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11.2004.141 • TRAC TI 11.2004.141 Generato dall'IA

Appeal Dismissed Due to Formal Withdrawal of Evidentiary Request and Injunction Proceedings

Numero d'incarto 11.2004.141
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant initiated proceedings seeking an order for future memory evidence and an injunction against neighbors planning construction on an adjacent property, following the lower court's rejection of a provisional request for the injunction, which was subsequently upheld after adversarial proceedings. The appellate court dismissed the appeal because the appellant formally withdrew it, reserving rights for the main proceeding; therefore, the court struck the case from the roll due to deemed withdrawal, holding the appellant responsible for procedural costs, including a reduced judicial fee, and ordering them to reimburse the opposing party's reasonable legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 21 LTG, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; Appeal Dismissed Due to Formal Withdrawal of Evidentiary Request and Injunction Proceedings: The appellate court dismissed the appeal because the appellant formally withdrew it, reserving rights for the main proceeding; therefore, the court struck the case from the roll due to deemed withdrawal, holding the appellant responsible for procedural costs, including a reduced judicial fee, and ordering them to reimburse the opposing party's reasonable legal fees.

Parole chiave

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spese legali ordinanze probatorie finzione di ritiro abbandono definitivo del procedimento diritti procedurali sindacato giurisdizionale Stralcio della causa per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 21 LTG

Cited to justify the reduction of the court fee because the case concluded without a final judgment.

art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

Cited in the preamble immediately before the operative part, implicitly grounding the decision to take note of the withdrawal and strike the case from the roll.

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Testo completo

Incarto n. 11.2004.141 · Lugano 22 giugno 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretario: · Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2004.190 (vicinato: prova a futura memoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza dell'8 marzo 2004 da

AP 1 Gentilino (patrocinato dall' PA 2 contro

AO 1 e AO 2,Gentilino (patrocinati dall' PA 1 );

premesso che l'8 marzo 2004 AP 1, proprietario della particella n. 9 RFD di __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo di ordinare l'assunzione di una prova a futura memoria e di ingiungere cautelarmente a AO 1 e AO 2 di non iniziare i lavori edili previsti in uno stabile situato sulla contigua particella n. 8 (inc. DI.2004.190);

ricordato che con decreto cautelare emesso il 17 aprile 2004 senza contraddittorio il Pretore ha respinto la domanda provvisionale;

accertato che un appello presentato da AP 1 contro tale decisione è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 13 aprile 2004 (inc. 11.2004.47);

rammentato che con decreto cautelare emanato il 14 ottobre 2004 dopo contraddittorio il Pretore ha confermato il rigetto della richiesta provvisionale;

osservato che contro tale decreto AP 1 è nuovamente insorto a questa Camera con un appello del 2 novembre 2004;

rilevato che loro nelle osservazioni del 29 novembre 2004 AO 2 e AO 1 hanno concluso per la reiezione dell'appello;

preso atto che l'11 maggio 2006 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, riservandosi di continuare la tutela dei suoi diritti nella causa di merito pendente dinanzi al Pretore;

stabilito che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli;

appurato che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);

considerato che nella fattispecie non v'è ragione di scostarsi da simile principio, né l'appellante pretende il contrario;

precisato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa terminando senza sentenza (art. 21 LTG), mentre l'indennità per ripetibili va commisurata alla stringatezza delle osservazioni all'appello;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 100.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

3. Intimazione a:

– ; .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario