Husband's Appeal of Legal Aid Denial for Spousal/Child Support Garnishment Enforcement Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA husband appealed the denial of legal aid after the lower court granted his wife's request for a salary garnishment to enforce spousal and child support obligations established in a prior judgment regarding the protection of the marital union. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that while the appellant claimed indigence, the key requirement for legal aid, that the case not appear clearly unfavorable, was not met because the procedure concerning salary attachment was not legally complex and the appellant failed to demonstrate why he could not represent himself or why representation was necessary for proper defense, justifying the initial denial of assistance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35 cpv. 4 Lag, Art. 3 Lag, Art. 14 lett. a Lag, Art. 5 Lag, Art. 14 cpv. 2 Lag, Art. 177 CC; Husband's Appeal of Legal Aid Denial for Spousal/Child Support Garnishment Enforcement Dismissed: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that while the appellant claimed indigence, the key requirement for legal aid, that the case not appear clearly unfavorable, was not met because the procedure concerning salary attachment was not legally complex and the appellant failed to demonstrate why he could not represent himself or why representation was necessary for proper defense, justifying the initial denial of assistance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural rule was applied to decide not to collect fees or expenses for the appeal.
This provision governs the allocation of procedural costs, even though the court ultimately decided not to collect them.
Testo completo
Incarto n. 11.2004.61 · Lugano 1° giugno 2004/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser
segretaria: · Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.104 (trattenuta di stipendio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 5 aprile 2004 da
AO1 (patrocinata dall' RA1) contro
AP1 (già patrocinato dall',);
*giudicando ora sulla decisione del 4 maggio 2004* con cui il Segretario assessore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria avanzata dal convenuto il 9 aprile 2004;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 19 maggio 2004 presentato da AP1 contro la decisione emessa il 4 maggio 2004 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che AP1 (1960) e AO1 (1961) si sono sposati a __________ il 25 giugno 1982;
che dal matrimonio sono nati i figli G____________________ (1982) e A__________ (1986);
che il 26 novembre 2003 AO1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, postulando – tra l'altro – un contributo alimentare di
fr. 670.– mensili per sé e uno di fr. 1000.– mensili per il figlio A__________;
che con
sentenza del 15 marzo 2004 il Pretore ha obbligato AP1 a versare un contributo alimentare di fr. 200.– mensili per la moglie e di fr. 1250.– mensili per il figlio;
che AO1 ha chiesto il 5 aprile 2004 al Pretore di ordinare al datore di lavoro del marito una trattenuta di stipendio per l'importo di fr. 1450.– mensili, da riversare direttamente a lei;
che il 9 aprile 2004 AP1 ha sollecitato il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che al contraddittorio del 3 maggio successivo sulla trattenuta di stipendio egli si è opposto al provvedimento;
che, statuendo il 4 maggio 2004 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto l'istanza di AO1 senza riscuotere tasse o spese;
che con decisione dello stesso giorno egli ha negato a AP1 il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che contro tale decisione AP1 è insorto con un ricorso del 19 maggio 2004 volto a ottenerne la riforma nel senso di vedersi conferire il beneficio;
che l'appello non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag);
che, tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile;
che il Segretario assessore ha motivato la propria decisione con l'inutilità oggettiva del patrocinio, la causa non presentando difficoltà particolari, e con la mancanza di esito favorevole dell'opposizione alla trattenuta di stipendio;
che l'appellante contesta ciò, rilevando – in sintesi – di “non avere pagato perché non posso pagare tutti questi denari che mi dice la procura di Bellinzona” e di “non avere abbastanza denaro per pagarmi l'avvocato con tutto quello che devo pagare”;
che nella misura in cui l'interessato non spende una parola sulle argomentazioni del primo giudice, il ricorso, sprovvisto di motivazione, potrebbe essere dichiarato d'acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC);
che, comunque sia, il beneficio dell'assistenza giudiziaria non è subordinato alla sola indigenza delle parti (art. 3 Lag): occorre altresì che l'azione o la difesa dell'interessato non sembri sprovvista di esito favorevole (art. 14 lett. a Lag);
che quest'ultimo pronostico può essere solo sommario e sfociare in un giudizio di mera apparenza, fondato sulle circostanze al momento in cui è introdotta la domanda di assistenza (DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; v. anche art. 5 Lag);
che in concreto v'è da domandarsi quale pronostico il Segretario assessore potesse formulare sulle possibilità di successo insite nella resistenza del convenuto già a quel momento (cfr. Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Berna 1985, pag. 168; Favre, L'assistance judiciarie gratuite
en droit suisse, tesi, Losanna 1989, pag. 63);
che, comunque sia, il beneficio del gratuito patrocinio non è concesso se il richiedente può procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non appare necessaria per la corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari (art. 14 cpv. 2 Lag);
che la procedura in rassegna verteva – come detto – su una trattenuta di stipendio (art. 177 CC) e non era dunque di particolare complessità, al debitore bastando addurre in circostanze del genere per quali motivi egli abbia omesso il pagamento;
che spetta poi al giudice valutare se la trascuranza dell'obbligo appaia seria, un “avviso ai debitori” dovendo rispettare in ogni modo il principio della proporzionalità (Hausheer/Reusser/ Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 8 in fine ad art. 177 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 18A ad art. 177 CC);
che in concreto il caso non denotava difficoltà supplementari, né il convenuto ha mai preteso di non potersi difendere con atti propri;
che, del resto, egli neppure asserisce che per esporre argomenti come quelli figuranti nel verbale del 3 maggio 2004 occorresse il patrocinio di un legale;
che a giusto titolo, quindi, il Segretario assessore ha rifiutato il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che, dato l'esito del giudizio odierno, gli oneri processuali andrebbero a carico del soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC);
che, tuttavia, si può prescindere dal prelevare spese, l'appellante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
in applicazione dell'art. 313*bis* CPC,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili
3. Intimazione a
Comunicazione a:
– avv.;
– avv.
– Pretura del Distretto di Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria