Appeal Dismissed Due to Formal Withdrawal of Evidentiary Request and Injunction Proceedings
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant initiated proceedings seeking an order for future memory evidence and an injunction against neighbors planning construction on an adjacent property, following the lower court's rejection of a provisional request for the injunction, which was subsequently upheld after adversarial proceedings. The appellate court dismissed the appeal because the appellant formally withdrew it, reserving rights for the main proceeding; therefore, the court struck the case from the roll due to deemed withdrawal, holding the appellant responsible for procedural costs, including a reduced judicial fee, and ordering them to reimburse the opposing party's reasonable legal fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 LTG, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; Appeal Dismissed Due to Formal Withdrawal of Evidentiary Request and Injunction Proceedings: The appellate court dismissed the appeal because the appellant formally withdrew it, reserving rights for the main proceeding; therefore, the court struck the case from the roll due to deemed withdrawal, holding the appellant responsible for procedural costs, including a reduced judicial fee, and ordering them to reimburse the opposing party's reasonable legal fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited to justify the reduction of the court fee because the case concluded without a final judgment.
Cited in the preamble immediately before the operative part, implicitly grounding the decision to take note of the withdrawal and strike the case from the roll.
Testo completo
Incarto n. 11.2004.141 · Lugano 22 giugno 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretario: · Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2004.190 (vicinato: prova a futura memoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza dell'8 marzo 2004 da
AP 1 Gentilino (patrocinato dall' PA 2 contro
AO 1 e AO 2,Gentilino (patrocinati dall' PA 1 );
premesso che l'8 marzo 2004 AP 1, proprietario della particella n. 9 RFD di __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo di ordinare l'assunzione di una prova a futura memoria e di ingiungere cautelarmente a AO 1 e AO 2 di non iniziare i lavori edili previsti in uno stabile situato sulla contigua particella n. 8 (inc. DI.2004.190);
ricordato che con decreto cautelare emesso il 17 aprile 2004 senza contraddittorio il Pretore ha respinto la domanda provvisionale;
accertato che un appello presentato da AP 1 contro tale decisione è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 13 aprile 2004 (inc. 11.2004.47);
rammentato che con decreto cautelare emanato il 14 ottobre 2004 dopo contraddittorio il Pretore ha confermato il rigetto della richiesta provvisionale;
osservato che contro tale decreto AP 1 è nuovamente insorto a questa Camera con un appello del 2 novembre 2004;
rilevato che loro nelle osservazioni del 29 novembre 2004 AO 2 e AO 1 hanno concluso per la reiezione dell'appello;
preso atto che l'11 maggio 2006 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, riservandosi di continuare la tutela dei suoi diritti nella causa di merito pendente dinanzi al Pretore;
stabilito che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli;
appurato che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);
considerato che nella fattispecie non v'è ragione di scostarsi da simile principio, né l'appellante pretende il contrario;
precisato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa terminando senza sentenza (art. 21 LTG), mentre l'indennità per ripetibili va commisurata alla stringatezza delle osservazioni all'appello;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 100.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
– ; .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario