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11.2004.15 • TRAC TI 11.2004.15 Generato dall'IA

Spousal Support and Marital Home Appeal Dismissed Upon Divorce Agreement

Numero d'incarto 11.2004.15
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Following a lower court decision concerning marital separation measures, including spousal support and marital home allocation, both spouses filed appeals; however, after they reached a divorce agreement that included a provision for withdrawing their appeals upon divorce finalization, the appellate court noted the subsequent pronouncement and homologation of the divorce and the parties' mutual requests to withdraw their appeals, leading the court to dismiss the proceedings due to this withdrawal, ordering that court costs and fees follow the parties' agreement that each bear the costs they advanced with reciprocal compensation for legal fees, while reducing the judicial fee due to the case ending without a full judgment.

Regesto Legislator

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Art. 111 CC, Art. 352 cpv. 2 CPC, Art. 21 LTG; Spousal Support and Marital Home Appeal Dismissed Upon Divorce Agreement: decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello introdotto da AO 1 La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

Parole chiave

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procedura di divorzio spese legali indennità piena dovere di assistenza riduzione dell'assegno di mantenimento scioglimento della società semplice misure a protezione dell'unione coniugale; stralcio di una causa per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning as the legal basis for striking the case from the roll due to withdrawal of the appeal (desistenza).

art. 21 LTG

Cited in the reasoning as the basis for adequately reducing the court fee considering the process ended without a decision.

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Testo completo

Incarto n. 11.2004.15 · Lugano 30 marzo 2005/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2001.301 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 18 dicembre 2001 da

AP 1 (patrocinata dall'avvPA 1 ) contro

AO 1 (patrocinato dall' PA 2 );

premesso che con sentenza del 27 gennaio 2004 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, statuendo su istanze di misure a protezione dell'unione coniugale presentate il 18 dicembre 2001 e 6 febbraio 2002 da AP 1 (1961), come pure il 20 e 21 dicembre 2001 da AO 1 (1948), ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale (particella n. 826 RFD di __________) al marito e ha fissato un contributo alimentare per la moglie di fr. 5570.– mensili;

ricordato che contro la citata sentenza sono insorti il 9 febbraio 2004, per motivi opposti, AP 1 e AP 1;

osservato che entrambi hanno postulato vicendevolmente la reiezione dell'appello avversario;

preso atto che il 29 ottobre 2004 AP 1 ha invitato questa Camera a sospendere le procedure di appello, avendo egli firmato quello stesso giorno un accordo con la moglie sulle conseguenze del divorzio e prospettando così l'introduzione di una richiesta di divorzio comune a norma dell'art. 111 CC;

considerato che il 16 marzo 2005 AP 1 ha comunicato alla Camera l'avvenuta pronuncia del divorzio da parte del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna e la contestuale omologazione della convenzione;

constatato che nel medesimo scritto AP 1 dichiara di ritirare il proprio appello e propone di porre le spese a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili;

accertato che il 22 marzo 2005 AP 1 ha chiesto a sua volta lo stralcio del proprio appello, formulando sugli oneri processuali e le ripetibili analoga richiesta a quella dell'ex moglie;

rammentato che al punto 3.2 della convenzione sugli effetti del divorzio le parti hanno pattuito, appunto, il ritiro dei reciproci appelli una volta passata in giudicato la sentenza di divorzio, con “spese e tasse a chi le ha anticipate, compensate le ripetibili”;

ritenuto che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in tali circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

rilevato che in materia di tasse, spese e ripetibili non v'è ragione di scostarsi da quanto le parti medesime hanno concordato, mentre la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto del fatto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG);

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello introdotto da AO 1 La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri di tale appello, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 100.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Si prende atto del ritiro dell'appello introdotto da AP 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

4. Gli oneri di tale appello, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 100.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

5. Intimazione a:

; – .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria