Guardianship Revocation Denial and Moot Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, previously declared incapacitated due to mental infirmity and weakness in February 2000 and assigned a legal guardian, subsequently requested the revocation of the protective measure, asserting self-sufficiency, which was denied by the supervisory authority in March 2004 following a psychiatric evaluation confirming persistent delusional syndrome. Although the individual indicated intent to appeal this decision, no formal appeal was ever filed with the appellate court, leading the court to rule that the appeal procedure had become moot and to dismiss the case from the rolls as lacking further interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 351 cpv. 1 CPC, Non si riscuotono spese; Guardianship Revocation Denial and Moot Appeal: Although the individual indicated intent to appeal this decision, no formal appeal was ever filed with the appellate court, leading the court to rule that the appeal procedure had become moot and to dismiss the case from the rolls as lacking further interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for taking note that the appeal procedure became moot and striking the case from the roll.
An order stating that no costs are collected for the procedure.
Testo completo
Incarto n. 11.2004.34 · Lugano, 26 aprile 2004/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser
segretaria: · Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 380.1999 (revoca della tutela) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 13 novembre 2000 da
AP1 per ottenere la revoca dell'interdizione istituita nei suoi confronti il 7 febbraio 2000 su proposta della
Delegazione tutoria di __________ (ora Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona);
premesso che il 7 febbraio 2000 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha pronunciato su richiesta della Delegazione tutoria di __________ l'interdizione di AP1 (1922) per infermità e debolezza di mente;
ricordato che, facendo seguito a tale decisione, la Delegazione tutoria di __________ ha designato in qualità di tutore __________, tutore ufficiale;
accertato che il 13 novembre 2000 AP1 ha postulato la revoca della tutela, sostenendo di essere in grado di provvedere a se stessa;
rilevato che nelle sue osservazioni del 23 novembre 2000 la Delegazione tutoria di __________ ha proposto di respingere l'istanza;
rammentato che con ordinanza del 19 giugno 2001 l'autorità di vigilanza ha commissionato al Servizio psico-sociale di __________ una perizia sullo stato di salute dell'interessata;
constatato che dopo cinque lettere di sollecito il Servizio sociale di __________ ha finalmente consegnato il 19 dicembre 2003 la perizia richiesta;
osservato che, secondo il medico psichiatra responsabile della perizia, AP1 denota la stessa “sindrome delirante con elementi paranoidi in struttura di personalità dipendente”
– finanche radicalizzata – già riscontrata a suo tempo, sicché nulla appare mutato rispetto al momento in cui è stata pronunciata l'interdizione;
posto che, esaminato il referto, con decisione del 9 marzo 2004 l'autorità di vigilanza ha respinto l'istanza, ponendo la tassa di giustizia di fr. 100.– a carico dell'istante;
considerato che il 12 marzo 2004 AP1 ha invitato l'autorità di vigilanza a trasmettere l'incarto della causa al Tribunale d'appello, dichiarandosi intenzionata a ricorrere contro la mancata revoca della tutela (“a giorni riceverete domanda di revoca da parte mia e da parte di mia figlia, con certificati e altri giustificativi”);
appurato che l'autorità di vigilanza ha fatto seguire l'incarto a questa Camera, ma che a tutt'oggi non è pervenuto alcun appello contro la decisione del 9 marzo 2004;
ritenuto che nelle circostanze descritte la procedura risulta senza interesse e va stralciata dai ruoli;
richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. Si prende atto che la procedura di appello è divenuta senza interesse. La causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–; – Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona.
Comunicazione:
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– __________, Ufficio del tutore ufficiale, Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria