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11.2005.104 • TRAC TI 11.2005.104 Generato dall'IA

Appellant v. State on Denial of Judicial Assistance for Child Support Enforcement

Numero d'incarto 11.2005.104
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant sought judicial assistance ("assistenza giudiziaria") for a proceeding to enforce a prior court order for child support retention from the wages of the non-paying parent; the lower court denied the assistance, determining that the matter did not require legal counsel because the request for wage retention could have been made through a simple, unrepresented letter. The appellate court rejected the appeal seeking the assistance, reasoning that while the appellant's inexperience with legal procedures, such as the wage retention mechanism, suggested she could not proceed alone, the appropriate remedy under federal law for enforcing child support payments is through the state's free tutelage services, which would have negated the need for court-appointed legal counsel, thus upholding the denial of judicial assistance on different grounds.

Regesto Legislator

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Art. 35 cpv. 4 Lag, Art. 3 cpv. 1 Lag, Art. 14 cpv. 1 lett. a Lag, Art. 14 cpv. 1 lett. b Lag, Art. 14 cpv. 2 Lag, Art. 5 cpv. 1 Lag; Appellant v. State on Denial of Judicial Assistance for Child Support Enforcement: The appellate court rejected the appeal seeking the assistance, reasoning that while the appellant's inexperience with legal procedures, such as the wage retention mechanism, suggested she could not proceed alone, the appropriate remedy under federal law for enforcing child support payments is through the state's free tutelage services, which would have negated the need for court-appointed legal counsel, thus upholding the denial of judicial assistance on different grounds.

Parole chiave

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incasso dei contributi alimentari gratuito patrocinio patrocinio gratuito stato richiedente aiuti concessi dagli Stati ordine di pagamento gratuito patrocinio nell'ambito di una trattenuta di stipendio

Disposizioni normative citate

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Art. 35 cpv. 4 Lag
Although cited in the reasoning (Consid. 1) regarding admissibility of the appeal concerning legal aid denial, it is not explicitly mentioned in the final orders (Dispositive 1, 2, or 3).
Art. 3 cpv. 1 Lag
Although cited in the reasoning (Consid. 3) regarding the requirement of indigence for legal aid, it is not explicitly mentioned in the final orders (Dispositive 1, 2, or 3).
Art. 14 cpv. 1 lett. a Lag
Although cited in the reasoning (Consid. 3) regarding the requirements for legal aid, it is not explicitly mentioned in the final orders (Dispositive 1, 2, or 3).
Art. 14 cpv. 1 lett. b Lag
Although cited in the reasoning (Consid. 3) regarding the requirements for legal aid, it is not explicitly mentioned in the final orders (Dispositive 1, 2, or 3).
Art. 14 cpv. 2 Lag
Although cited in the reasoning (Consid. 3) regarding the requirements for free legal aid, it is not explicitly mentioned in the final orders (Dispositive 1, 2, or 3).
Art. 5 cpv. 1 Lag
La questione dev'essere valutata retrospettivamente, in base agli elementi che il giudice aveva a disposizione quando è stata introdotta la domanda, come se la decisione sul gratuito patrocinio fosse intervenuta prima della fase istruttoria (art. 5 cpv. 1 Lag).
Art. 14 Lag
11 ad art. 14 Lag con rinvio).
Art. 290 CC
Se non che, proprio per evenienze del genere l'art. 290 CC offre l'aiuto appropriato e gratuito dei servizi dello Stato, senza che il creditore di contributi alimentare per figli minorenni debba postulare il gratuito patrocinio.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 4 cpv. 2 Lag

Cited in the dispositive to confirm that no costs are levied as the procedure is free of charge unless the appeal was vexatious.

art. 35 cpv. 4 Lag

Although cited in the reasoning (Consid. 1) regarding admissibility of the appeal concerning legal aid denial, it is not explicitly mentioned in the final orders (Dispositive 1, 2, or 3).

art. 14 cpv. 1 lett. a Lag

Although cited in the reasoning (Consid. 3) regarding the requirements for legal aid, it is not explicitly mentioned in the final orders (Dispositive 1, 2, or 3).

art. 14 cpv. 1 lett. b Lag

Although cited in the reasoning (Consid. 3) regarding the requirements for legal aid, it is not explicitly mentioned in the final orders (Dispositive 1, 2, or 3).

art. 14 cpv. 2 Lag

Although cited in the reasoning (Consid. 3) regarding the requirements for free legal aid, it is not explicitly mentioned in the final orders (Dispositive 1, 2, or 3).

art. 3 cpv. 1 Lag

Although cited in the reasoning (Consid. 3) regarding the requirement of indigence for legal aid, it is not explicitly mentioned in the final orders (Dispositive 1, 2, or 3).

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Testo completo

Incarto n. 11.2005.104 · Lugano 31 agosto 2005/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria: · Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2005.210 (trattenuta di stipendio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 19 luglio 2005 da

AP 1 (patrocinata dall' PA 1 ) contro

AO 1 (patrocinato dall' PA 2 );

*giudicando ora sulla decisione del 4 agosto 2005* con cui il Segretario assessore ha negato all'istante, in luogo e vece del Pretore, il beneficio dell'assistenza giudiziaria;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 5 agosto 2005 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il

4 agosto 2005, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 3 settembre 2001 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato di AO 1 (1964) e AP 1 (1965), dalla cui unione era nata G__________ (il 31 marzo 1993). Nella conven­zione sugli effetti accessori della separazione, omologata dal Pretore, il marito si è impegnato a versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 300.– mensili per la moglie fino al 31 dicembre 2005 e di fr. 900.– mensili per la figlia, assegno familiare compreso.

B. Il 7 settembre 2004 AO 1 ha promosso azione di divorzio, offrendo per G__________ un contributo indicizzato di fr. 500.– mensili fino ai 14 anni e di fr. 650.– fino alla maggior età. La causa è tuttora pendente (OA.2004.173). In esito a un'istanza provvisionale introdotta dal marito contestualmente alla petizione e a un'analoga domanda presentata dalla moglie alla discussione del 21 settembre 2004, con decreto cautelare del 14 ottobre 2004 il Pretore ha confermato il contributo per la moglie e ha ridotto quello per la figlia a fr. 566.– mensili (più gli assegni familiari). Un appello presentato il 25 ottobre 2004 da AP 1 contro il citato decreto è stato parzialmente accolto con sentenza del 24 novembre 2004 da questa Camera, che ha annullato il giudizio impugnato per difetto di motivazione e ha rinviato gli atti al Pretore per un nuovo giudizio (inc. 11.2004.135). Statuendo nuovamente il 9 maggio 2005, il Pretore ha soppresso il contributo per la moglie e ha fissato quello per G__________ a fr. 1039.– men­sili dal 1° novembre 2004 al 28 febbraio 2005, in fr. 1142.– mensili fino al 31 marzo 2005 e in fr. 1265.– mensili dopo di allora (più gli assegni familiari).

C. Il

19 luglio 2005 AP 1 si è rivolta al Pretore, dolendosi del fatto che il marito non pagasse il contributo per la figlia, e ha chiesto che – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – fosse ordinato al Ristorante __________ di __________, per cui il marito lavora, di trattenere dallo stipendio di lui l'equivalente del contributo mensile, riversandolo nelle sue mani. Al contraddittorio del 4 agosto 2005, indetto per la discussione, AO 1 si è opposto al provvedimento. Non essendovi prove da assumere, le parti hanno proceduto seduta stante alla discussione finale, ribadendo il loro punto di vista. Statuendo quello stesso

4 agosto 2005 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto l'istanza e ha ordinato al Ristorante __________ di dedurre dallo stipendio di AP 1fr. 1265.– mensili, più l'assegno familiare, e di riversarli a AO 1. Non sono state prelevate tasse o spese, ma il convenuto è stato tenuto a rifondere all'istante fr. 200.– per ripetibili.

D. Con decisione del giorno stesso il Segretario assessore ha rifiutato a AP 1 il beneficio dell'assistenza giudiziaria con l'argomento che la causa non richiedeva il patrocinio di un legale. AP 1 ha impugnato tale diniego con un “appello” (ricorso) del 5 agosto 2005 per vedersi conferire il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. Contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine) nel termine di 15 giorni

(art. 35 cpv. 4 Lag). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso (“appello”) in esame è pertanto ricevibile. I

documenti prodotti dall'istante in questa sede figurano già agli atti, onde l'inutilità di acquisirli all'incarto.

2. In concreto il Segretario assessore ha rifiutato l'assistenza giudiziaria, ritenendo che la causa non comportasse difficoltà giuridiche o fattuali particolari. A suo parere, l'istante poteva formulare la richiesta di trattenuta con una semplice lettera, scritta da lei personalmente, ciò che non richiedeva l'ausilio di un legale. La ricorrente fa valere – in sintesi – che essa non sarebbe stata in grado di procedere con atti propri, già per il fatto che ignorava la possibilità di far capo a una trattenuta di stipendio. Visto poi il carattere del marito, solo l'intervento di un avvocato poteva salvaguardare adeguatamente gli interessi della figlia. Infine, a suo avviso, la rappresentanza in giudizio si giustificava anche per il principio dell'uguaglianza delle armi, il marito essendo a sua volta patrocinato da un legale.

3. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria presuppone – cumulativamente

– che il richiedente sia in stato di indigenza (art. 3 cpv. 1 Lag), che la causa non appaia senza probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e che una persona di condizioni

agiate posta nella medesima situazione non rinuncerebbe ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag). Quanto al gratuito patrocinio, esso è conferito solo qualora la persona richiedente non sia in grado di procedere in lite con atti propri, qualora la designazione di un patrocinatore sia necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o qualora la causa presenti difficoltà particolari (art. 14 cpv. 2 Lag). Che in concreto l'appellante versi in difficoltà economiche è già stato accertato da questa Camera (sentenza del 24 novembre 2004, consid. 10). Che la causa non apparisse sprovvista di esito favorevole è pacifico, tanto che l'istante ha ottenuto la trattenuta di stipendio. Che nelle circostanze descritte un genitore di condizio­ni agiate avrebbe affrontato i costi della procedura, il diritto di mantenimento della figlia essendo una posta in gioco di notevole valenza, è pure presumibile.

4. Rimane da esaminare se, ai fini del gratuito patrocinio, l'istante fosse capace di difendere i propri interessi da sé sola. La questione dev'essere valutata retrospettivamente, in base agli elementi che il giudice aveva a disposizione quando è stata introdotta la domanda, come se la decisione sul gratuito patrocinio fosse intervenuta prima della fase istruttoria (art. 5 cpv. 1 Lag). E per sapere se una persona possa procedere in lite da sé sola oc­corre considerare l'età, la situazione sociale, le conoscenze linguistiche, la salute psico-fisica, così come le difficoltà in fatto e in diritto del caso (DTF 130 I

180 consid. 2.2; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 11 ad art. 14 Lag con rinvio). Decisiva è pertanto la ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta, tenendo conto delle circostanze concrete di ogni singolo caso.

5. Nella fattispecie la capacità della ricorrente di procedere in giudizio da sé sola appare poco probabile già per il fatto che essa ignorava – per sua stessa ammissione – finanche l'istituto della trattenuta di stipendio, sicché mal si intravede come avrebbe potuto redigere l'istanza e sostenere il contraddittorio in Pretura. Se non che, proprio per evenienze del genere l'art. 290 CC offre l'aiuto appropriato e gratuito dei servizi dello Stato, senza che il creditore di contributi alimentare per figli minorenni debba postulare il gratuito patrocinio. Nella fattispecie il legale dell'istante

avrebbe quindi dovuto indirizzare l'interessata alla Commissione tutoria regionale competente per territorio (art. 7 lett. u del regolamento in materia di tutele e curatele: RL 4.1.2.2.1). Per diritto federale, questa deve poter rappresentare il creditore nelle procedure d'incasso, senza riguardo a eventuali norme della procedura cantonale (DTF 109 Ia 72; Hegnauer in: Berner Kom­men­tar, edizione 1997, n. 34 ad art. 290 CC; Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 5 ad art. 290). Poco importa che in concreto il debitore fosse patrocinato da un legale. Fosse stata rinviata al servizio cantonale competente, l'interessata non avrebbe avuto bisogno di un patrocinatore d'ufficio.

6. Ne discende che, seppure per ragioni diverse da quelle esposte dal Segretario assessore, la decisione impugnata merita conferma. La procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). Non v'è ragione in concreto di scostarsi da tale principio.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono tasse né spese.

3. Intimazione all' Comunicazione a:

– Pretura del Distretto di Bellinzona; – , .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria