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11.2004.74 • TRAC TI 11.2004.74 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Spousal Support, Custody, and Costs

Numero d'incarto 11.2004.74
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court acknowledged the appellant's notification of withdrawing her appeal against a lower court decision that established provisional spousal support, granted separation, awarded child custody to the mother, set child support, terminated spousal support for the wife from a specified date, and allocated procedural costs. The court accepted the withdrawal, noting the parties reached an agreement, and dismissed the case from the rolls due to desistance, ultimately reducing the appeal court costs and placing the reduced costs and fee on the appellant, while compensating for legal fees between the parties as per their agreement.

Regesto Legislator

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Art. 21 LTG, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 115 LTF, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; Withdrawal of Appeal Regarding Spousal Support, Custody, and Costs: The court accepted the withdrawal, noting the parties reached an agreement, and dismissed the case from the rolls due to desistance, ultimately reducing the appeal court costs and placing the reduced costs and fee on the appellant, while compensating for legal fees between the parties as per their agreement.

Parole chiave

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separazione dei coniugi mantenimento del figlio notificazione della decisione spese legali ritiro della domanda causa di divorzio Stralcio per ritiro appello

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

This provision was applied as the legal basis for issuing the decree (ordering the withdrawal of the appeal and setting costs).

art. 21 LTG per analogia

Applied analogously to justify the reduction of court fees due to the amicable settlement.

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Testo completo

Incarto n. 11.2004.74 · Lugano 17 ottobre 2007/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nelle cause DI.2003.396 (protezione dell’unione coniugale) e DI.2003.397 (misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanza del 26 maggio 2003 da

AP 1 (patrocinata dall' PA 1 ) contro

AO 1 (patrocinato dall' PA 2 );

premesso che con decreto cautelare del 4 giugno 2004 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha obbligato AO 1 (1953) a versare durante la procedura a tutela dell'unio­ne coniugale un contributo alimentare di fr. 335.– mensili per la moglie AP 1 (1955) e uno di fr. 1200.– mensili per la figlia __________ (1996);

accertato che con sentenza contestuale al decreto cautelare egli ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato la figlia alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha posto a carico di quest'ultimo un contributo alimentare di fr. 1200.– mensili per la figlia (assegni familiari non compresi), ha soppresso il contributo alimentare per la moglie dal luglio del 2004, ha respinto una domanda di provvigione *ad litem* da lei formulatae ha posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;

preso atto che contro tale giudizio unico AP 1 è insorta con un appello del 19 giugno 2004 nel quale ha chiesto di fissare il contributo di mantenimento per lei in fr. 3000.– mensili, di annullare la soppressione del contributo alimentare in suo favore e di addebitare gli oneri processuali a AO 1, tenuto a rifonderle fr. 5000.– per ripetibili;

considerato che nelle proprie osservazioni del 2 agosto 2004 AO 1 ha proposto di respingere l'appello e di confermare il giudizio del Pretore;

rammentato che, su richiesta delle parti, con ordinanza del 27 dicembre 2006 il presidente di questa Camera ha sospeso la procedura di appello fino al 2 luglio 2007 per agevolare una composizione della lite nelle vie amichevoli;

preso atto che il 7 ottobre 2007 AP 1 ha comunicato alla Camera di avere raggiunto il

7 aprile 2007 un accordo con il marito in virtù del quale dichiara di ritirare l'appello;

appurato che essa non postula l'omologazione dell'intesa, secondo cui – tra l'altro – la tassa di giustizia e le spese vanno a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili;

ritenuto che sotto tale profilo non v'è ragione di scostarsi da quanto le parti hanno consensualmente pattuito, fermo restando che la tassa di giustizia va equamente ridotta, dovendosi tenere conto sia della buona volontà dimostrata dai contendenti sia della circostanza che il processo termina senza un sindacato di merito (art. 21 LTG per analogia);

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 150.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

3. Intimazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 e 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.