Appeal Withdrawal and Procedural Costs in Spousal Support Modification
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involved an appeal by a party against a provisional spousal support order set during divorce proceedings, where the appellant sought a reduction in the ordered monthly maintenance payments. The appellate court determined that the appeal was effectively withdrawn when the appellant subsequently communicated that the parties had finalized their divorce by mutual agreement, leading to the dismissal of the appeal as a voluntary desistance. Consequently, the court upheld the general rule that withdrawal of an appeal necessitates charging the appellant with the resulting procedural costs, although the court reduced the justice fee to account for the parties' demonstrated goodwill and the fact that the matter did not proceed to a final substantive judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 LTG, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; Appeal Withdrawal and Procedural Costs in Spousal Support Modification: The appellate court determined that the appeal was effectively withdrawn when the appellant subsequently communicated that the parties had finalized their divorce by mutual agreement, leading to the dismissal of the appeal as a voluntary desistance. Consequently, the court upheld the general rule that withdrawal of an appeal necessitates charging the appellant with the resulting procedural costs, although the court reduced the justice fee to account for the parties' demonstrated goodwill and the fact that the matter did not proceed to a final substantive judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the basis for reducing the judicial fee because the case did not end with a final judgment in appeal.
Cited just before the dispositive, indicating the legal framework for the proceedings.
Testo completo
Incarto n. 11.2004.57 · Lugano 28 novembre 2005/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2003.571 (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 24 luglio 2003 da
AO 1 (patrocinata dall' PA 2) contro
AP 1 (patrocinato dall' PA 1);
premesso che con decreto cautelare del
22 aprile 2004 il Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha obbligato in luogo e vece del Pretore AP 1 (1968), pendente causa di divorzio, a versare in via provvisionale alla moglie AO 1 (1972) un contributo alimentare di fr. 2911.85 mensili dal luglio 2003 al giugno 2004, di fr. 2751.60 mensili dal luglio al dicembre 2004 e di fr. 2681.60 mensili dal gennaio 2005 in poi;
accertato che contro tale decreto è insorto AP 1 con appello del 3 maggio 2004 per ottenere la riduzione del contributo alimentare a fr. 2311.85 mensili dal luglio 2003 a giugno 2004, di fr. 2490.40 mensili dal luglio al dicembre 2004 e di fr. 2151.60 mensili dal gennaio 2005 in poi;
rammentato che AO 1 ha comunicato il 9 giugno 2004 di rinunciare a osservazioni;
preso atto che il 16 novembre 2005 l'appellante ha comunicato a questa Camera di avere ottenuto nel frattempo il divorzio su richiesta comune con accordo completo e di instare per lo stralcio dell'appello senza riscossione di oneri processuali;
considerato che tale dichiarazione può essere interpretata solo come ritiro dell'appello;
appurato che – di regola – il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché comporta l'addebito delle tasse e delle spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag.
375 seg.);
stabilito che una totale rinuncia al prelievo di oneri non si giustifica, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti, ma anche perché in appello la causa non termina con un giudizio finale (art. 21 LTG);
ritenuto che in ogni modo non è il caso di assegnare ripetibili, l'appellante più non chiedendone, mentre la controparte ha rinunciato a presentare osservazioni all'appello;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 100.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
–; .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria