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11.2004.152 • TRAC TI 11.2004.152 Generato dall'IA

Spouse's Appeal for Clarification of Property Retrieval Denied

Numero d'incarto 11.2004.152
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought clarification and enforcement, including police assistance and penal sanctions against the spouse, for an earlier decision that vaguely authorized her to retrieve "her clothes and garments" from the marital home after the home had been awarded to the husband. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the initial decision, which was already final, could not be modified simply for explicitness when no new circumstances existed, and furthermore, the appellant's proposed clarification—to retrieve "all personal effects belonging to her, particularly clothes, shoes and handbags"—was even more vague and thus unexecutable under enforcement procedures, meaning requests for penal sanctions or effective execution were without merit.

Regesto Legislator

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Art. 292 CP, Art. 5 LAC, Art. 368 cpv. 2 CPC, Art. 490 CPC, Art. 179 cpv. 1 CC, Art. 491 lett. c CPC; Spouse's Appeal for Clarification of Property Retrieval Denied: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the initial decision, which was already final, could not be modified simply for explicitness when no new circumstances existed, and furthermore, the appellant's proposed clarification—to retrieve "all personal effects belonging to her, particularly clothes, shoes and handbags"—was even more vague and thus unexecutable under enforcement procedures, meaning requests for penal sanctions or effective execution were without merit.

Parole chiave

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coniuge decisione d'esecuzione beni mobili circostanze personali rivendicazione della proprietà procedura a tutela dell'unione coniugale comminatoria dell'esecuzione effettiva

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313^bis^ CPC

Cited in the application of the simplified procedure for the decision.

art. 148 cpv. 1 CPC

Used to allocate the costs of the present judgment based on the outcome (losing party pays).

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Testo completo

Incarto n. 11.2004.152 · Lugano, 1 dicembre 2004/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2004.313 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza dell'11 ottobre 2004 da

AP 1 PA 1 ) contro

AO 1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 24 novembre 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 17 novembre 2004 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che, statuendo il 21 giugno 2004 su un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale introdotta da AP 1 nata __________ (inc. SP.2003.30), il Pretore del Distretto

di Bellinzona ha attribuito l'abitazione familiare di __________ “provvisoriamente” in uso al marito AO 1 (dispositivo n. 1.2);

che l'indomani AP 1 ha chiesto una modifica di tale sentenza per essere autorizzata a prelevare immediatamente dall'abitazione tutti i beni mobili (masserizie e suppellettili) da lei partitamente elencati in una distinta (doc. G), già pro­dotta nell'ambito della precedente causa;

che con

sentenza del 16 agosto 2004, emessa in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha parzialmente accolto

l'istanza (inc. DI.2004.193), autorizzando AO 1 a prelevare dall'abitazione non i beni figuranti nella nota lista, bensì “i propri vestiti ed indumenti” (dispositivo n. 1.2);

che l'11 ottobre 2004 AP 1 si è nuovamente rivolta al Pretore perché precisasse il

dispositivo citato nel senso di autorizzarla a prelevare dall'abitazione “tutti gli effetti personali che le appartengono,

in particolare vestiti, scarpe e borsette”, di ordinare alla polizia di assisterla e di comminare al marito la pena dell'art. 292 CP ove non avesse consentito l'accesso all'abitazione, oltre l'esecuzione effettiva della sentenza ove non avesse ottemperato all'ingiunzione entro dieci giorni;

che con sentenza (“decreto”) del 17 novembre 2004, emanata in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto l'istanza, ponendo la tassa di giustizia (fr. 100.–) e le spese (fr. 50.–) a carico di AP 1;

che contro tale sentenza AP 1 è insorta con un appello (“ricorso”) del 24 novembre 2004 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato in conformità alle domande da lei esposte nell'istanza al Pretore dell'11 ottobre 2004;

che l'appello non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 5 e art. 5 LAC), nella quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC), non con “decreto”;

che, ad ogni modo, l'imprecisa designazione del giudizio impugnato non ha nuociuto all'istante, il cui “ricorso” va per altro trattato come appello (art.

370 cpv. 1 e 2 CPC);

che nella fattispecie il Segretario assessore ha ritenuto non potersi giudicare nuovamente

sulla richiesta di prelevare dall'alloggio di __________ “tutti gli effetti personali”, la questione essendo già stata decisa

con la sentenza del 16 agosto 2004;

che per quanto riguarda invece le comminatorie dell'art. 292 CP e dell'esecuzione effettiva (art. 490 CPC), il primo giudice ha rinviato l'istante alla procedura degli art. 488 segg. CPC, “trattandosi di esecuzione di una sentenza cresciuta in giudicato”;

che secondo l'appellante la richiesta di prelevare “tutti gli effetti personali che le appartengono, in particolare vestiti, scarpe e borsette” è semplicemente destinata a “rendere più esplicito il contenuto di questa autorizzazione, con un riferimento chiaro a vestiti, scarpe e borsette”;

che ci si potrebbe domandare anzitutto se una nuova istanza a protezione dell'unione coniugale possa essere introdotta solo per “rendere più esplicito” il dispositivo di una sentenza precedente, l'art. 179 cpv. 1 CC prevedendo la possibilità di far adattare le misure richieste a nuove circostanze, ma non quella di far rifor­mulare sulla base di circostanze identiche dispositivi ormai passati in giudicato;

che, comunque sia, si volesse anche reputare data tale facoltà nel caso di dispositivi vaghi o poco espliciti, in concreto ciò non gioverebbe all'appellante;

che,

certo, come l'istante rileva a giusto titolo, l'autorizzazione di prelevare “i propri vestiti ed indumenti” pronunciata dal Segretario assessore nella sentenza del 16 agosto

2004 (dispositivo n. 1.2) è assolutamente generica, tutto ignorandosi sui capi di vestiario che l'istante è abilitata a ricuperare;

che una prestazione tanto indeterminata era – contrariamente all'opinione del Segretario assessore – inattuabile nelle vie dell'esecuzione effettiva (a prescindere dal fatto che incombeva all'istante ricuperare i suoi vestiti, non al marito consegnarli), un precetto esecutivo “civile” dovendo contenere “la designazione chiara e precisa della prestazione domandata” (art. 491 lett. c CPC);

che, ciò premesso, e a dispetto di quanto precede, la nuova descrizione dei beni prospettata dall'istante nell'appello (“tutti gli effetti personali che le appartengono, in particolare vestiti, scarpe e borsette”) non è di migliore esattezza;

che, anzi, riferendosi non solo a capi di vestiario, ma a “effetti personali” in genere (comprese scarpe e borsette), essa risulta ancor più indistinta;

che chiedere al primo giudice una siffatta modifica del citato dispositivo non aveva quindi senso né finalità pratica;

che, l'indeterminatezza della prestazione non consentendo alcuna verosimile esecuzione effettiva, non era di utilità nemmeno postulare l'assistenza della forza pubblica o far impartire comminatorie al marito;

che del resto, nella misura in cui la comminatoria penale riguardava (oltre l'accesso all'abitazione) la possibilità di lasciar prelevare alla moglie “effetti personali”, essa sarebbe stata verosimilmente inapplicabile, l'art. 292 CP presupponendo – a sua volta – l'inosser­van­za di un comportamento definito con sufficiente precisione (Riedo in: Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2003, n. 49 ad art. 292 CP con richiami; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, pag. 450 n. 3 con rinvii);

che analogo principio vale per la comminatoria dell'esecuzione effettiva (art. 490 CPC), l'inadempienza della “prestazione da eseguir­si” contenuta nel decreto esecutivo (art. 498 lett. b CPC) essendo correlata essa pure all'art. 292 CP (art. 498 lett. d CPC);

che nelle condizioni descritte l'appello dell'istante, infruttuoso, si rivela già di primo acchito destinato all'insuccesso;

che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili al convenuto, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili;

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 150.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria