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11.2004.22 • TRAC TI 11.2004.22 Generato dall'IA

Appeal Dismissal Upon Withdrawal and Cost Allocation

Numero d'incarto 11.2004.22
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In an appeal against a lower court order requiring one party in a divorce case to pay the other CHF 15,000 in *provisio ad litem* (interim attorney's fees), the appellate court noted that the parties subsequently reached a comprehensive agreement resolving both the divorce and provisional matters, leading the appellant to withdraw the appeal while assuming the costs. The court reasoned that a party's withdrawal terminates the litigation and has the force of a final judgment, thus requiring the case to be struck from the roll, and since the parties agreed on the allocation of costs and compensation of legal fees, the court confirmed this arrangement, taxing the appeal costs against the withdrawing appellant while compensating the respective legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 352 cpv. 1 CPC, Art. 352 cpv. 2 CPC; Appeal Dismissal Upon Withdrawal and Cost Allocation: The court reasoned that a party's withdrawal terminates the litigation and has the force of a final judgment, thus requiring the case to be struck from the roll, and since the parties agreed on the allocation of costs and compensation of legal fees, the court confirmed this arrangement, taxing the appeal costs against the withdrawing appellant while compensating the respective legal fees.

Parole chiave

Generato dall'IA
spese legali ripartizione delle spese precetto esecutivo ritiro dell'azione di divorzio condono delle spese procedurali mancato anticipo delle spese Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 CPC

Used to establish that the withdrawal of the appeal ends the litigation and has the force of a final judgment.

art. 352 cpv. 2 CPC

Used to order the court to acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll.

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Testo completo

Incarto n° 11.2004.22 · Lugano 23 marzo 2004/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, vicepresidente, Walser e Pellegrini

segretaria: · Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2003.603 (provvigione *ad litem*) della Pretura del Distretto di __________, promossa con istanza del 23 luglio 2003 da

____________, (patrocinata ___________) contro

____________, (patrocinato ____________);

premesso che tra le parti è pendente dinanzi al Pretore del Distretto di __________, una causa di divorzio su richiesta unilaterale promossa da __________ con petizione del 12 maggio 2003 (inc. OA.2003.__________);

ricordato che con decreto cautelare del 13 febbraio 2004 il Pretore ha obbligato l'attore, in parziale accoglimento di un'istanza presentata il 23 luglio 2003 da __________, a versare alla moglie fr. 15 000.– come provvigione *ad litem*;

preso atto che contro tale decreto __________ è insorto con un appello del 25 febbraio 2004 in cui ha chiesto – previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso

– il rigetto dell'istanza e la conseguente riforma del giudizio impugnato;

rammentato che la domanda di effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile dal vicepresidente di questa Camera con decreto del 2 marzo 2004;

considerato che con lettere dell'11 e del 15 marzo 2004 l'appellante ha comunicato di avere raggiunto con la moglie una soluzione globale sul divorzio, di merito e provvisionale, onde il ritiro dell'appello con assunzione delle spese e compensazione delle ripetibili;

appurato che __________ chiede anch'essa lo stralcio della procedura dai ruoli con addebito delle spese a chi le ha anticipate e compensazione delle ripetibili;

ritenuto che la desistenza di una parte pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC);

stabilito che il giudice ne dà atto e stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

rilevato che in materia di tasse, spese e ripetibili non v'è ragione da scostarsi da quanto le parti medesime hanno pattuito;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 150.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.

3. Intimazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________ .

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La segretaria