Heirs' Appeal of Tardy Inheritance Renunciation Rejection Upheld
Sintesi Legislator
Generato dall'IAHeirs appealed a lower court's rejection of their declaration to renounce an inheritance, which the lower court deemed tardy because the statutory three-month renunciation period, which begins upon the heir's knowledge of the deceased's death, had expired; the appellate court upheld the rejection, reasoning that evidence indicated the heirs were aware of the death and their status as heirs well before the declaration was filed in September 2004, with one heir learning of the death in December 2001, and that requesting an inheritance certificate did not constitute an act that would restart or delay the time limit for renunciation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 CPC, Art. 3 LAC, Art. 360 cpv. 3 con, Art. 370 CPC, Art. 567 CC, Art. 570 CC; Heirs' Appeal of Tardy Inheritance Renunciation Rejection Upheld: La registrazione delle rinunce all'eredità e le relative disposizioni (art. 570 segg. CC) compete, nel Cantone Ticino, al Pretore (art. 2 n. 11 LAC), che ne ordina l'iscrizione a registro con la procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 360 CPC, cui rinvia l'art. 3 LAC). In concreto il giudizio impugnato è pertanto una “decisione” (nella terminologia dell'at. 370 cpv. 1 CPC), non un decreto (come reputa il Pretore), impugnabile come tale entro dieci giorni (art. 360 cpv. 3 con rinvio all'art. 370 CPC). Tempestivo, l'appello in esame è quindi ricevibile.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe substantive provision determining that the appeal was rejected because the renunciation declarations were time-barred based on the start of the three-month term.
Cited in the reasoning as the rule governing how renunciation must occur, although not explicitly in the final order, it is crucial for the underlying substantive ruling.
Cited in the reasoning when discussing whether requesting an inventory constituted interference with the estate, supporting the finding that the appeal was unfounded.
Cited in the reasoning as the procedural rule defining the method of appeal against the decision (which was deemed a 'decision' under Art. 370 CPC).
Cited in the reasoning to establish that the lower court's ruling was a 'decision' subject to the appeal timeframe.
The procedural rule applied in the dispositive to order costs against the unsuccessful appellants.
Testo completo
Incarto n. 11.2004.142 · Lugano 9 dicembre 2004/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria: · Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa CN.2004.277 (rinuncia alla successione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 16 ottobre 2004 da
AP 2 AP 3 AP 1 , e AP 4 per rinunciare all'eredità fu (1920), già domiciliata a __________, deceduta a __________ l'11 settembre 2001;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 31 ottobre 2004 presentato da AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 contro la sentenza emessa il 20 ottobre 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. (1920), nubile, cittadina svizzera domiciliata a __________, è deceduta a __________ l'11 settembre 2001. Il 26 settembre 2001 AP 3, marito di una sorella premorta, ha dichiarato al Pretore della giurisdizione di Locarno Città di rinunciare all'eredità. Il Pretore ha rifiutato il 1° ottobre successivo di ricevere tale dichiarazione, l'interessato non essendo erede della defunta. L'11 gennaio 2002 AP 1, figlio di AP 3 e nipote di , ha chiesto al Pretore di emettere un certificato ereditario. Il 14 gennaio successivo il Pretore ha invitato l'istante a produrre determinati documenti. In esito a un'istanza dell'avv. __________, designata dalla Commissione tutoria regionale
10 curatrice della comunione ereditaria fu , il Pretore ha rilasciato il 19 maggio 2003 un certificato ereditario dal quale risultano come eredi della defunta – fra altri – AP 1, AP 2, AP 3. e AP 4.
B. Il
29 settembre 2004 AP 1, AP 2, AP 3 AP 3 e AP 4 hanno trasmesso al Pretore una dichiarazione di rinuncia alla successione. Il Pretore rifiutando di accogliere tale dichiarazione poiché tardiva, AP 1 ha ribadito il 16 ottobre 2004 la volontà degli istanti di rinunciare all'eredità. Con decreto (*recte*: decisione) del 20 ottobre 2004 il Pretore ha respinto l'istanza di rinuncia, ponendo le spese di fr. 100.– a carico degli istanti.
C. Contro la decisione appena citata AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 sono insorti con un ricorso (*recte*: appello) del 31 ottobre 2004 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere accolta la loro dichiarazione di rinuncia. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. La registrazione delle rinunce all'eredità e le relative disposizioni (art. 570 segg. CC) compete, nel Cantone Ticino, al Pretore (art. 2 n. 11 LAC), che ne ordina l'iscrizione a registro con la procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 360 CPC, cui rinvia l'art. 3 LAC). In concreto il giudizio impugnato è pertanto una “decisione” (nella terminologia dell'at. 370 cpv. 1 CPC), non un decreto (come reputa il Pretore), impugnabile come tale entro dieci giorni (art. 360 cpv. 3 con rinvio all'art. 370 CPC). Tempestivo, l'appello in esame è quindi ricevibile.
2. Il Pretore ha respinto l'istanza di rinuncia con l'argomento che le dichiarazioni a lui trasmesse erano tardive, mentre l'intenzione di rinunciare all'eredità espressa dagli istanti a , assistente di direzione nella Residenza “__________” di __________ (dove la defunta risiedeva), non aveva alcun valore. Inoltre – egli ha soggiunto – il certificato ereditario chiesto da AP 1 l'11 gennaio 2002 esprimeva implicitamente la volontà di non ripudiare la successione.
3. Gli appellanti fanno valere di non avere praticamente intrattenuto relazioni con , tant'è che AP 1 ha saputo della morte della zia solo il 13 dicembre 2001 dall'Ufficio imposte di successione e donazione. Essi sottolineano altresì di non avere mai ricevuto alcuna decisione circa il loro “diritto all'eredità” e allegano che solo il 17 settembre 2004 AP 1 ha capito di dover presentare una dichiarazione di rinuncia, ciò che tutti e quattro i fratelli hanno fatto senza indugio il 29 settembre successivo. Infine gli appellanti rilevano che AP 1 ha sempre ribadito la volontà dei fratelli di rinunciare alla successione. Essi chiedono pertanto di accogliere la loro dichiarazione di rinuncia.
4. Gli eredi legittimi e istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta entro il termine di tre mesi, il quale decorre, per gli eredi legittimi, dal momento in cui essi hanno avuto conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di avere conosciuto più tardi l'apertura della successione (art.
567 CC).La rinuncia può avvenire a voce o per scritto, purché sia senza condizioni né riserve, e deve pervenire all'autorità competente, che la iscrive in uno speciale registro (art. 570 CC).
a) Nella fattispecie gli appellanti ammettono che lo stesso AP 2 ha avuto notizia del decesso di il 13 dicembre 2001, senza pretendere che gli altri fratelli ne siano rimasti all'oscuro. Il termine per la rinuncia è cominciato dunque a decorrere quel giorno. Anzi, sempre stando a AP 1, i quattro fratelli hanno dichiarato oralmente e per iscritto già il 12 dicembre 2001 a di rinunciare all'eredità (lettera del 16 ottobre 2004, agli atti). A quel momento essi dovevano dunque essere a conoscenza del decesso e della loro qualità di eredi, sicché per loro il termine per rinunciare è iniziato a decorrere (Schwander in: Basler Kommentar, ZGB II, 2a edizione, n. 4 ad art. 567 CC). Le loro dichiarazioni al Pretore del 29 settembre 2004 risultano di conseguenza tardive.
b) Contrariamente a quanto pretendono gli appellanti, per altro, all'autorità non incombe alcun obbligo di avvisare gli eredi circa la facoltà di rinuncia. Né in concreto la rinuncia poteva presumersi, la successione non risultando oberata (art. 566 cpv. 2 CC), tanto meno ove si pensi che dall'inventario di chiusura della curatela, cui la defunta era sottoposta, risulta un patrimonio di quasi fr. 24 000.– (risoluzione
6 dicembre 2001 della Commissione tutoria regionale 10, agli atti). Quanto al fatto che AP 1 abbia postulato l'11 gennaio 2002 il rilascio di un certificato ereditario, ciò non basta a configurare un'ingerenza negli affari della successione giusta l'art. 571 cpv. 2 CC (Rep. 1996 pag. 161 consid. 2 con riferimenti) e nemmeno pregiudica la posizione degli altri eredi. Resta il fatto che, comunque sia, in concreto le dichiarazioni al Pretore del 29 settembre 2004 sono tardive. L'appello, infondato, è destinato così all'insuccesso.
5. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 200.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico degli appellanti in solido.
3. Intimazione a:
– ; – ; – , ; – , .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria