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11.2004.97 • TRAC TI 11.2004.97 Generato dall'IA

Appellant v. Respondent: Inadmissibility of Appeal Regarding Evidentiary Request in Child Custody Matter

Numero d'incarto 11.2004.97
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court's decision dated August 16, 2004, which was issued in proceedings concerning measures to protect the marital union following the parties' separation and involving child custody and visitation arrangements for their daughter. The appellate court found the appeal inadmissible because the challenged action—a letter from the lower court judge to a medico-psychological service requesting the suggestion of an expert to potentially act as an appraiser—was merely an administrative request for information and not a formal, appealable decision or order, as matters regarding evidence gathering in such proceedings are generally handled via unappealable ordinances or administrative measures inherent to state-related cases. Consequently, the appeal was dismissed as incompetent, the request for legal aid was denied due to a lack of apparent merit, and the appellant was ordered to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 292 CP, Art. 5 LAC, Art. 368 cpv. 2 CPC, Art. 370 cpv. 1 CPC, Art. 307 CP, Art. 182 CPC; Appellant v. Respondent: Inadmissibility of Appeal Regarding Evidentiary Request in Child Custody Matter: The appellate court found the appeal inadmissible because the challenged action—a letter from the lower court judge to a medico-psychological service requesting the suggestion of an expert to potentially act as an appraiser—was merely an administrative request for information and not a formal, appealable decision or order, as matters regarding evidence gathering in such proceedings are generally handled via unappealable ordinances or administrative measures inherent to state-related cases. Consequently, the appeal was dismissed as incompetent, the request for legal aid was denied due to a lack of apparent merit, and the appellant was ordered to bear the procedural costs.

Parole chiave

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procedura di gratuito patrocinio ordinanze probatorie separazione dei coniugi stato richiedente questioni processuali impugnabilità della decisione di rinvio perizia sul diritto di visita

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313 bis CPC

This provision was applied by the Court to issue its final ruling in the appeal procedure.

art. 148 cpv. 1 CPC

This article was cited to justify imposing procedural costs on the appellant due to their losing the appeal.

art. 14 cpv. 1 lett. a Lag

This provision was used to reject the request for legal aid because the appeal appeared to lack prospect of success from the outset.

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Testo completo

Incarto n. 11.2004.97 · Lugano 10 settembre 2004/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa SP.2000.52 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 7 dicembre 2000 da

APPO1 (ora patrocinato dall'avv. RAPP3) contro

APPE1 (patrocinata dal lic. iur., studio RAPP2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 25 agosto 2004 presentato da APPE1 contro “la decisione 16 agosto 2004” emessa dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2.

Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che APPO1 (1955) e APPE1 (1953) si sono sposati a __________ il 19 ottobre 1990;

che dal matrimonio è nata S__________ (6 luglio 1991);

che il marito è titolare di un'azienda agricola, mentre la moglie, di formazione segretaria, non ha più svolto attività lucrativa dopo la nascita della figlia;

che i coniugi si sono separati nel giugno del 1999, quando la moglie ha lasciato l'abitazione di __________ per trasferirsi con la figlia a __________;

che, statuendo il 18 luglio 2000 su un'istanza a protezione dell'unione coniugale introdotta il 28 febbraio 2000 da APPE1, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha affidato la figlia alla madre e ha discipinato il diritto di visita del padre in un giorno la settimana (alternativamente il sabato o la domenica) dalle ore 8.30 alle 20.30, con obbligo per la madre di accompagnare la figlia dal genitore e di riprenderla agli orari fissati;

che con istanza del 7 dicembre 2000 APPO1 ha chiesto al Pretore di comminare alla moglie l'art. 292 CP in caso di inottemperanza all'esercizio del diritto di visita;

che all'udienza del 21 dicembre 2000 (proseguita poi il 23 gennaio 2001), indetta per la discussione, su invito del Pretore le parti hanno deciso di intraprendere una procedura di mediazione per ripristinare le relazioni tra padre e figlia, designando quale mediatrice __________;

che in esito a una richiesta di APPO1, con decisione del 22 maggio 2002 il Pretore ha istituito a favore di S__________ __________ una curatela di rappresentanza, incaricando la Commissione tutoria regionale 15 di __________ di designare la persona del curatore;

che il 12 giugno 2002 l'avv. RAPP1 è stato designato curatore con il compito di assicurare la rappresentanza processuale della ragazza;

che in seguito alle difficoltà incontrate dal curatore nell'assolvimento del mandato le parti sono state convocate a un'udienza del 6 aprile 2004, nell'ambito della quale il Pretore ha espresso l'intenzione, “alla luce delle esperienze trascorse e dei tentativi falliti”, di far allestire una perizia sulle relazioni tra padre e figlia, da estendere a entrambi i genitori;

che il curatore ha comunicato al Pretore il 28 aprile 2004 di avere tentato un'ultima volta, senza successo, di far incontrare padre e figlia;

che il 16 agosto 2004 il Pretore si è rivolto al Servizio medico psicologico di __________, spiegando la situazione e chiedendo “di designare, in seno al vostro servizio, una persona esperta della materia che possa assumere il mandato quale perito”;

che il 25 agosto 2004 APPE1 è insorta davanti a questa Camera chiedendo di annullare “la decisione”;

che l'atto non è stato intimato a APPO1;

e considerando

in diritto: che le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 5 LAC e art. 361 segg. CPC, cui rinvia l'art. 5 LAC), nella quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC);

che, contrariamente a quanto l'appellante sostiene, la “decisione” impugnata non è affatto una “sentenza” a norma dell'art. 370 cpv. 1 CPC, poiché non mette termine alla procedura;

che, come si è accennato, il Pretore si è rivolto al Servizio medico-psicologico di __________ con il semplice invito “a designare, in seno al servizio, una persona esperta della materia che possa assumere il mandato quale perito”;

che tale scritto può ragionevolmente essere inteso solo come una richiesta d'informazioni volta a ottenere il nome di uno specialista, suscettibile di essere designato in qualità di perito;

che, contrariamente a quanto asserisce l'appellante, con tale lettera il Pretore non ha ordinato l'esecuzione di una perizia né, tanto meno, ha designato la figura del perito;

che, del resto, una perizia va assunta seguendo la procedura disposta dagli art. 247 segg. CPC;

che, per di più, il perito dev'essere incaricato dal giudice e dev'essere richiamato ai suoi doveri professionali come ausiliario della giustizia, con espressa menzione dell'art. 307 CP in caso di falso reperto;

che, comunque sia, la decisione con cui un Pretore dispone l'assunzione di prove sarebbe una semplice ordinanza (art. 182 CPC), come tale inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC: Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 247);

che finanche la nomina di un perito sarebbe un provvedimento emanato con ordinanza inappellabile (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 248);

che un'ordinanza (inappellabile) sarebbe – a maggior ragione – anche la decisione con cui un Pretore dispone, nell'ambito di misure a tutela dell'unione coniugale, l'assunzione di rapporti scritti di terzi o di servizi specialistici (per disciplinare il diritto di visita di un genitore o adottare misure a protezione del figlio);

che, anzi, nelle cause di stato (comprese le procedure a tutela dell'unione coniugale) il giudice non è tenuto a particolari formalità né per assumere informazioni o rapporti scritti di servizi specialistici (art. 419*a* cpv.

2 CPC), né per valersi dell'aiuto di operatori sociali, sanitari o pedagogici né per ottenere ragguagli sulla situazione dei figli (art. 419*b* cpv. 2 CPC);

che in ogni modo, nelle cause di stato, per quanto riguarda l'autorità parentale, le relazioni personali o le misure di protezione del figlio, il giudice può – d'ufficio o su richiesta di parte – farsi assistere da un perito, da un consulente o da un incaricato nell'assunzione della prova e nella sua valutazione (art. 185 cpv. 2 CPC);

che l'art. 185 cpv. 2 CPC può rivelarsi di applicazione tanto frequente in una causa di stato da far apparire esagerata la necessità di emanare – ogni volta – un'ordinanza apposita (Cocchi/ Trezzini, op. cit., nota 677 pag. 576);

che, di conseguenza, nella fattispecie non si ravvisa alcuna decisione suscettibile di essere impugnata in appello;

che nelle circostanze descritte l'appello – introdotto non senza leggerezza – va dichiarato già di primo acchito inammissibile;

che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che non è il caso per converso di attribuire ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili;

che la richiesta di assistenza giudiziaria non può essere accolta, l'appello apparendo senza probabilità di buon diritto fin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione a:

–; –; –RAPP1,. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Terzi implicati · _PINT1 rappr. da: RAPP1

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria