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11.2004.28 • TRAC TI 11.2004.28 Generato dall'IA

Notary Fee Taxation Appeal Following Unilateral Withdrawal

Numero d'incarto 11.2004.28
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The case involves appeals lodged against a lower court's decisions concerning the taxation of professional fees charged by a notary appointed to oversee the division of an estate following a death in 1987 and subsequent litigation initiated in 2000. The appellants sought the reduction of the notary's billed fees, which were submitted in two parts (an intermediate note and a final note). The appellate court determined that the subsequent unilateral withdrawal of all appeals by the involved parties constitutes a legal desistment, which terminates the litigation with the effect of res judicata; consequently, the court acknowledged the withdrawal, struck the cases from the rolls, and allocated reduced court fees to the respective appellants, while denying compensation for legal fees to the opposing parties since they had not responded to the appeals.

Regesto Legislator

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Art. 352 cpv. 1 CPC, Art. 352 cpv. 2 CPC, Art. 151 CPC, Art. 21 LTG, art. 1, punto 1, art. 2, punto 2; Notary Fee Taxation Appeal Following Unilateral Withdrawal: The appellants sought the reduction of the notary's billed fees, which were submitted in two parts (an intermediate note and a final note). The appellate court determined that the subsequent unilateral withdrawal of all appeals by the involved parties constitutes a legal desistment, which terminates the litigation with the effect of res judicata; consequently, the court acknowledged the withdrawal, struck the cases from the rolls, and allocated reduced court fees to the respective appellants, while denying compensation for legal fees to the opposing parties since they had not responded to the appeals.

Parole chiave

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spese legali notaio divisione ereditaria forza di cosa giudicata procedura giudiziaria tributaria ritiro dell'istanza giudiziaria Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 352 cpv. 1 CPC
Cited in the reasoning to support that the withdrawal of an appeal ends the litigation.
Art. 352 cpv. 2 CPC
Cited in the reasoning to justify taking note of the withdrawal and striking the case from the roll.
Art. 151 CPC
Cited in the reasoning concerning the fixing and division of costs, fees, and indemnities in case of withdrawal.
Art. 21 LTG
Cited in the reasoning to justify the reduction of court fees because the appeal ended without a judgment.
art. 1, punto 1
Used to take note of the withdrawal of the appeals, resulting in their removal from the roll due to withdrawal.
art. 2, punto 2
Used to impose court fees and costs for the appeal presented by CE1 upon withdrawal.
art. 3, punto 3
Used to impose court fees and costs for the appeal presented by S_____ upon withdrawal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning to support that the withdrawal of an appeal ends the litigation.

art. 352 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning to justify taking note of the withdrawal and striking the case from the roll.

art. 151 CPC

Cited in the reasoning concerning the fixing and division of costs, fees, and indemnities in case of withdrawal.

art. 21 LTG

Cited in the reasoning to justify the reduction of court fees because the appeal ended without a judgment.

art. 1, punto 1

Used to take note of the withdrawal of the appeals, resulting in their removal from the roll due to withdrawal.

art. 2, punto 2

Used to impose court fees and costs for the appeal presented by CE1 upon withdrawal.

art. 3, punto 3

Used to impose court fees and costs for the appeal presented by S_____ upon withdrawal.

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Testo completo

Incarto n. 11.2003.10 11.2004.28 · Lugano 2 agosto 2004/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretario: · I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2000.447 (divisione ereditaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 30 giugno 2000 da

AE1 cui è subentrata il 30 dicembre 2002 C__________ (2000) (rappresentata dalla madre __________, __________ e patrocinata dall'avv. RA4)

Contro

CE1 (patrocinata da RP1)

S__________

(patrocinata __________, __________) e

F__________

(patrocinato __________);

*giudicando ora sui decreti dell'8 gennaio 2003 e del

19 febbraio 2004* con cui il Pretoreha tassato le note professionali emanate il 21 novembre 2002 e 25 agosto 2003 dal notaio divisore __________

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 23 gennaio 2003 presentato da CE1 contro il decreto emesso l'8 gennaio 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

2. Se dev'essere accolto l'appello del 23 gennaio 2003 presentato da S__________ contro il medesimo decreto;

3. Se dev'essere accolto l'appello del 3 marzo 2004 presentato da CE1 contro il decreto emesso il 19 febbraio 2004 dal medesimo Pretore;

4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 20 dicembre 1987 è deceduto B__________ (1910), domiciliato a __________, coniugato, i cui eredi legittimi sono la moglie S__________ (1929) con i tre figli F__________ (1953), R__________ (1956) e _CEC1 (1959);

che R__________ si è rivolto il 30 giugno 2000 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, perché ordinasse la divisione dell'eredità e designasse un notaio divisore;

che, statuendo il 25 settembre 2000, il Pretore ha accolto l'istanza e ha nominato in qualità di notaio divisore l'avv. __________;

che in seguito al decesso di R__________, il 30 dicembre 2002, la figlia C__________ (2000), unica erede, è subentrata in causa;

che, nel frattempo, durante la confezione dell'inventario, il notaio ha inviato al Pretore due note professionali intermedie del 21 novembre 2002: la prima “notarile” di complessivi fr. 54

856.60 (fr. 49 250.– di onorario, fr. 1732.– di spese e fr. 3874.60 di IVA) e la seconda “professionale” di complessivi fr. 2843.70 (fr. 2500.– di onorario, fr. 142.80 di spese e fr. 200.90 di IVA);

che con decreto dell'8 gennaio 2003 il Pretore ha approvato la parcella “notarile”, mentre ha dichiarato inammissibile la postulata tassazione di quella “professionale”;

che contro tale decreto S__________ e CE1 sono insorte con appelli del 23 gennaio 2003 nei quali chiedono, sostanzialmente, la riduzione della parcella tassata (inc. 11.2003.10);

che in esito a un'istanza dell'avv. __________ o, con decreto del 31 luglio 2003 il Pretore ha esonerato il notaio dall'incarico;

che il 25 agosto 2003 il notaio ha trasmesso al Pretore una nota pro­fessionale finale di complessivi fr. 70 110.60 (fr. 5377.– per prestazioni notarili, fr. 59 755.70 per prestazioni legali e spese, fr. 27.90 di esborsi e fr. 4950.– di IVA);

che con decreto del 29 febbraio 2004 il Pretore ha approvato la nota così come esposta;

che contro il decreto appena citato CE1 è insorta con un appello del 3 marzo 2004 per ottenere la riduzione della parcella a fr. 36 701.30 (fr. 5377.– per prestazioni notarili, fr. 27 000.– per prestazioni legali, fr. 1732 di spese, oltre l'IVA) o, in subordine, l'annullamento della tassazione e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio;

che con ordinanza del 29 marzo 2004 il giudice delegato di questa Camera ha sospeso la causa;

che il 21 aprile e il 9 luglio 2004 CE1 ha comunicato di ritirare i propri appelli (inc. 11.2004.28, rispettivamente inc. 11.2003.10)

che il 23 luglio 2004 anche S__________ ha fatto altrettanto (inc. 11.2003.10);

e considerando

in diritto: che la desistenza di una parte pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC);

che il giudice ne dà atto e stralcia la causa dal ruolo (art. 352 cpv. 2 CPC);

che in caso di desistenza, come in caso di transazione o di acquiescenza, la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili sono fissate e suddivise a richiesta di parte dal giudice adito (art. 151 CPC);

che, per principio, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);

che nella fattispecie non v'è motivo per scostarsi da tale regola, fermo restando che le tasse di giustizia vanno adeguatamente ridot­te, le cause in appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG);

che non si assegnano ripetibili alle controparti, nessuna delle quali ha presentato osservazioni agli appelli;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro degli appelli. Le cause sono stralciate dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri degli appelli presentati da CE1, consistenti in:

*a*) tassa di giustizia unica fr. 150.–

*b*) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Gli oneri dell'appello presentato da S__________, consistenti in:

*a*) tassa di giustizia fr. 100.–

*b*) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

4 Intimazione a:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

terzi implicati · 1. _PINT1 1 rappr. da: RAPP2 2. _PINT2 2 rappr. da: RAPP3 3. _PINT3

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario