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11.2004.51 • TRAC TI 11.2004.51 Generato dall'IA

Appeal Inadmissibility Due to Monetary Threshold in Right-of-Way Dispute

Numero d'incarto 11.2004.51
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellants sought an appeal against a lower court's rejection of their request for provisional measures related to an action to establish a vehicular right-of-way over neighboring property, but the appellate court determined that the value in dispute, established by an expert valuation as the maximum devaluation of the servient estate (CHF 2,000), was below the minimum threshold of CHF 8,000 required for an ordinary procedure, meaning the initial action was subject to a simplified procedure where the lower court's decision on provisional measures was not appealable; consequently, the appeal was declared inadmissible due to a lack of subject-matter jurisdiction based on the monetary value of the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 292 CP, Art. 9 cpv. 3 CPC, Art. 293 CPC, Art. 382 cpv. 2 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 25 cpv. 2 con; Appeal Inadmissibility Due to Monetary Threshold in Right-of-Way Dispute: Nelle controversie relative a servitù o a diritti di vicinato il valore litigioso è quello che tali diritti hanno per il fondo dominante o quello della svalutazione causata al fondo serviente, se essa è maggiore (art.

Parole chiave

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diritto di passo incompetenza per materia valore litigioso valore limite di stima diritto di proprietà provvedimenti provvisori

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 25 cpv. 2 con rinvio all'art. 21 LTG

The court reduced the judicial fee because the decision resulted in a declaration of inadmissibility.

art. 148 cpv. 1 CPC

The costs and compensation of the current judgment follow the principle of the losing party bearing the costs.

art. 66 cpv. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the reference to the final costs allocation (Art. 66 al. 1 LTF) is implied by the imposition of costs on the appellants.

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Testo completo

Incarto n. 11.2004.51 · Lugano 17 agosto 2007/lw · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2004.23 (rettifica del registro fondiario) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 1° marzo 2004 da

e AP 1 (patrocinati dall'avv. PA 1, ) contro

e AO 1 (patrocinati dall'avv. dott. PA 2, ),

*giudicando ora sul decreto del 30 marzo 2004* con cui il Pretore ha respinto un'istanza di misure cautelari contestuale alla petizione;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 9 aprile 2004 presentato da AP 1 e AP 2 contro il decreto cautelare emesso il 30 marzo 2004 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il 1° marzo 2004 AP 1 e AP 2 hanno promosso causa davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere un diritto di passo veicolare in favore della loro particella n. 3359 RFD di __________ che si inoltrasse 3 m entro il confine della limitrofa particella n. 3360, comproprietà di AO 1 e AO

2 in ragione di un mezzo ciascuno. In via cautelare essi hanno chiesto al Pretore di autorizzare l'esercizio immediato del passo, di ordinare ai convenuti

– sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di non frapporre alcun ostacolo e di invitare l'ufficiale del registro fondiario ad annotare sulla particella n. 3360 una restrizione della facoltà di disporre. Esperito il contraddittorio, con decreto del 30 marzo 2004 il Pretore ha respinto le domande cautelari. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 250.–, sono state poste a carico degli istanti in solido, tenuti inoltre a rifondere ai convenuti fr. 800.– complessivi per ripetibili.

B. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 e AP 2 sono insorti con un appello del

9 aprile 2004 per ottenere l'accoglimento delle loro domande e la riforma del giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni del 3 maggio 2004 AO 1 e AO 1 hanno proposto di respingere l'appello.

C. Il presidente della Camera ha invitato le parti, con ordinanza del 19 febbraio 2007, a indicare entro dieci giorni se il valore litigioso raggiunga la soglia dei fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile al Tribunale federale. I convenuti hanno risposto il 27 febbraio 2007, affermando che tale valore è “certamente inferiore a fr.

30 000.–”. Gli attori hanno reagito il 28 febbraio 2007, allegando la lettera di uno studio d'architettura che evoca gli inconvenienti cui essi si troverebbero confrontati nel caso in cui l'azione non fosse accolta, ma senza precisare valore alcuno. Il presidente della Camera ha incaricato così uno specialista di determinare qual è il maggior valore che la servitù litigiosa conferirebbe alla particella n. 3359 RFD di __________, rispettivamente qual è il minor valore che la servitù litigiosa causerebbe alla particella n. 3360 RFD di __________ nell'ipotesi in cui l'ammontare di tale deprezzamento fosse maggiore.

D. Nel suo referto del giugno 2007 l'arch. PE 1 ha concluso che il mag­gior valore derivante dalla servitù al fondo dominante sarebbe

di fr. 500.– e il deprezzamento del fondo serviente di fr. 2000.–. Il presidente della Camera ha assegnato alle parti un termine per presentare eventuali osservazioni al referto. Gli attori hanno comunicato il 10 luglio 2007 di non avere osservazioni da formulare. I convenuti sono rimasti silenti.

Considerando

in diritto: 1. Nelle controversie relative a servitù o a diritti di vicinato il valore litigioso è quello che tali diritti hanno per il fondo dominante o quello della svalutazione causata al fondo serviente, se essa è maggiore (art.

9 cpv. 3 CPC; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, pag. 284 in basso con rinvii di giurisprudenza). Nel suo referto del 21 giugno 2007 l'esperto ha stimato, come detto, in fr. 500.– il maggior valore che la servitù litigiosa ridonderebbe alla particella n. 3359, proprietà degli attori, e in fr. 2000.– il minor valore che la servitù litigiosa causerebbe alla particella n. 3360, proprietà dei convenuti. Nel caso in esame il valore litigioso è pertanto di fr. 2000.–.

2. Il valore minimo per introdurre un'azione ordinaria essendo di fr. 8000.– (art. 36 cpv. 1 LOG), la causa davanti al Pretore andava promossa con la procedura di istanza unica (art. 291 segg. CPC). La petizione va dunque considerata alla stregua di

un'istanza, sicché il Pretore dovrà annullare il termine per l'introduzione della risposta scritta e sostituirlo con una citazione al­l'udienza (art. 293 CPC). E siccome la procedura è quella di istanza unica, il decreto in oggetto non è appellabile (art. 382 cpv. 2 CPC). Né potrebbe essere altrimenti, giacché un ricorso per cassazione è esperibile solo contro decisioni finali (Rep. 1985 pag. 338 in basso). Ne segue che, improponibile per questione di valore, l'appello in rassegna sfugge a qualsiasi esame.

3. Gli oneri e le ripetibili del giudizio attuale seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia va ad ogni modo ridotta, la sentenza attuale risolvendosi in una dichiarazione di inammissibilità (art. 25 cpv. 2 con rinvio all'art. 21 LTG). Quanto alle ripetibili, l'art. 9 cpv. 1 TOA (applicabile orientativamente in virtù dell'art. 150 CPC) prevede per cause aventi un valore litigioso fino a fr. 5000.– un onorario dell'avvocato (per la conduzione dell'intera causa) dal 15 al 25% del valore medesimo. Dandosi un rimedio di

diritto, l'onorario è compreso tra il 20 e il 70% di tale retribuzione. In concreto l'indennità per ripetibili alla parte vittoriosa si limita così a un massimo di fr. 350.–. Aggiunte le spese presumibili e l'IVA, essa va equitativamente fissata in fr. 500.–. Si aggiunga che tale indennità retribuirebbe a sufficienza, anche sotto un profilo meramente orario, il tempo che un avvocato solerte avrebbe impiegato per eccepire nelle osservazioni all'appello l'irricevibilità del mezzo d'impugnazione (un'ora e mezzo di lavoro alla tariffa di fr. 250.– orari).

4. Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF è nettamente inferiore alla soglia dei

fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 150.—

*b)* costi del referto fr. 1624.75

*c)* spese fr. 50.—

fr. 1824.75

sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alle controparti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 500.– complessivi per ripetibili.

3. Intimazione:

.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati · PE 1

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.