorce proceeding initiated by joint petition with a complete agreement, one spouse appealed the lower court's decision regarding the equalization of vested pension benefits, requesting a modification of the transfer amount and an additional payment from the other spouse, but subsequently withdrew the appeal after the lower court corrected a calculation error with the agreement of both parties; the appellate court, acknowledging that withdrawal equates to desistance, dismissed the appeal but ordered the resulting procedural costs (court fee and expenses) to be split equally between the parties, rejecting the appellant's request for a complete waiver of costs because filing an appeal solely to correct a simple calculation error constituted an unnecessary proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 21 LTG, Art. 148 cpv. 3 CPC, Art. 351 cpv. 1 CPC; Divorce Appeal Withdrawal Over Pension Calculation Error Costs: In a divorce proceeding initiated by joint petition with a complete agreement, one spouse appealed the lower court's decision regarding the equalization of vested pension benefits, requesting a modification of the transfer amount and an additional payment from the other spouse, but subsequently withdrew the appeal after the lower court corrected a calculation error with the agreement of both parties; the appellate court, acknowledging that withdrawal equates to desistance, dismissed the appeal but ordered the resulting procedural costs (court fee and expenses) to be split equally between the parties, rejecting the appellant's request for a complete waiver of costs because filing an appeal solely to correct a simple calculation error constituted an unnecessary proceeding.

Parole chiave

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spese di procedura divorzio su richiesta comune calcolo della rendita ritiro della domanda errore di calcolo pagamento delle prestazioni Stralcio di causa divenuta priva di oggetto.

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 351 cpv. 1 CPC

Cited as the legal basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the rolls due to forbearance.

art. 148 cpv. 3 CPC

Referenced in the reasoning to justify not granting a total waiver of procedural costs, as filing an appeal solely to correct calculation errors is considered unnecessary.

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Testo completo

Incarto n. 11.2005.113 · Lugano 21 novembre 2005/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria: · Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2004.204 (divorzio su richiesta comune con accordo completo) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza dell'11 ottobre 2004 da

AP 1 (patrocinata dall' PA 2) e

AO 1 (patrocinato dall' PA 1)

premesso che AO 1 (1969) e AP 1 (1974) si sono sposati a __________ il 9 settembre 1999 e che dal matrimonio è nata A__________ (2000);

ricordato che l'11 ottobre 2004 i coniugi hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona un'istanza comune di divorzio con accordo completo, allegando una convenzione nella quale si prevedeva – tra l'altro – di demandare al Pretore medesimo il compito di fissare il conguaglio delle prestazioni di libero passaggio maturate dai coniugi durante il matrimonio e di ordinare i necessari trasferimenti;

accertato che con sentenza del 12 agosto 2005 il Pretore supplente ha pronunciato il divorzio, omologato la convenzione e ordinato il trasferimento di fr. 12 188.75 dal conto di AO 1 presso la __________ al conto di AP 1 presso la __________;

rammentato che contro tale sentenza AP 1 ha introdotto un appello del 5 agosto (*recte*: settembre) 2005, chiedendo di riformare il dispositivo n. 5 nel senso di limitare l'ordine di trasferimento all'importo di fr. 2688.75, ordinando nel contempo il versamento da parte di AO 1 di fr. 22 000.– sul conto di lei presso la __________;

rilevato che AO 1, dopo avere chiesto il 7 ottobre 2005 la sospensione della procedura, respinta dal giudice delegato l'11 ottobre 2005, non ha formulato osservazioni all'appello;

considerato che l'11 novembre 2005 il Pretore supplente, appurato un errore di calcolo nella propria sentenza, ha rettificato il dispositivo n. 5 con l'accordo delle parti, ordinando il trasferimento di fr. 24 688.70 dal conto del marito presso la __________ al conto della moglie presso la __________;

preso atto che il 14 novembre 2005 l'appellante ha dichiarato di ritirare l'appello, chiedendo di rinunciare al prelievo di oneri processuali o – in subordine – di suddividere tali oneri in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili;

osservato che il 16 novembre 2005 AO 1 ha comunicato di aderire alla richiesta di stralcio nei termini proposti;

constatato che – di regola – il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.), ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta (art. 21 LTG), la causa non terminando con un giudizio di merito;

appurato che nella fattispecie la controparte aderisce al riparto degli oneri e alla compensazione delle ripetibili proposti dall'appellante, onde l'opportunità di non scostarsi dalla libera intesa delle parti;

ritenuto che, per contro, una totale rinuncia al prelievo di oneri non si giustifica, l'introduzione di un appello per far correggere semplici errori di calcolo essendo un procedimento inutile (art. 148 cpv. 3 CPC);

richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 150.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

3. Intimazione:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria